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Dichiarazione di Enrico MELASECCHE GERMINI

Alla data della dichiarazione: Consigliere Regione Umbria (Lista di elezione: FI)  - Consigliere  Consiglio Comunale Terni (TR) (Lista di elezione: UDC)  - Consigliere Regione Umbria (Gruppo: UDC)  - Consigliere Regione Umbria (Lista di elezione: FI) 


 

(TERNI) MELASECCHE E BONGARZONE, UDC - ESPOSTO INTEGRALE DERIVATI AL COMUNE DI TERNI. INVIATO ALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 11/07/2008

  • (14 novembre 2008) - fonte: www.enricomelasecche.it - inserita il 14 novembre 2008 da 3225
    ESPOSTO SUI DERIVATI AL COMUNE DI TERNI, INVIATO ALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 11/07/2008 Al Presidente della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria Dott. Benito Caruso Via martiri dei lager, 77 06120 – Perugia (PG) e, Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti per l’Umbria Dott. Agostino Chiappiniello Via martiri dei lager, 77 06120 – Perugia (PG) Oggetto: Operazioni di finanza derivata, Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 2008 e Relazione Tecnica al Conto di Bilancio per l’esercizio 2007 del Comune di Terni – Segnalazione. I consiglieri comunali di Terni Enrico Melasecche ed Enzo Bongarzone, si permettono di sottoporre al Loro esame, al fine di verificarne la regolarità, le seguenti questioni relative ad operazioni di finanza derivata poste in essere dal Comune di Terni. Premesso in FATTO 1. la Giunta Comunale di Terni, dal 24/01/2002 al 21/12/2007, ha autorizzato con varie deliberazioni (7/2002, 216/2003, 12/2004, 319/2005, 565/2005, 172/2006, 420/2006, 537/2006, 256/2007, 618/2007) l’utilizzo di strumenti di finanza derivata sottoscrivendo (rimodulando periodicamente le stesse operazioni) ben 15 contratti con la B.N.L.; 2. la Giunta Comunale di Terni, in data 26/10/2006, ha autorizzato, con deliberazione n. 537/2006, la sottoscrizione di un’operazione di finanza derivata consistente in un contratto “purple collar” di complessivi Euro 43.046.528,96 con scadenza 31/12/2034 rimodulando analoga operazione conclusa in data 05/07/2005 (del. 319/2005); 3. la Giunta Comunale di Terni, in data 19/03/2008, ha autorizzato, con deliberazione n. 127, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008, il Bilancio di Previsione triennale 2008/2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 4. il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, in data 31/03/2008, con il verbale n. 22, ha deliberato di approvare una relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2008; 5. la Giunta Comunale di Terni ci ha fornito il Conto di Bilancio per l’esercizio 2007 e la relativa Relazione Tecnica; 6. il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, in data 09/06/2008, con il verbale n. 29, ha deliberato di approvare una Relazione sul rendiconto della gestione 2007 del Comune di Terni; Tanto premesso in fatto, seguono le considerazioni in DIRITTO 1 - Mancanza di trasparenza ed irregolarità della Nota allegata alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 2008 e della Nota allegata alla Relazione Tecnica al Conto di Bilancio per l’esercizio 2007. La legge finanziaria 2008, cercando di porre rimedio alle difficoltà che i prodotti di finanza derivata implicano nei bilanci degli enti territoriali, “ha previsto che al bilancio di ciascun ente debba essere allegata una nota che indichi quale sia la valutazione degli oneri e dei rischi finanziari correlati al contratto relativo a strumenti finanziari derivati” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). La Corte dei Conti ha chiarito che: - “deve ritenersi che la nota di accompagnamento relativa ai prodotti derivati debba essere allegata sia al bilancio di previsione che al rendiconto poiché in relazione ad entrambi è necessario precisare l’esatta situazione in cui si trova l’ente”; - “in sede di bilancio di previsione, la nota riveste un ruolo importante poiché la gestione corrente che l’ente intende effettuare deve essere coerente con gli impegni finanziari e con le possibili ricadute negative che l’operazione finanziaria può avere sull’ente”; - “al rendiconto deve essere allegata una nota specifica che, partendo dalle possibili negatività derivanti dal contratto ed al fine di evitare possibili conseguenze negative, indichi se l’Amministrazione ha previsto che una parte delle entrate ovvero dell’avanzo di amministrazione sia vincolato al finanziamento di quella spesa, ove maturi una differenza negativa, come le regole di prudenza e sana gestione finanziaria suggeriscono”. Analizziamo ora separatamente le note fornite dal Comune di Terni. 