Che cos’è la conferenza stato-regioni

È l’organo che regola i rapporti tra stato e regioni. Negli ultimi venti anni ha aumentato molto la sua influenza nel processo decisionale

Definizione

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, meglio conosciuta come conferenza stato-regioni, rappresenta oggi la principale sede di confronto e coordinamento tra le prerogative dello stato e quelle degli enti regionali.

Alle sue sedute partecipano i rappresentanti del governo e i presidenti di regione a cui possono aggiungersi altri soggetti invitati ad intervenire a seconda della materia trattata.

Compito di questo ente è contribuire alla formazione di una volontà unitaria tra stato e regioni, nelle materie di interesse regionale. Tra le sue prerogative principali, da segnalare l’influenza nella decisione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni.

Altre prerogative importanti sono la facoltà di nomina, nei casi previsti dalla legge, dei responsabili di enti e organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti, oltre all’espressione di pareri su schemi di disegno di legge, di decreto legislativo e regolamento che riguardano le materie di interesse regionale oltreché sulla legge europea e di delegazione europea.

L’attività della conferenza si esprime attraverso l’emanazione di pareri, intese, accordi, deliberazioni, designazioni, oltre ad attività di scambio di dati e informazioni.

6.139 il numero di atti adottati dalla conferenza stato regioni dal 1990 al 2020.

La conferenza si riunisce a Palazzo Chigi ed è presieduta dal presidente del consiglio o, su sua delega, dal ministro per gli affari regionali oppure, se questo incarico non è attribuito, da un altro ministro. Ne fanno parte i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati (dal presidente del consiglio) i ministri interessati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello stato e di altri enti pubblici.

Sebbene dal decennio precedente si fosse manifestata la necessità di costituire un organo di raccordo, la conferenza stato-regioni è stata istituita formalmente soltanto con un decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983. Il funzionamento della conferenza è invece regolato, per gli aspetti generali, dall’articolo 12 della legge 400 del 1988 e dal decreto legislativo 281 del 1997. La conferenza non è dunque un organo costituzionale

La conferenza stato-regioni non è un organo costituzionale ma è regolato da leggi ordinarie

La conferenza stato-regioni non deve essere confusa né con la conferenza delle regioni a cui prendono parte soltanto i presidenti di regione nel tentativo di trovare posizioni comuni, né con la conferenza unificata che ha compiti simili ma a cui partecipano anche i rappresentanti degli enti locali tra cui il presidente dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani), il presidente dell’Upi (unione province italiane) il presidente dell’unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (Uncem) oltre ad alcuni sindaci e presidenti di provincia designati.

Dati

Con il progressivo decentramento delle funzioni statali, culminato con l’attribuzione alle regioni di nuove competenze a seguito della riforma del titolo V della costituzione, avvenuta nel 2001, la conferenza stato-regioni ha acquisito un’importanza crescente.

Con l’ampliamento delle prerogative regionali, la conferenza ha assunto una nuova centralità, come si può vedere anche dal numero di atti pubblicati. Fino alla fine degli anni novanta l’attività della conferenza era più limitata, e la quantità di atti prodotti abbastanza esigua.

Il dato somma tutti gli atti attribuibili alla conferenza stato-regioni: pareri, accordi, raccordi, intese, deliberazioni, attività di verifica e monitoraggio, attività di impulso, attività di scambio di informazioni, istituzione di gruppi di lavoro e comitati, designazioni.

FONTE: Elaborazione openpolis su dati conferenza stato regioni
(ultimo aggiornamento: lunedì 12 Aprile 2021)

 

Dalla seconda metà degli anni novanta, in corrispondenza con il processo di decentramento, la mole di attività è aumentata in modo considerevole. Dal 1998, pur con un andamento altalenante, solo per due anni il numero di atti approvati è sceso sotto i 200.

Un altro indice della crescente importanza della conferenza stato-regioni è dato dalla tipologia di atti approvati. Se negli anni novanta erano soprattutto pareri, a partire dai duemila si registrano principalmente intese e accordi. Due atti che, in base al decreto legislativo 281 del 1997, richiedono l'unanimità per essere approvati. Due atti soprattutto che indicano come la conferenza abbia accresciuto il suo ruolo negoziale e di influenza sul processo decisionale, e come si tratti sempre meno di un organo meramente consultivo.

Pareri
Sono obbligatori su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del governo nelle materie che risultino di interesse per la conferenza e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.

Intese
Le intese vengono espresse, nei casi previsti dalla legge, su una proposta di iniziativa dell’amministrazione centrale. Consistono nella determinazione concordata, all’unanimità, dei contenuti dei provvedimenti.

