Quanto e come può essere modificato il Pnrr

I governi nazionali possono modificare i propri piani di ripresa e resilienza solo a fronte di condizioni oggettive.

Definizione

L’Unione europea prevede la possibilità per gli stati membri di apportare delle modifiche ai rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza. Un processo che può essere avviato in qualsiasi fase di attuazione dell’agenda e che può portare anche alla stesura di un piano interamente nuovo.

A stabilirlo è l’articolo 21 del regolamento Ue 2021/241, specificando che le modifiche devono essere giustificate da circostanze oggettive, per le quali non è più possibile realizzare i traguardi e gli obiettivi inizialmente previsti. È la commissione europea poi a dover valutare tali giustificazioni e, in generale, i piani rivisti entro due mesi di tempo dalla richiesta. Nell’esaminare un Pnrr modificato (o nuovo) l’organo esecutivo dell’Ue considera numerosi elementi e criteri. Gli stessi che sono stati considerati nella fase di approvazione di tutti i piani nazionali e che vengono descritti in dettaglio negli articoli 18 e 19 del regolamento.

A seguito dell’esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, la comunità europea ha deciso di rivedere i propri piani di approvvigionamento energetico. Ciò con un doppio fine: da un lato emanciparsi dalla dipendenza dal gas di provenienza russa, dall’altro imprimere un’ulteriore spinta all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per questi motivi la Commissione europea ha varato il cosiddetto piano RepowerEu, entrato definitivamente in vigore con l’approvazione del regolamento Ue 435/2023. Questo passaggio ha comportato una modifica del quadro regolatorio anche per quanto riguarda il Pnrr, di cui il capitolo dedicato al RepowerEu diventa parte integrante.

Successivamente a questa innovazione quindi diventano 4 i tipi di modifica che ogni Stato può proporre riguardo al proprio piano nazionale:

  • revisione delle misure in virtù della richiesta di una quantità maggiore di prestiti (un’eventualità esclusa per il nostro paese che ha scelto fin dall’inizio di attingere a tutti i fondi in prestito che poteva richiedere);
  • revisione delle misure a seguito dell’aggiornamento del contributo finanziario massimo a fondo perduto;
  • sopravvenute circostanze oggettive, adeguatamente documentate;
  • inserimento delle misure rientranti nell’ambito del RepoweEu.

Conclusa la valutazione, la commissione esprime un voto a maggioranza semplice, laddove non sia stato possibile raggiungere un consenso unanime, che rimane l’opzione preferibile. In caso di parere positivo da parte della commissione, spetta poi al consiglio europeo l’approvazione in via definitiva entro quattro settimane. Per decisioni di questo tipo, cioè di esecuzione, il consiglio, composto dai 27 capi di stato o di governo dei paesi membri, vota a maggioranza qualificata.

Se la commissione ritiene invece che le spiegazioni presentate da uno stato membro non giustifichino una modifica del Pnrr, la richiesta viene respinta. Il paese in questione avrà poi un mese di tempo per presentare osservazioni a riguardo.

Dati

Questa procedura è stata avviata almeno una volta da tutti gli stati membri. Tuttavia il nostro paese è l’unico ad aver presentato 4 istanze di questo tipo. Ci sono però anche altri stati che hanno presentato più di una proposta di revisione. In particolare CiproGermaniaGreciaFinlandia, e Irlanda hanno presentato 3 richieste di modifica. Altri 10 paesi invece ne hanno presentate 2.

4 le richieste di modifica del Pnrr presentate dal governo italiano. Unico paese in europa.

La motivazione principale delle richieste di modifica è sicuramente da individuare nella necessità di introdurre il capitolo dedicato all’energia. Tuttavia il fatto che molti stati abbiano presentato più di un’istanza di revisione è indicativo delle difficoltà che tutti i paesi membri stanno incontrando nella realizzazione dei rispettivi piani.

Analisi

Il processo di revisione dei Pnrr presenta alcuni aspetti critici. La definizione di “sopravvenute circostanze oggettive” infatti è molto vaga e lascia ampi margini interpretativi nell’ambito delle contrattazioni.

Le valutazioni su eventuali modifiche dei Pnrr hanno una significativa componente politica.

Su questo aspetto, la quarta relazione del governo al parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr italiano, ha fornito alcuni elementi di valutazione. Facendo riferimento ai regolamenti Ue già citati e a una comunicazione della commissione riguardante “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU” il documento redatto dal governo Meloni cita come esempi di circostanze oggettive l’aumento dei prezzi o le difficoltà delle catene di approvvigionamento che non erano prevedibili all’atto della presentazione del piano. Inoltre viene specificato che l’esecutivo poteva anche proporre una misura alternativa qualora questa risultasse più efficiente sotto il profilo dei costi o più efficace per il conseguimento degli obiettivi strategici della riforma o dell’investimento.

Non c’è dubbio tuttavia che l’obiettivo principale delle diverse revisioni proposte – non solo dall’Italia – e accettate è quello di non far fallire il progetto del Next generation Eu, prima esperienza di indebitamento comune a livello europeo. In questo senso, si sta andando verso un alleggerimento degli obiettivi e dei vincoli inizialmente previsti.

As we approach the final 2026 deadline, the Commission will be assessing continuously whether Member States deliver on their commitments and the final milestones and targets are likely to be fulfilled by then. Should that not be the case, according to the current legislative framework I will engage with the relevant Member States on how to amend their plans and ensure that funds are focused on equally ambitious alternative investments that can be completed within the lifetime of the Facility. If, despite these efforts, some of the last milestones or targets are still considered as not satisfactorily fulfilled, the corresponding disbursement will not be made.

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