1.a - La Nota allegata alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 2008. Risultano mancanti, nella Relazione Previsionale e Programmatica al bilancio 2008 del Comune di Terni, nell’apposita nota che, ai sensi del comma 383 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria), dovrebbe includere tutte le principali informazioni tecniche sulle operazioni in derivati, riferimenti essenziali che permettano di “precisare l’esatta situazione in cui si trova l’ente” e specificatamente: - i flussi differenziali generati a partire dalla stipula. La nota allegata alla relazione riporta soltanto un dato complessivo finale della somma dei singoli “netting” corrisposti fra l’ente e l’intermediario finanziario che non permette di valutare il reale andamento del prodotto derivato; - i flussi potenziali previsti per i successivi tre anni. La nota allegata alla relazione riporta la sola previsione per l’anno 2008 con la precisazione “che al variare, anche minimo del tasso Euribor, sia il valore che i differenziali dei derivati può mutare considerevolmente”; - il “mark to market” su base trimestrale, il calcolo, cioè, del valore di mercato dei singoli derivati in tasca al Comune in un momento determinato. Citiamo a riguardo: “[[]…[]] con riferimento al bilancio dell’ente, ogni anno in sede di approvazione del documento di previsione l’andamento dell’operazione deve essere stimato quale potenziale valore del contratto prevedendo appositi stanziamenti” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). 1.b - La Nota allegata alla Relazione Tecnica del Conto del Bilancio per l’esercizio 2007. Pur felici che l’Amministrazione comunale di Terni sia riuscita ad indicare ciò che, da almeno un anno, i sottoscritti consiglieri comunali chiedevano: il famigerato “mark to market”, non si può fare a meno di lamentare: - che tale valore è pari ad € - 4.943.730,54 e rappresenta quindi un potenziale incremento del + 6,18% del debito sottostante che invece avrebbe dovuto “coprire” dal rischio di oscillazione dei tassi; - che tale valore non è stato calcolato dal Comune ma, per sua stessa ammissione, dalla controparte BNL (vedere considerazioni riportate al successivo punto 7); - che, anche dopo aver indicato tale valore, la nota allegata alla relazione non offra nessuna previsione “che una parte delle entrate ovvero dell’avanzo di amministrazione sia vincolato al finanziamento di quella spesa, ove maturi una differenza negativa, come le regole di prudenza e sana gestione finanziaria suggeriscono”. Tranne l’indicazione dell’accantonamento di € 516.456,90, con cui è stato costituito negli anni passati un “fondo interno per la progettazione” (che poco ha a che fare con l’eventuale finanziamento di una negatività nella gestione di un’operazione di finanza derivata) non viene citato alcun altro intervento in tal senso. o A riguardo dobbiamo segnalare una dichiarazione dell’assessore al bilancio Lamberto Morelli: “Queste operazioni (in derivati) [[]…[]] hanno permesso al Comune di Terni negli anni di realizzare fino ad oggi entrate straordinarie pari a circa 1,3 milioni di euro, di cui 516.000 euro risultano accantonati nelle casse comunali a futura copertura di rischi sulle medesime operazioni derivanti da eventuali aumenti del tasso di riferimento” (comunicato stampa del 07/02/2008 estratto dal sito del Comune di Terni, http//www.comune.terni.it/comunicato_stampa.php?id=33028&pagina=1); o Tale dichiarazione è smentita da un’altra del dirigente alle Attività Finanziarie del Comune, Dott. Francesco Saverio Vista: “Questa operazione (in derivati), [[]…[]] ha permesso di incassare, oltre alla somma iniziale di circa 1 miliardo di lire accantonata per le spese di progettazione delle OO.PP, almeno altri 300.000 euro” (Relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi dell’anno 2007della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni del 30 maggio 2008, contenuta della Relazione Tecnica al Conto di Bilancio per l’esercizio 2007 del Comune di Terni). 