Che cos’è il Foia

Il Foia o diritto di accesso generalizzato è uno strumento per ottenere dati e documenti di interesse pubblico in possesso delle amministrazioni, in modo da assicurare un controllo sociale diffuso sull’attività e le scelte amministrative.

Definizione

Il diritto di accesso civico generalizzato (o Foia, acronimo di freedom of information act, la più importante legge americana di accesso pubblico all’informazione statale) è stato introdotto in Italia nel 2016 (modificando il decreto legislativo n. 33 del 2013, art. 5 comma 1).

Il cittadino e le associazioni rappresentative possono richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti già esistenti (ulteriori rispetto a quelli per i quali già vige un obbligo di pubblicazione), senza dover dimostrare l’esistenza di un interesse attuale e concreto né motivare la richiesta.

La normativa si applica non solo alle amministrazioni pubbliche, sia nazionali che regionali e locali, ma anche – con alcune limitazioni – agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, alle società in partecipazione pubblica nonché alle associazioni ed enti di diritto privato in quanto svolgano un’attività di servizio pubblico.

La legge consente di richiedere anche dati e informazioni, purché già disponibili (quindi l’amministrazione non è tenuta a rielaborare le informazioni che detiene). Le richieste di accesso devono indicare con precisione i documenti che si intende visionare oppure consentire la loro facile identificazione. Non sono perciò ammesse richieste generiche.

Non sono inoltre ammesse richieste – come quelle volte a conoscere le intenzioni e valutazioni dell’amministrazione su un caso specifico o a richiedere chiarimenti – tali da configurare una sorta di “controllo generalizzato” sull’operato dell’amministrazione. Allo stesso modo non possono essere accolte richieste generiche né troppo ampie, tali da determinare un eccessivo aggravio all’amministrazione e comprometterne così il buon funzionamento.

La legge prevede limiti al diritto di accesso per tutelare gli interessi dello stato (difesa militare, relazioni internazionali, ordine pubblico etc.) o dei privati (segreto professionale, privacy etc.: è compito dell’amministrazione coinvolgere altri soggetti nel procedimento nel caso in cui la richiesta determini un pregiudizio concreto alla loro riservatezza). Vi è inoltre un divieto assoluto di accesso ai documenti coperti da segreto. L’amministrazione può autorizzare un accesso parziale ai documenti richiesti (ad esempio “oscurando” alcuni dati a tutela della privacy dei soggetti coinvolti).

Il Foia si affianca all’accesso documentale, che riguarda documenti utili per un interesse personale di colui che fa richiesta (legge n. 241 del 1990, art. 22 ss.) e all’accesso civico semplice, volto a ottenere la pubblicazione dei documenti e informazioni di interesse della collettività indicati dalla legge (ad esempio bandi di gara e di concorso, sovvenzioni e contributi, titolari di incarichi politici e dirigenziali, personale etc.) (decreto legislativo n. 33 del 2013, art. 5 comma 1).

Nella sezione “amministrazione trasparente” del sito di ogni amministrazione sono fornite di norma informazioni dettagliate sulle diverse forme d’accesso e sulle modalità per presentare le domande agli uffici competenti; molte amministrazioni pubblicano i moduli da compilare e, in taluni casi, anche per le richieste di riesame. La domanda può essere fatta anche in via telematica. L’obbligo di motivare la richiesta, previsto per il solo accesso documentale; può comunque essere utile anche in caso di accesso generalizzato, al fine di rendere più facile l’individuazione dei documenti.

La richiesta non comporta oneri, salvo i costi strettamente necessari per la riproduzione in formato cartaceo dei documenti e la loro spedizione (se richiesta dall’utente), nonché gli oneri in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura.

L’Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di accesso entro 30 giorni, salvo termini più ampi in caso di presenza di controinteressati e di parere del Garante della privacy. Il mancato accoglimento di una richiesta di accesso deve essere adeguatamente motivato. In caso di diniego si può richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione e corruzione e della trasparenza (RPCT), che deve rispondere entro 20 giorni. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accesso può essere presentato ricorso al Difensore civico, laddove istituito, ovvero al tribunale amministrativo regionale (entro 30 giorni).

Dati

L’ultimo monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica, relativo ai soli ministeri, riporta 4.310 richieste nel triennio 2017-2019, con il picco più alto nel 2018 (1774) ed una percentuale media di richieste interamente accolte del 57% e del 10% di parzialmente accolte.

FONTE: elaborazione openpolis su dati Dipartimento funzione pubblica
(ultimo aggiornamento: venerdì 31 Luglio 2020)

Nel corso di analisi ulteriori sui ministeri (con esclusione delle amministrazioni dell’interno e dell’istruzione, che non hanno reso pubblici i loro dati) sono emerse una serie di lacune nell'applicazione di questo strumento, in particolare nelle richieste di accesso del ministero degli esteri e delle motivazioni addotte per giustificare il diniego di accesso.

Dalle analisi sulle altre amministrazioni pubbliche (autorità di garanzia, regioni, comuni etc.) emerge un quadro di attuazione della normativa sul Foia estremamente differenziato con forti ritardi nella istituzione dei registri per l’accesso, nella tipologia dei dati disponibili, nella tempistica degli aggiornamenti e nei tempi di risposta.

Analisi

Avere accesso alle informazioni pubbliche, in tutte le sue forme, è un diritto fondamentale, nonché presupposto per una piena e attiva partecipazione dei cittadini nella vita democratica.

In quest’ottica, il Foia rappresenta un importante strumento, a disposizione dei singoli cittadini, delle loro associazioni e organizzazioni nonché dei giornalisti, per garantire la “trasparenza” e “conoscibilità” dei documenti relativi allo svolgimento dell’attività dei pubblici poteri e caratterizzare sempre più l’amministrazione pubblica come “casa di vetro”. Attraverso il diritto di accesso generalizzato si favoriscono forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, anche a fini di prevenzione della corruzione: proprio l’opacità dell’operato delle pubbliche amministrazioni può infatti favorire i rapporti promiscui tra corrotto e corruttore, nessuno dei quali ha interesse a far emergere situazioni di illegalità.

Non tutte le amministrazioni si sono ancora adeguate pienamente alla nuova normativa; non mancano perciò casi di forte resistenza al cambiamento nel modo di concepire il rapporto con i cittadini, che si manifestano nei ritardi nelle risposte e in un’interpretazione estensiva dei limiti all’accesso previsti dalla legge (ad esempio in materia di sicurezza internazionale e di ordine pubblico). In diversi casi solo dopo una sentenza del giudice amministrativo si riesce ad ottenere la documentazione richiesta.

Per queste ragioni abbiamo avviato un monitoraggio costante sul comportamento delle diverse amministrazioni e sulla giurisprudenza, nel tentativo di fornire un quadro sempre aggiornato della materia nella guida Foia. Proprio di recente c’è stata ad esempio un importante decisione del Consiglio di stato che legittima le richieste di accesso generalizzato anche per i contratti pubblici, con riferimento sia alle procedure di gara che alla fase di esecuzione dei contratti. Lo stesso consiglio di stato ha precisato che in caso di richiesta di accesso generica (o motivata con riferimento sia all’accesso documentale che a quello civico), l’amministrazione dovrà valutare anche l’esistenza dei presupposti per l’accesso generalizzato ai sensi della normativa sul Foia. In un’altra sentenza il Consiglio di stato ha accolto una richiesta di accesso (originariamente negata dal ministero) al progetto predisposto dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, e finanziato dal ministero degli affari esteri, riguardante l’assistenza ai migranti che accettano di rientrare nei paesi di origine.

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