Cosa si intende per comuni montani

Vi sono diversi modi di classificare i comuni montani, in base allo scopo della classificazione e al parametro che si prende come riferimento, dall’altimetria alle caratteristiche territoriali.

Definizione

La presenza in Italia delle Alpi e degli Appennini ha da sempre generato un rilevante interesse, sia per quel che riguarda le caratteristiche orografiche del territorio che per gli aspetti demografici e socio-economici. Sono zone talmente rilevanti da risultare menzionate all’interno dell’articolo 44 della costituzione italiana. Prevedendo interventi legislativi per aiutare le aree montuose, la costituzione riconosce indirettamente la condizione di svantaggio di quei territori.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

In conformità con il dettato costituzionale, nel dopoguerra il legislatore intervenne sulle politiche della montagna. In particolare con la legge 991/1952 intitolata proprio “Provvedimenti in favore dei territori montani”, ricalcando il testo stesso della carta fondamentale. Per delimitare i territori obiettivo della legge, la stessa norma ha previsto un criterio misto (territoriale-economico) per definire quando un’area è montana nota come grado di montanità. Un’amministrazione si può definire montana se:

  • almeno l’80% della superficie del comune è situata al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;
  • la differenza tra l’altimetria superiore e l’altimetria inferiore è superiore ai 600 metri;
  • il reddito imponibile medio per ettaro è inferiore alle 2.400 lire (i prezzi fanno riferimento agli anni 1937-1939).

Si definisce invece parzialmente montano il comune che rispetta soltanto il secondo criterio della lista. Tutti gli altri sono invece non montani.

Si tratta di una classificazione a fini normativi, utilizzata anche recentemente all’interno di bandi per fondi specifici per i territori di montagna. Di fianco a questa classificazione con finalità normative, vi è quella basata su criteri geografici proposta da Istat con finalità puramente statistiche: la classificazione per zone altimetriche. In questo caso, i comuni si dividono in tre aree: montagna, collina e pianura. A sua volta, i primi due gruppi si dividono in zone litoranee e zone interne.

Dati

I comuni che secondo il criterio del grado di montanità rientrano tra quelli montani sono 3.450 su circa ottomila. In termini di superficie si parla di 147.561,65 kmq, circa la metà del territorio nazionale.

43% i comuni montani italiani sul totale delle amministrazioni.

I comuni parzialmente montani sono invece 646 e compongono l’8% delle amministrazioni italiane.

La classificazione dei comuni per grado di montanità segue la definizione che si può trovare all’articolo 1 della legge 991/1952, attualmente abrogata. L’elenco delle amministrazioni è stato predisposto da Istat secondo una classificazione trasmessa da Uncem ed elaborata sulla base della legge, come anche evidenziato dall’ente statistico stesso. I colori della mappa fanno riferimento a questa classificazione.

Un comune si definisce montano se almeno l’80% della sua superficie si trova al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, la differenza tra la quota altimetrica superiore e quella inferiore del territorio è maggiore di 600 metri e il reddito imponibile medio per ettaro non superava in base ai prezzi del 1937-1939 le 2.400 lire. Si definisce invece parzialmente montano se la differenza tra quota altimetrica superiore e quella inferiore è superiore ai 600 metri.

All’interno del pop-up della mappa è possibile vedere anche un’altra classificazione, quella della zona altimetrica. Fa riferimento alla soglia altimetrica del comune e si divide in montagna, collina e pianura. Le prime due zone altimetriche sono state poi divise in aree litoranee e interne.

FONTE: elaborazione openpolis su dati Istat
(consultati: giovedì 9 Novembre 2023)

Le province in cui tutti i comuni al loro interno sono considerati montani sono Aosta, Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento. Tre di queste sono territori a statuto speciale. Incidenza superiore al 90% a Verbano-Cusio-Ossola (96%), Isernia (94%), L’Aquila (94%) e Potenza (90%). Non si registrano invece comuni montani a Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Cremona, Ferrara, Lecce, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Padova, Rovigo, Taranto e Venezia.

Considerando le zone altimetriche, le amministrazioni che rientrano tra i comuni montani litoranei o interni sono 2.513 mentre quelle delle zone collinari interne o litoranee sono 3.333. Non sempre le due classificazioni corrispondono. Ci sono infatti 37 comuni montani interni e litoranei che nella metodologia del grado di montanità rientrano tra i non montani. Ci sono invece 1.067 amministrazioni di aree collinari e di pianura che sono considerate totalmente montane.

Analisi

Negli ultimi anni, il parlamento europeo si è espresso sull’importanza delle politiche da promuovere verso le aree montane. Secondo la risoluzione 2015/2279 le leggi europee dovrebbero prevedere un approccio specifico per i territori di montagna, considerandone gli svantaggi strutturali. Si raccomanda un supporto specifico per tutti gli interventi legati al cambiamento climatico, per il sostegno all’occupazione e lo sviluppo economico e il raggiungimento dei target per quel che riguarda l’energia. Un ruolo importante hanno le valutazioni degli impatti sul territorio.

Considers that EU policies should have a specific approach to mountainous regions, as they have clear structural disadvantages; these regions need additional support to overcome the challenges of climate change, to be able to provide year-long rather than only seasonal employment, economic development, prevention and management of natural disasters and protection of the environment, and to help reach the EU renewable energy targets; considers, as a result, that mountainous regions should be mainstreamed in all aspects of EU policies, including Cohesion Policy, by introducing a territorial impact assessment;

Per l’Italia, data la forte presenza di territori montuosi, la previsione di politiche specifiche per le aree montane è stata prevista fin dall’approvazione della carta costituzionale nel 1948. Alcuni osservatori hanno segnalato la carenza di un quadro legislativo organico, indicando come criticità la mancanza di politiche specifiche negli ultimi 30 anni, successivamente all’approvazione della legge 97/1994.

Successivamente alla legge del 1994, si chiude il periodo delle leggi organiche per lo sviluppo delle zone montane e si apre una nuova stagione in cui, purtroppo, il legislatore sembra essersi dimenticato dell’esistenza in Costituzione di una norma sulla montagna.

Ci sono comunque dei tentativi a livello legislativo per modificare il quadro dei comuni montani. Verso la fine della XVIII legislatura è stato proposto dall’allora ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini il disegno di legge “disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane“. Non avendo però ultimato l’iter entro la legislatura è decaduto e non è stato ripresentato entro i primi sei mesi di legislatura.

Nell’attuale legislatura è stato proposto del ministero per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli un nuovo disegno di legge “disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane“. Al momento risulta approvato in esame preliminare dal consiglio dei ministri. Per poter essere presentato in parlamento, è necessaria l’approvazione definitiva.

Queste carenze si possono vedere anche dalla stessa classificazione del grado di montanità. La previsione normativa che classifica in comuni in base a questo criterio risale al secondo dopoguerra, all’interno di una legge che è stata successivamente abolita in larga parte con la legge 142/1990. Si tratta della legge che ha riservato alle regioni il compito di gestire le comunità montane, enti nati dall’unione di comuni montani e parzialmente montani. A sua volta questa legge è stata recepita attraverso il dlgs 267/2000, all’interno testo unico degli enti locali. Come abbiamo già detto, si tratta comunque di una metodologia ancora utilizzata per allocare i fondi destinati alle aree montuose.

L’abrogazione ha di fatto impedito la possibilità che tale classificazione fosse
rivista e/o aggiornata nel tempo.

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