2 - Convenienza delle operazioni di finanza derivata. Inducono a forti dubbi sulla convenienza delle operazioni di finanza derivata le modalità di determinazione delle obbligazioni assunte dal Comune di Terni in relazione alla situazione dei mercati finanziari in ordine all’andamento dei tassi. Secondo l’art. 1, comma 736 della Legge Finanziaria per il 2007, la gestione del debito tramite l’utilizzo di strumenti derivati deve “essere improntata alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato”, tenendo sempre presente l’esigenza di “coniugare il doveroso rispetto dell’autonomia della finanza locale con l’imprescindibile riguardo all’economicità complessiva delle operazioni poste in essere dagli enti per la gestione del debito” (Circ. Min. Economia e finanze 31/01/2007, pubblicata in G.U. 5 febbraio 2007, n. 29). “In relazione al requisito della “riduzione del costo finale del debito”occorre ancora precisare che l’effetto del derivato potrebbe risolversi per l’ente in un onere complessivo finale più elevato rispetto a quello che si sarebbe avuto se non si fosse conclusa l’operazione finanziaria” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Il Comune di Terni, dal 24/01/2002 al 21/12/2007, ha utilizzato gli strumenti di finanza derivata sottoscrivendo (rimodulando periodicamente le stesse operazioni) ben 15 contratti stipulati con la B.N.L.. Nelle deliberazioni relative a tutte queste operazioni (7/2002, 216/2003, 12/2004, 319/2005, 565/2005, 172/2006, 420/2006, 537/2006, 256/2007, 618/2007) non è mai presente: - alcuna oggettiva analisi sulla convenienza dell’operazione; - alcun calcolo o previsione sulle spese e sulle commissioni da pagare alla B.N.L.; - alcun riferimento al “mark to market”; - alcuna analisi revisionale sull’andamento dei tassi o del mercato finanziario; - alcuna valutazione sulle clausole del contratto; Citiamo a riguardo: “[[]…[]] la valutazione sulla convenienza economica non può che svolgersi ex ante, vale a dire in relazione al momento della conclusione del contratto. La valutazione, peraltro, deve essere rigorosa e le clausole del contratto debbono essere analizzate sia singolarmente che nel loro insieme al fine di verificare se le aspettative relative alla complessiva convenienza economica nel momento della conclusione del contratto erano fondate su elementi ragionevoli ed erano corroborate da elementi congruenti e oggettivi che abbiano tenuto conto anche delle possibili ricadute di lungo periodo sul bilancio dell’ente e non solo di quelle immediate” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Mai un riferimento ad una analisi né rigorosa né oggettiva, mai un elemento a sostegno che avesse tenuto “conto anche delle possibili ricadute di lungo periodo”. Nella nota allegata alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 2007 si legge ancora: “E’ necessario preliminarmente dire che tali effetti sono direttamente riconducibili all’andamento di mercato del parametro al quale tali derivati sono collegati (che nei nostri derivati è sempre il tasso EURIBOR a sei mesi), che per sua natura è imprevedibile e dipendente da numerosi fattori legati all’andamento dell’economia mondiale. E’ chiaro che al variare, anche minimo del tasso Euribor, sia il valore che i differenziali dei derivati può mutare considerevolmente”. Ad ulteriore riprova di quanto finora esposto circa la mancata valutazione da parte dell’amministrazione comunale di Terni della convenienza economica delle operazioni in derivati, citiamo lo stesso assessore al bilancio Lamberto Morelli che, in un comunicato-stampa del 07/02/2008 in risposta a nostri quesiti, posti relativamente ai mutui e ai derivati sottoscritti dal Comune, dichiarava: “I risultati finali di ogni operazione di mutuo – e questo anche i bimbi sono in grado di comprenderlo – si capiranno compiutamente soltanto al termine dell’ammortamento” (comunicato estratto dal sito del Comune di Terni, http://www.comune.terni.it/comunicato_stampa.php?id=33028&pagina=1). Senza alcuna analisi finanziaria e giuridica specifica, il Comune di Terni ha, dunque, sottoscritto 15 contratti in strumenti finanziari derivati per un totale di quasi 80.000.000,00 di Euro assumendosi rischi più alti (come vedremo al punto successivo) di quelli che avrebbe avuto senza concludere tali operazioni. Secondo l’assessore al bilancio Morelli, dovremmo attendere il termine dell’ammortamento dei finanziamenti sottostanti alle operazioni sottoscritte, quindi almeno altri 25 anni, per conoscere gli effetti che tali operazioni avranno sul bilancio dell’ente. Riteniamo invece che il Comune, non avendolo fatto finora, debba valutare attentamente tutte le operazioni di finanza derivata in essere, considerarne i futuri sviluppi e predisporre immediatamente una nuova relazione per far conoscere all’intera cittadinanza qual è la sua reale situazione patrimoniale e finanziaria. 