Gli organi presieduti dal presidente della repubblica

Il capo dello stato presiede il consiglio superiore della magistratura e il consiglio supremo di difesa, due organi di rilievo costituzionale di fondamentale importanza.

Diversamente da quanto accade nei paesi con forme di governo presidenziali, in Italia il capo dello stato non è il capo del governo. Infatti nel nostro ordinamento il presidente non è il vertice del potere esecutivo ma dello stato nel suo complesso. Al contrario che in altri paesi dove vige un sistema parlamentare però il presidente della repubblica italiana mantiene alcuni poteri piuttosto rilevanti.

La costituzione infatti prevede che eserciti anche dei poteri sostanziali (come quello di nominare una parte dei giudici costituzionali e dei senatori a vita, o quello di emanare provvedimenti di grazia), alcune competenze complesse (come la nomina dei governi), in cui è previsto il concorso di altri organi costituzionali, e una più generale attività di moral suasion. Con questo termine inglese si intende quello che la corte costituzionale (sentenza 1/2013) ha definito “potere di persuasione”, ovvero la funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi.

È in questo quadro quindi che va letto il compito, attribuito al capo dello stato dalla costituzione, di presiedere il consiglio superiore della magistratura (Csm) e il consiglio supremo di difesa.

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. […]
9. […] presiede il Consiglio supremo di difesa […].
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il consiglio superiore della magistratura

Il consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno dell’autorità giudiziaria. Se al Csm è attribuita l’amministrazione della giustizia, è al ministero della giustizia che spetta l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi (articolo 110 della costituzione).

La giurisdizione strettamente intesa spetta esclusivamente alla magistratura, la gestione dei servizi relativi alla giustizia spetta al ministero, mentre l’amministrazione della giurisdizione spetta al Csm. Vai a "Che cos’è il Csm, consiglio superiore della magistratura"

Visto che il presidente della repubblica non rappresenta né il vertice del potere esecutivo né tanto meno di quello legislativo potrebbe sorprendere che la costituzione gli attribuisca la presidenza del Csm.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Il consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri dello stato.

In realtà la presidenza del capo dello stato ha la funzione di garantire dal “triplice rischio della dipendenza dell’ordine giudiziario dall’esecutivo, del controllo partitico-parlamentare sui giudici, e della gestione separata e corporativa dell’autogoverno dei giudici”.

La legge 195 del 1958 stabilisce alcuni compiti del presidente in seno al Csm. Tra questi il fatto che i provvedimenti assunti nell’esercizio della funzione di “amministrazione della giurisdizione” siano deliberati con decreto del presidente della repubblica e il potere del presidente di sciogliere il consiglio nel caso ne sia impossibile il funzionamento.

L’articolo 104 della costituzione disciplina a grandi linee la composizione del consiglio. A parte il ruolo del presidente della repubblica questo articolo stabilisce che siano componenti di diritto del consiglio anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Ci sono poi 24 membri elettivi (legge n. 195/1958) eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari (componenti togati), e per un terzo dal parlamento in seduta comune (componenti laici). I membri elettivi durano in carica 4 anni e non possono essere rieletti immediatamente.

Per giudici di merito si intendono quei magistrati che si esprimono sui fatti concreti che vengono loro sottoposti (quelli operanti nei tribunati di primo grado e nelle corti d’appello).
Per giudici di legittimità si intendono invece i magistrati che limitano la loro valutazioni alle questioni procedurali e di diritto (i giudici della cassazione).
I 3 membri di diritto del Csm sono il presidente della repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.

FONTE: elaborazione openpolis in base alla legge 44/2002
(ultimo aggiornamento: giovedì 4 Giugno 2020)

Visto che a presiedere l'organo è il capo dello stato la costituzione prevede che il consiglio elegga un vicepresidente. Questo deve essere scelto tra i componenti laici, esercita tutte le funzioni che il presidente gli attribuisce e lo sostituisce in caso di impedimento. Il vicepresidente inoltre presiede il comitato di presidenza del Csm che oltre a lui è composto dal procuratore e dal presidente della corte di cassazione.

Il consiglio supremo di difesa

Il capo dello stato inoltre presiede il consiglio supremo di difesa, l'organo preposto all’esame dei problemi generali relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale.

[Il presidente della repubblica] Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Il Presidente e le Forze Armate.

È interessante notare come la costituzione non si limiti ad attribuirgli questo ruolo. La disposizione infatti si spinge oltre conferendogli il comando delle forze armate e il compito di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle camere. Ovviamente la catena di comando nel settore delle forze armate è articolata e complessa ed è al governo che spetta l'effettivo comando. Tuttavia si può dire che il capo dello stato ha comunque un ruolo fondamentale in termini di coordinamento e di garanzia.

Sull'effettivo comando delle Forze Armate [...] la dottrina [...] riconosce comunque come il comando costituzionalmente conferito al Presidente della Repubblica non possa avere un carattere puramente cerimoniale e simbolico, anche in funzione del fondamentale ruolo di controllo e garanzia, riconosciuto al Capo dello Stato, dell'impiego delle Forze Armate.

È in questa sede infatti che il presidente della repubblica viene informato sulle questioni di sicurezza e difesa dai vari organi dello stato, in modo da poter esercitare le sue funzioni di garanzia e controllo. Inoltre questa è la sede in cui i vari organi si coordinano dando una linea coerente alla politica di sicurezza.

Oltre al presidente della repubblica, che lo presiede, il D.Lgs. 66/2010 stabilisce che fanno parte dell'organo il presidente del consiglio e i ministri degli esteri, della difesa, dell'interno, delle finanze e dello sviluppo economico oltre che il capo di stato maggiore della difesa e il segretario del consiglio supremo stesso. Per prassi partecipano anche il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio e il segretario generale del Quirinale.

FONTE: openpolis
(ultimo aggiornamento: martedì 23 Novembre 2021)

La legge inoltre attribuisce al presidente alcuni compiti specifici. Tra questi quello di convocare riunioni straordinarie, oltre alle due previste annualmente, e d'invitarvi, se ne ravvisi la necessità, anche ministri o i capi di stato maggiore che non fanno parte di diritto del consiglio.

Infine è utile ricordare che le nomine delle alte cariche miliari sono attribuite con decreto del presidente della repubblica e che il segretario del consiglio è nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente della repubblica. Un elemento importante anche considerando che questa figura svolge il compito aggiuntivo di consigliere per gli affari militari del presidente della repubblica, e fa quindi parte del segretariato generale del Quirinale.

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