Come funziona la legge elettorale nei comuni

La legge elettorale utilizzata per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali è la stessa in quasi tutta Italia. Anche nelle regioni a statuto speciale i sistemi elettorali sono di solito molto simili.

Tutti i cittadini di paesi appartenenti all’Unione europea residenti in un comune hanno diritto di voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale (D.Lgs. 197/1996). Le norme che stabiliscono il meccanismo elettorale sono disciplinate dal testo unico sugli enti locali (Tuel).

Leggendo il testo unico emergono innanzitutto due distinzioni da tenere presenti. Intanto le sue norme non si applicano alle regioni e alle province autonome (art. 1 comma 2). Inoltre la disciplina elettorale è diversa per i comuni con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti.

Le elezioni nei comuni maggiori

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti le elezioni del sindaco avvengono congiuntamente all’elezione del consiglio e prevedono la possibilità di un turno di ballottaggio (art. 72 Tuel).

A ciascun candidato sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, contenenti i candidati alla carica di consigliere. In ciascuna lista nessun genere può essere rappresentato per oltre i 2/3.

Le modalità di espressione del voto possono essere di diverso tipo e rappresentano scelte ben diverse che l’elettore dovrebbe valutare attentamente.

  • Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata. In questo modo l’elettore sceglie il sindaco nonché la formazione politica a lui collegata che preferisce vedere avvantaggiata in consiglio. Con gli stessi identici effetti, si può votare anche solo la lista e il voto va automaticamente al sindaco collegato.
  • Si può esprimere il voto disgiunto. Ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegata a questo. Il voto dell’elettore sarà dunque diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali.
  • Si può votare solo il sindaco. In questo caso l’elettore rinuncia a esprimere un voto per il consiglio comunale (Dpr. 132/1993, art. 6).

In aggiunta l’elettore può anche esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi. Nel caso in cui si decida di esprimere due preferenze queste dovranno riguardare candidati di sesso diverso. Questo meccanismo è noto come doppia preferenza di genere.

Se un candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi è subito proclamato eletto.

50%+1 la quota di voti necessari a un candidato sindaco per risultare eletto al primo turno nei comuni con più di 15mila abitanti.

In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio che si terrà la seconda domenica successiva. Entro 7 giorni dal primo turno inoltre liste appartenenti a candidati che non sono andati al secondo turno possono accordarsi con uno dei candidati ancora in corsa, sostenendolo ufficialmente per il secondo turno.

Arrivati al secondo turno gli elettori sono tenuti a scegliere solo per il candidato sindaco che preferiscono, e non per le liste che lo sostengono, che saranno comunque riportate sulla scheda per conoscenza. Il candidato che ha ricevuto più voti è eletto sindaco, determinando in aggiunta un premio di maggioranza per le liste a lui collegate.

La ripartizione dei seggi in consiglio nei comuni maggiori

Se un candidato sindaco viene eletto al primo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi in consiglio (art. 73 Tuel). Questo a patto che non ne abbiano ottenuti di più attraverso la ripartizione proporzionale oppure se hanno ottenuto meno del 40% dei voti. Questa ipotesi può verificarsi nel caso in cui la maggioranza assoluta degli elettori abbia votato per un candidato sindaco, e che allo stesso tempo molti di questi abbiano espresso un voto disgiunto oppure non abbiano votato affatto per il consiglio.

60% la quota di seggi assegnata come premio di maggioranza al gruppo di liste a sostegno del candidato sindaco risultato eletto.

Anche nel caso in cui un candidato è eletto al secondo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi. Sempre che non ne abbiano ottenuti comunque di più. Inoltre in questo caso alla ripartizione parteciperanno anche le liste che si sono apparentate al candidato solo al secondo turno. La ripartizione interna alle liste vincitrici comunque avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Dopo aver definito il numero di seggi spettanti alle liste collegate al sindaco eletto si procede ad attribuire proporzionalmente i rimanenti seggi alle altre liste. A patto che al primo turno queste abbiano raggiunto almeno il 3% oppure facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto tale soglia.

Le elezioni nei comuni minori

Nei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti il sistema adottato (art. 71 Tuel) per eleggere il consiglio è di tipo maggioritario e, come nel resto dei comuni, avviene contestualmente all’elezione del sindaco.

Devono infatti essere presentati il nome del candidato sindaco, una sola lista collegata, con i nomi dei candidati consiglieri, e il programma amministrativo.

In tutte le liste devono essere espressi candidati di entrambi i sessi e nel caso dei comuni con più di 5mila abitanti il genere più rappresentato non può superare i due terzi.

