Ti trovi in Home  » Politici  » Gianni LETTA  » "Non ci sono privilegi per il Clero"

Chiudi blocco

Altre dichiarazioni nel periodo per gli stessi argomenti



Dichiarazione di Gianni LETTA

Alla data della dichiarazione:  Sottosegretario  Presidenza del Consiglio (Partito: PdL) 


 

"Non ci sono privilegi per il Clero"

  • (17 giugno 2008) - fonte: La Stampa - Gianni Letta - inserita il 18 giugno 2008 da 31

    Caro Direttore, leggo su La Stampa dell’altro ieri un’intervista di Beppe Minello a Luciano Violante ed un’intervista di Giacomo Galeazzi al prof. D’Agostino, concernenti il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
    Le due interviste toccano, in particolare, il contenuto dell’articolo 12, comma 2, lettera e) del disegno di legge concernente la comunicazione all’autorità ecclesiastica competente relativa a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici. Per fugare ogni equivoco, vorrei chiarire alcuni punti.

    1) La norma riproduce il testo del ddl presentato il 15 dicembre 2006 dal ministro della Giustizia pro-tempore, on. Mastella, con il quale si intendeva adeguare il vigente art. 129, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.p. al contenuto dell’Intesa approvata con scambio di lettere del 26 luglio 2006 tra il presidente del Consiglio ed il segretario di Stato della Santa Sede.

    2) La norma prevede che quando un ecclesiastico sia in dagato, arrestato o fermato o sottoposto a provvedimenti limitativi della libertà personale o comunque sia esercitata nei suoi confronti l’azione penale, ne venga data informazione all’autorità ecclesiastica competente, individuata nei commi successivi. Essa quindi non modifica la sostanza dell’art. 129 vigente delle disposizioni di attuazione del c.p.p., ma si limita a specificare quali siano il soggetto a cui il pubblico ministero deve inviare l’informazione. Contrariamente a quanto affermato nelle due interviste, non vengono introdotti privilegi nei confronti degli ecclesiastici, i quali sono sottoposti, come tutti i cittadini, alle norme del codice di procedura penale e dell’intero ordinamento giuridico italiano.

    3) La norma non costituisce una violazione del principio concordatario, come invece affermato dal prof. D’Agostino, ma dà effettiva attuazione al punto 2, lettere b), dei Procotollo addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’U febbraio 1929, firmato 1118 febbraio 1984, il quale assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, ma non specifica né le varie categorie di ecclesiastici, né le autorità della Chiesa alle quali concretamente debba essere inviata l’informazione.

    4) La norma, contrariamente a quanto affermato dall’on. Violante, non è riferita alle intercettazioni che coinvolgono un ecclesiastico, ma, come già specificato, riguarda l’informativa sull’azione penale, di cui all’art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p..

    5) Infine, ove confessioni religiose diverse dalla cattolica richiedessero una analoga norma, si potrebbe procedere all’integrazione delle intese vigenti, o si potrebbe introdurre tale disposizione in eventuali nuove intese da stipulare.

    Fonte: La Stampa - Gianni Letta | vai alla pagina
    Argomenti: intercettazioni, vaticano, mastella, legge, codice procedura penale | aggiungi argomento | rimuovi argomento
    » Segnala errori / abusi
    Pubblica su: share on twitter

 
Esporta Esporta RSS Chiudi blocco

Commenti (0)


Per scrivere il tuo commento devi essere loggato