Cos’è il comitato per la legislazione

È un organo presente sia alla camera che al senato (dalla XIX legislatura). Il suo compito è quello di fornire indicazioni e pareri sulla qualità dei disegni di legge allo studio delle commissioni.

Il comitato per la legislazione è un organo istituito nel 1997 dalla camera dei deputati con l’introduzione dell’articolo 16-bis nel regolamento di Montecitorio. È composto da 10 membri scelti dal presidente della camera in modo da rappresentare in uguale misura maggioranza e opposizione. Tale organo è presieduto a turno da ognuno dei suoi membri per 6 mesi.

Il comitato è chiamato ad esprimere un parere su ogni decreto legge presentato dal governo al parlamento per la conversione. Inoltre le commissioni lo devono interpellare su tutti i disegni di legge (Ddl) contenenti norme di delegazione legislativa o di delegificazione, cioè la pratica di riformare con fonti secondarie del diritto (come i regolamenti) materie non coperte da riserva assoluta di legge.

Altri disegni di legge, inclusi quelli presentati dal governo, possono essere sottoposti all’esame del comitato se ne viene fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la commissione competente per materia.

Il comitato per la legislazione valuta la qualità dei Ddl e l’efficacia nel riordinare il quadro normativo.

Le valutazioni espresse dal comitato riguardano la qualità complessiva dei progetti di legge. Analizzando più nello specifico la struttura dei pareri emanati infatti possiamo osservare come essi possano contenere osservazioni, condizioni e raccomandazioni. Le prime due fanno riferimento all’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza delle formule utilizzate, l’omogeneità e i limiti di contenuto (quest’ultima voce solo per i decreti legge). Le raccomandazioni invece fanno riferimento al corretto utilizzo degli strumenti legislativi.

Con la riforma del regolamento del senato avvenuta nel 2022 un organo simile è stato istituito anche presso palazzo Madama. I compiti dei due organi sono sostanzialmente gli stessi. A cambiare sono il numero di componenti (8 anziché 10) e la durata del mandato del presidente (1 anno invece di 6 mesi).

Dati

Come già detto, il comitato per la legislazione è presente anche al senato solamente a partire dalla XIX legislatura. Per farsi un’idea dell’attività di questi organi quindi si può fare riferimento esclusivamente al lavoro svolto dall’ente presente a Montecitorio.

Grazie alle relazioni pubblicate al termine di ogni turno di presidenza, possiamo osservare che, tra il 2018 e il 2022, il comitato ha espresso pareri su un totale di 160 proposte di legge. In totale sono state formulate 340 osservazioni, 129 condizioni e 111 raccomandazioni.

Nel primo grafico sono rappresentati tutti i pareri espressi dal comitato per la legislazione durante la XVIII legislatura. Il secondo grafico invece mostra il rapporto tra osservazioni e condizioni formulate e recepite. Il totale dei pareri diverge rispetto a quello del primo grafico in quanto in questo caso non sono stati conteggiati i pareri espressi sui provvedimenti per i quali non sia intervenuta la deliberazione finale dell’assemblea e sui decreti legge ritirati dal governo o decaduti.

FONTE: elaborazione openpolis su dato comitato per la legislazione della camera
(consultati: lunedì 5 Dicembre 2022)

La documentazione relativa all’attività del comitato ci fornisce anche indicazioni rispetto al tasso di recepimento delle osservazioni e delle condizioni. Il primo è pari al 22,8% mentre il secondo al 41,1%. In entrambi i casi quindi la percentuale delle indicazioni espresse dal comitato e recepite da governo e parlamento è inferiore al 50%.

Analisi

L’attuale assetto dei comitati per la legislazione porta ad alcuni elementi di riflessione. In particolare il fatto che i pareri espressi da questi organi non sono vincolanti e possono quindi essere disattesi senza conseguenze da governo e parlamento.

Occorre comunque osservare che i componenti dell’organo possono portare avanti un’importante attività di moral suasion nei confronti dei loro colleghi. Da questo punto di vista si deve sottolineare che sono stati raggiunti alcuni risultati significativi. Ad esempio, il comitato ha chiesto e ottenuto la modifica di una norma originariamente contenuta nel cosiddetto decreto rilancio che avrebbe permesso al ministro dell’economia di modificare le autorizzazioni legislative di spesa con un suo decreto.

Il comitato per la legislazione ha contribuito a definire la cornice per l’utilizzo dei Dpcm.

Il comitato ha poi avuto un ruolo importante nella definizione del perimetro all’interno del quale i decreti del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) di contenimento della pandemia da Covid-19 si potevano muovere. In particolare è stato chiarito che tale strumento non poteva essere utilizzato per la limitazione generalizzata sull’intero territorio nazionale delle libertà personali dei cittadini ma che necessitava di apposita autorizzazione a livello legislativo. Cosa che è poi effettivamente avvenuta, ad esempio, con il decreto legge che ha bloccato la mobilità interregionale nel periodo natalizio del 2020.

Tuttavia, come lo stesso comitato ha sottolineato, i suoi rilievi sono stati spesso ignorati e le criticità denunciate reiterate più volte. Da notare inoltre che quando le osservazioni presentate vengono recepite ciò, non di rado, è attribuibile all’impegno degli stessi membri del comitato. Essi infatti, grazie alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in alcuni casi sono riusciti a indirizzare i lavori del parlamento.

22,8% il tasso di recepimento delle osservazioni emanate dal comitato per la legislazione della camera nella XVIII legislatura.

Esempi concreti di ciò si possono ritrovare nel processo di conversione dei decreti legge. In questo caso infatti il comitato ha censurato due pratiche che però si sono ripetute spesso nel corso della XVIII legislatura. La prima è la modifica o l’abrogazione di norme contenute in decreti legge ancora in fase di conversione ad opera di Dl successivi. La seconda consiste invece nel recupero, sempre tramite decreto legge, di norme contenute in Dl non convertiti in tempo.

Un altro aspetto denunciato dal comitato e reiterato più volte inoltre ha riguardato l’eccessiva disomogeneità delle discipline trattate. È stato infine sottolineato come l’eccessiva lunghezza delle norme renda ancor più difficoltoso l’iter parlamentare. Anche queste indicazioni però in molti casi sono cadute nel vuoto.

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