Per votare l’elettore deve indicare il contrassegno relativo al sindaco e alla lista che intende sostenere. Inoltre può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato alla carica di consigliere che preferisce. Nei comuni con più di 5mila abitanti i voti di preferenza possono essere 2 ma in questo caso vale la doppia preferenza di genere.

Nei comuni minori basta la maggioranza semplice per essere eletti sindaco.

Viene dichiarato eletto il sindaco che ha ricevuto più voti e si procede a ballottaggio solo nell’eventualità di un pareggio. Alla lista del candidato sindaco che è risultato eletto sono attribuiti 2/3 dei seggi in consiglio. Alle altre liste i rimanenti seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. I candidati sindaco sconfitti vengono eletti in consiglio, a patto che la lista collegata abbia ottenuto un numero di voti sufficiente ad assicurare almeno un seggio.

Nel caso alle elezioni si presenti un solo candidato sindaco (e quindi una sola lista a sostegno), vengono eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri. A patto che questa sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che questi rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Una soglia quest’ultima abbassata al 40% per il 2023 (Dl 41/2022).

Una volta definito il numero di seggi spettante a ogni lista si procede a stabilire quali dei consiglieri che ciascuna di queste ha candidato saranno effettivamente eletti in consiglio. La scelta dipenderà dunque dal numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, mentre a parità di preferenze il seggio sarà attribuito seguendo l’ordine in lista.

Le regioni a statuto speciale

Come accennato nelle regioni a statuto speciale non si applicano le norme previste dal Tuel. Questo però a patto che siano state votate specifiche leggi alternative.

Cosa che non è avvenuta in Sardegna dove si applicano le stesse identiche regole del resto dei comuni italiani.

Le altre regioni invece hanno stabilito il proprio sistema elettorale per le elezioni amministrative, anche se nella gran parte dei casi questo risulta molto simile al sistema in vigore nel resto dei comuni italiani.

In Friuli-Venezia Giulia (L.r. 19/2013) e Sicilia (L.r. 35/1997) in effetti le rispettive leggi elettorali stabiliscono un sistema del tutto identico a quello previsto dal Tuel, almeno nelle sue componenti principali.

Anche qui nei comuni piccoli viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto più voti, anche se in Sicilia i comuni piccoli sono considerati quelli fino a 10mila abitanti, anziché 15mila.

Allo stesso modo nei comuni maggiori il sindaco è eletto al primo turno solo se raggiunge la maggioranza assoluta. Altrimenti si procede a un secondo turno a cui accedono i due candidati che hanno ottenuto più voti che possono stringere accordi di apparentamento con liste che al primo turno avevano sostenuto un altro candidato. Anche in queste regioni è previsto il meccanismo della doppia preferenza di genere e alle liste vincitrici è attribuito un premio di maggioranza pari al 60% dei seggi, proprio come nel sistema nazionale.

Anche la Valle d’Aosta ha adottato un sistema simile (L.r. 4/1995), seppure con qualche differenza in più rispetto ai casi di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Innanzitutto in questa regione a essere eletto direttamente non è solo il sindaco ma anche il vicesindaco. Inoltre non è previsto né il voto disgiunto né la possibilità di apparentamenti al secondo turno. Il sistema delle preferenze prevede un meccanismo di riequilibrio di genere ma differente. L’elettore infatti può esprimere fino a 3 preferenze e in quel caso almeno una deve essere attribuita a un genere diverso. Infine anche il premio di maggioranza attribuito alle liste collegate al candidato sindaco vincente è diverso rispetto alla disciplina nazionale e cambia a seconda che il sindaco vinca al primo o al secondo turno.

La legge regionale 2/2018 infine disciplina nello stesso testo, le diverse norme previste per le elezioni amministrative nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel caso della provincia di Trento le regole per i piccoli comuni si applicano solo a quelli con meno di 3mila abitanti. Per il resto il sistema è molto simile a quello nazionale pur non prevedendo la possibilità di voto disgiunto e applicando delle regole particolari agli apparentamenti al secondo turno. Le preferenze sono sempre 2 ma non è prevista la doppia preferenza di genere.

Le regole sull’apparentamento e il voto disgiunto sono le medesime anche nella provincia di Bolzano dove però l’elettore può esprimere fino a 4 preferenze, sempre senza necessità di distinguere per genere. Ma, mentre il meccanismo di elezione del sindaco è analogo a quello in vigore nel resto d’Italia, nel caso dei consiglieri si procede con metodo proporzionale senza che siano assegnati premi di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto.

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