3 - La rinegoziazione dei contratti. Anche a causa di quanto esposto al precedente punto 2, quindi in assenza di analisi finanziarie specifiche e di applicazione di modelli gestionali detti di “asset-liability management” (come vedremo al successivo punto 5), la Giunta comunale di Terni è andata rinegoziando periodicamente gli stessi contratti facendo assorbire a quello più nuovo anche le spese di estinzione anticipata di quello più vecchio (come si legge nelle stesse deliberazioni giuntali: “la nuova struttura, peraltro, assorbirebbe il costo di estinzione anticipata della precedente”), senza mai indicarle esplicitamente e scontando di volta in volta l’attualizzazione dei tassi contrattuali. Questa è “una delle questioni più complesse che incide anche sulla regolarità dell’operazione” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). La Giunta comunale di Terni, dopo aver sottoscritto un primo contratto (di Euro 48.670.541,00 nel gennaio 2002 – del. 7/2002) ha, poco tempo dopo, concluso un nuovo contratto (di Euro 47.670.099,00 nel maggio 2003 – del. 216/2003) per ovviare alle conseguenze negative scaturite dal contratto originario, poco dopo, ha nuovamente concluso un terzo contratto (di Euro 44.790.932,00 nel gennaio 2004 – del. 12/2004), poi un quarto (di Euro 44.166.827,00 nel luglio 2005 – del. 319/2005), un quinto (di Euro 43.046.528,96 nell’ottobre 2006 – del. 537/2006) e, infine, addirittura un sesto (di Euro 41.902.470,98 nel dicembre 2007 – del. 61/2007). Solo poco meno travagliata la sorte degli altri contratti di finanza derivata sottoscritti dall’ente: ad una prima doppia sottoscrizione (di Euro 8.531.000,00 e di Euro 11.881.110,00 nel novembre 2005 – del. 565/2005) ne è seguita una seconda (di Euro 9.202.669,00 e di Euro 12.014.422,00 nell’aprile 2006 – del. 172/2006) ed una terza solo tre mesi dopo (di Euro 9.461.053,00 e di Euro 12.401.419,00 nell’agosto 2006 – del. 420/2006). La Giunta comunale di Terni, quindi, nelle varie deliberazioni, ha deciso di rinnovare almeno una volta l’anno (in un caso dopo soli tre mesi) i suoi contratti di finanza derivata perché “nel breve periodo in cui ha avuto esecuzione il rapporto originario vi sarebbe stata un’evoluzione negativa della curva dei tassi di interesse che avrebbe comportato la maturazione di differenziali di interesse negativi per l’ente con il conseguente obbligo di versare somme di denaro all’intermediario finanziario, anziché incassarne come era avvenuto sino ad allora” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Evidenziando preliminarmente che (come già esposto al precedente punto 2) la rinegoziazione delle clausole contrattuali dopo un breve periodo di esecuzione del rapporto dimostra l’insufficiente analisi delle caratteristiche finanziarie e giuridiche dei contratti al momento della loro conclusione, occorre anche ribadire che tali rinegoziazioni hanno oltretutto implicato, di volta in volta, un peggioramento di tutte le condizioni a favore dell’intermediario finanziario. A titolo esemplificativo, dopo le prime sei rinegoziazioni sopra citate dei derivati a copertura di un Boc a tasso fisso del 3,63% di originari € 48.670.541,00, le relative condizioni contrattuali sono andate via via peggiorando fino ad arrivare, con l’ultima rinegoziazione del 21/12/2007 alle seguenti: - se l’Euribor a sei mesi è minore del 3%, il Comune paga il 3,24%; - se l’Euribor a sei mesi è compreso tra il 3% ed il 6,5%, il Comune paga il tasso Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread dello 0,24%; - se l’Euribor a sei mesi è maggiore del 6,5%, il Comune paga il 6,74%; Giacchè l’Euribor a sei mesi (media 365) all’ultima rilevazione del 11/06/2008 (Fonte Sole 24 Ore), solo dopo sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, è al 5,19%, significa che il Comune di Terni, a fronte di un debito a tasso fisso del 3,63%, pagherebbe il 5,19% maggiorato di uno spread dello 0,24%, un tasso quindi del 5,43% ben 180 basis point in più di quello che avrebbe pagato se non avesse