Accordi
Rappresentano lo strumento con il quale governo, regioni e province autonome coordinano l’esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; anche in questo caso è prevista l’unanimità.

Attività deliberativa
Comporta l’espressione di una volontà comune di governo e regioni per l’adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.

Verifica/interscambio/gruppi/designazioni
Tra gli altri atti che possono essere prodotti dalla conferenza stato-regioni, ci sono quelli relativi alle attività volte alla verifica del conseguimento dei risultati, l’attività di scambio di informazioni, l’attività di impulso verso altri organi dello stato, l’istituzione di gruppi di lavoro e comitati e le designazioni di rappresentanti regionali in seno agli organismi misti stato-regioni operanti presso le amministrazioni statali.

FONTE: elaborazione openpolis su dati conferenza stato-regioni
(ultimo aggiornamento: martedì 13 Aprile 2021)

Le intese sono sempre state utilizzate dalla conferenza ma è solo a partire dal 1999 che il loro numero diventa consistente. Gli atti di questo tipo, salvo qualche eccezione, aumentano di anno in anno fino al 2009, quando diventano lo strumento principale adottato dalla conferenza stato-regioni.

38,6% la percentuale di intese e accordi pubblicati dal 1990 al 2020.

Anche gli accordi acquistano con il tempo un peso sempre più consistente. Introdotti per la prima volta nel 1995, così come le intese, a partire dagli anni duemila diventano uno strumento sempre più utilizzato.

Questa evoluzione nel tempo del tipo di atti adottati conferma che la conferenza stato-regioni abbia accresciuto negli anni il suo ruolo di luogo deputato alla ricerca di intese tra i vari livelli di governo dello stato.

Una centralità confermata anche dalla corte costituzionale che, con la sentenza 74 del marzo 2018, ha ribadito che lo stato, se vuole intervenire in materie di competenza concorrente (come infrastrutture, sanità, governo del territorio, protezione civile), non può prescindere dell'intesa con le regioni.

Analisi

Il ruolo che oggi riveste la conferenza stato-regioni è sintomatico di una riforma istituzionale compiuta solo a metà. Le spinte federaliste degli anni novanta portarono infatti all'avvio di percorsi per un maggiore decentramento legislativo. Un processo che la riforma del titolo V non ha portato a termine.

Non siamo infatti arrivati ad un sistema federale vero e proprio, come quello tedesco. In Germania un ramo del parlamento, il bundesrat,  è rappresentativo degli stati federali tedeschi e contribuisce, alla pari della camera elettiva, al procedimento legislativo. In Italia, non essendo presente questa camera, il ruolo di mediazione tra interessi dello stato e quelli regionali è stato ricoperto dalla conferenza. Ciò però comporta una serie di problemi.

La mancata costituzione di una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali e la mancata introduzione di specifici strumenti di raccordo fra i vari livelli di governo, hanno determinato l’esclusiva titolarità in capo al sistema delle conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Al di là del fatto che l'organo è previsto dalla legge ordinaria, e non dalla costituzione, l'attività della conferenza stato-regioni non è codificata nel dettaglio. Le sedute sono generalmente governate dalla prassi ed è presente un ampio ricorso all'informalità. Secondo alcuni studiosi, la conferenza formale non farebbe altro che ratificare il contenuto di decisioni già prese in altre sedi.

In effetti, i report delle assemblee sono piuttosto scarni e si limitano a riportare l'atto adottato in funzione dei vari punti all'ordine del giorno. Non vi sono resoconti stenografici con cui ricostruire le posizioni in discussione al momento del dibattito su un atto, come invece per le sedute parlamentari.

D'altronde, dato che per molti atti è richiesta l'unanimità, non è possibile individuare eventuali posizioni discordi. Questo comporta limiti di trasparenza piuttosto evidenti.

Tutto è orchestrato addirittura prima, in una precedente riunione ristrettissima che viene chiamata ufficio di presidenza. In definitiva, la Conferenza Stato-Regioni, che ormai adotta mediamente circa 250 atti all’anno, “delibera” senza votare. A prevalere, in definitiva, sono il consociativismo e l’appartenenza politica che “piegano” sistematicamente queste sedi a fini e strumenti di parte.

 

L'auspicata codificazione del funzionamento di questo organo sarebbe dunque necessaria alla luce della nuova centralità acquisita dalla conferenza che è in grado di influenzare nomine, allocazione di risorse finanziarie e anche provvedimenti legislativi.

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