Che cosa prevede la nuova legge sulle missioni internazionali

In passato erano approvate con il cosiddetto «decreto missioni», ma una legge del 2016 ha riformato la materia, stabilendo una procedura standard per autorizzare le missioni internazionali

La legge 145/2016 ha riformato la procedura di autorizzazione delle missioni internazionali, stabilendo un quadro giuridico più chiaro all’interno del quale parlamento e governo definiscono la partecipazione italiana alle missioni e gli impegni finanziari connessi. Prima di questa legge la materia era regolata con il cosiddetto «decreto missioni», uno strumento giuridico non adatto, che veniva utilizzato per assenza di alternative. Infatti la nostra costituzione prevede solo la dichiarazione dello stato di guerra (art. 78 cost.), che è tutt’altra cosa rispetto alle missioni internazionali, per le quali non è prevista una dichiarazione di guerra.

Definizione

La procedura prevista dalla legge prevede una delibera del Consiglio dei ministri che definisce la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Questa delibera prima di essere adotta deve essere inviata al presidente della repubblica, che eventualmente convoca il consiglio supremo di difesa. Una volta approvata, la delibera viene inviata alle camere le quali la discutono e l’approvano con appositi atti d’indirizzo. Le camere possono adottare oppure respingere il testo inviatogli dal governo, e il voto può avvenire in aula o in commissione, a seconda di una scelta puramente politica.

Analisi

La riforma ha colmato un vuoto normativo che durava ormai da molti anni. Da un punto di vista costituzionale è stata accolta favorevolmente e al momento non sono state sollevate questioni particolari. Il fatto che il parlamento si esprima con un atto non legislativo, se a prima vista potrebbe apparire come un depotenziamento della sua azione, in realtà non cambia nulla rispetto alla forza dell’atto. Se ogni volta il parlamento si esprimesse con una legge, si correrebbe il rischio che le nuove leggi intervengano sulla legge quadro del 2016 rendendola sostanzialmente inutile. Inoltre il passaggio a monte che viene fatto con il presidente della repubblica colma in qualche modo l’assenza della firma presidenziale, che avverrebbe con un atto legislativo.

Dal punto di vista dell’accountability invece, il fatto che le camere possano decidere, volta per volta, se approvare la risoluzione in commissione o in aula, rende il processo molto meno trasparente. Visto che di solito negli stenografici delle commissioni viene indicato solo se l’atto è stato approvato o meno, diventa impossibile per il cittadino ricostruire chi a votato come rispetto a una materia così importante.

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