sottoscritto l’operazione in derivati. Il Comune di Terni si è addossato l’onere di un tasso variabile collegato all’andamento dell’Euribor a sei mesi, con un elevato spread e con delle soglie minime e massime che sembrano garantire l’intermediario finanziario anziché l’ente. La causa reale di tali rinegoziazioni dipende dalle strutture predisposte dall’intermediario finanziario che comportano alle prime scadenze tassi favorevoli al Comune nel momento della conclusione dei contratti ma che, successivamente, si dimostrano più convenienti per la controparte. A riguardo citiamo “E’ ben vero che nell’immediato il comune sembra avere un vantaggio poiché l’importo delle prime variazioni è costruito in relazioni ai tassi di mercato applicabili al momento del contratto. Però, dopo la prima annualità il meccanismo opzionale prevede un criterio di determinazione dei tassi in base al quale il vantaggio sembra essere in favore dell’intermediario finanziario” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Molta importanza, inoltre, assume l’assorbimento delle spese di estinzione anticipata del contratto più vecchio da parte del contratto più nuovo al momento delle singole rinegoziazioni. Tali spese di estinzione anticipata (come le chiama il Comune di Terni) altro non sono che il famoso “mark to market” che è andato via via peggiorando insieme al peggioramento delle condizioni contrattuali. 4 – Up-front. Come il Comune di Terni ha tentato di “fare cassa” perseguendo obiettivi di natura speculativa ed irregolarità delle deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 24/01/2002 e n. 216 del 23/05/2003. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende (o meglio “deriva”) da variabili cosiddette “sottostanti”che possono avere diversa natura. Normalmente i derivati vengono utilizzati: 1) per effettuare operazioni finanziarie di copertura dei rischi legati alle variazioni dei tassi di interesse e di cambio, allo scopo di contenere le eventuali perdite entro valori definiti; 2) per perseguire obiettivi di natura SPECULATIVA mediante vere e proprie SCOMMESSE sull’andamento delle variabili di riferimento allo scopo di ricavarne un profitto. Cioè, “assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto” (Consob – da “I principali prodotti derivati. Elementi informativi di base”). E’ evidente che si tratta di strutture: - “che possono essere plasmate e modellate in funzione del perseguimento di due finalità molto diverse, la prima (precedente punto 1)) in perfetta sintonia, la seconda (precedente punto 2)) del tutto incompatibile con la mission un ente pubblico territoriale” (Matteo Barbero,“Strumenti derivati e finanza locale:breve cronaca…” http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/0015100/15195_Barbero.pdf-); - Molto complesse e nel contempo molto flessibili, “destinate ad investitori professionali cha sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono e siano in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli” (Consob – da “I principali prodotti derivati. Elementi informativi di base”). Ebbene, l’amministrazione comunale di Terni ha ripetutamente utilizzato gli strumenti derivati non solo per coprire i rischi di tassi, ma anche per perseguire obiettivi di tipo speculativo, ovvero, più prosaicamente, per “fare cassa”. Frequente è stato, a tal fine, il ricorso agli swap con opzioni corredati da premi di liquidità (gli up-front), che si sono risolti più volte nel versamento anticipato di fondi cash da parte dell’intermediario finanziario in favore del Comune (per un totale di € 724.800,00), scontando l’attualizzazione dei relativi tassi contrattuali. Risulta problematica, inoltre, la destinazione dell’up front, quasi sempre utilizzato per fronteggiare spese di mero funzionamento, aggirando il divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti e producendo un ulteriore irrigidimento delle poste iscritte nella parte corrente dei bilanci. L’art. 119 della Costituzione, infatti, stabilisce che “Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni [[]…[]] possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. L’at. 30 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ricorda che i contratti stipulati in violazione del predetto articolo della costituzione sono nulli: “qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione”. La recente sentenza del Collegio giudicante della