Modificate 40 misure con la settima revisione del Pnrr

Le misure e le scadenze modificate con la settima revisione del Pnrr

Complessivamente, le misure modificate con l’ultima revisione del Pnrr sono 40. In 36 casi la modifica ha riguardato o i target finali o la descrizione degli obiettivi della misura o entrambe le cose. Nei restanti 4 casi invece è stata modificata solo la descrizione della misura. In 13 casi la modifica è stata necessaria per circostanze oggettive che rendevano il target non più realizzabile. In 20 casi sono state introdotte per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi legati alla rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi. In 9 casi invece la modifica era giustificata con alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Per quanto riguarda il primo aspetto, la modifica più impattante è la revisione temporale delle scadenze. In 13 casi infatti gli obiettivi finali sono stati posticipati all’ultimo momento utile, vale a dire il 30 giugno 2026. Nella maggior parte dei casi le scadenze posticipate erano inizialmente previste per il primo trimestre di quest’anno ma tre scadenze invece originariamente avrebbero dovuto essere completate entro la fine del 2025. Rientrano quindi nella nona richiesta di pagamento che l’Italia ha già inviato alle istituzioni europee ma su cui queste ultime ancora non si sono pronunciate, evidentemente per necessità di assessment. Nello specifico tali scadenze riguardano interventi sulle linee dell’alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania, l’implementazione di assistenza medica mediante la telemedicina e la creazione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili. D’altra parte però 3 scadenze che inizialmente erano previste entro il 30 giugno 2026 sono state anticipate alla fine del 2025, evidentemente perché considerate già raggiunte dal governo italiano. Si tratta nello specifico della riduzione dell’arretrato giudiziario dei Tar e del Consiglio di stato e l’aggiudicazione dei contratti per la formazione medica specialistica. Oltre alla modifica delle tempistiche, in alcuni casi ci sono anche delle revisioni nei contenuti. Tra i più significativi quelli riguardanti le misure sul servizio civile universale, il miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali per i cittadini e la riduzione dei tempi di pagamento delle Pa. Nel primo caso il target numerico è rimasto lo stesso ma nella versione precedente si faceva riferimento alla formazione di volontari. Adesso invece si parla partecipazione di persone al servizio civile digitale. Nel secondo caso Obbligo di relazioni finali per attestare il raggiungimento obiettivi. È stato eliminato il riferimento al fatto l’intervento doveva riguarda anche le amministrazioni pubbliche locali. Così come è stata eliminata la riduzione del 50% degli errori individuati su almeno due servizi e l’assistenza al 50% dei lavoratori della Pa disabili. Per quanto riguarda i tempi di pagamento, è stato eliminato il riferimento alla presidenza del consiglio dei ministri e al fatto che tali informazioni debbano essere pubblicate da “ciascuna” regione, provincia autonoma e comune.

Le informazioni contenute nella tabella sono tratte dalla decisione di esecuzione (Cid) del Consiglio dell’Unione europea del 25 marzo 2026. Il confronto su cosa cambia è riferito alla precedente versione del Pnrr italiano approvata il 25 novembre 2025.

FONTE: Elaborazione Openpolis su dati Commissione europea
(ultimo aggiornamento: lunedì 30 Marzo 2026)

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