Corte dei Conti dell’Umbria fa testo. La contabilizzazione di questo ulteriore debito, contratto per aumentare la liquidità nell’immediato e quindi la spesa corrente, nei fatti è rinviata ad un futuro del tutto incerto, aggirando sia il divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, sia la norma che impone di non creare debito fuori bilancio come tecnicamente a tutti gli effetti queste sono. A questo proposito, la Corte dei Conti, ha più volte rilevato “che l’up front deve essere ricondotto ad una di quelle forme di ricorso al mercato finanziario previste dall’art. 199, lett. G), del T.U. 267/2000 a sostegno degli investimenti, la quale richiede il rispetto delle medesime condizioni e vincoli stabiliti per ogni forma di ricorso a indebitamento”. Risulterebbe, inoltre, irregolare il contratto stipulato in data 24/01/2002 (del. 7/2002 di Euro 48.670.541,00) nel quale viene erogato, dall’intermediario finanziario a favore del Comune, un’up-front di Euro 516.000,00, in quanto non rispetterebbe la disposizione della legge finanziaria per il 2002 (art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448). Tale norma, stabilisce che l’up-front non può superare l’1% del capitale nozionale. Giacchè il capitale nozionale del derivato ammonta ad Euro 48.670.541,00 l’up-front erogato dall’intermediario finanziario non avrebbe potuto essere superiore a Euro 486.705,41. Ulteriore irregolarità nella rinegoziazione dello stesso contratto effettuata in data 23/05/2003 (del. 216/2003 di Euro 47.670.099,00) in cui l’intermediario finanziario eroga al comune un nuovo up-front di Euro 100.000,00. Se tutto ciò è vero, l’aver agito contra legem, peraltro consciamente in quanto i sottoscritti in tutti i modi possibili ed immaginabili hanno contestato tale comportamento, implica: - la necessità immediata della contabilizzazione del debito creato; - la sua copertura; - la valutazione della responsabilità per aver artatamente agito in modo non corretto “hanno trasformato il loro indebitamento a tasso fisso in un indebitamento a tasso variabile, sostanzialmente scommettendo – assumendone il relativo rischio – sul mancato rialzo nel tempo dei tassi d’interesse, e lucrando un’anticipazione (up front) di ciò che il contratto derivato avrebbe reso se i tassi d’interesse in vigore al momento della conclusione del contratto fossero rimasti invariati fino alla scadenza del contratto medesimo” (Marco Smiroldo, magistrato della Corte dei Conti, “La giurisdizione di nullità della Corte dei Conti sui provvedimenti e sui contratti che violano l’art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289: per gli enti territoriali un possibile exit device per liberarsi dalla morsa dei derivati finanziari”, analisi della sentenza n. 87/E.L./08 del 23 maggio 2008 della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, da LexItalia, http://www.lexitalia.it/articoli/smiroldo_289.htm); - la valutazione della mala fede nell’esercizio delle funzioni di pubblico amministratore, nel rispondere ai consiglieri comunali e sulla stampa cittadina, dichiarando il falso ed eludendo la legge sulla trasparenza nel qualificare quelle somme come “ENTRATE STRAORDINARIE” quando si tratta al contrario di anticipazioni di cassa che altri dovranno onorare. 5 - Valutazione del contratto, mancata applicazione di modelli gestionali detti di “asset-liability management” e scelta del contraente. La Banca d’Italia ritiene che “con la diffusione degli strumenti derivati è sensibilmente aumentato il rischio di operazioni non sostenute da competenze adeguate da parte di investitori locali poco professionali, per di più tentati di sfruttare gli effetti di breve periodo per colmare deficit di bilancio e insufficienti liquidità”. Anche se il dirigente della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni, dott. Francesco Saverio Vista, nella “Relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi dell’anno 2007” dichiara: “il sottoscritto ha compiuto in questo campo uno studio personale molto interessante di tutti gli strumenti che la finanza mette a disposizione, che si è concretizzata in una gara alla quale sono stati invitati i maggiori gruppi bancari nazionale che ha consentito un notevole successo in quanto alcuni tipi di investimento permette al comune di ricevere un tasso attivo addirittura superiore a quello passivo di ammortamento del prestito”, “in merito alla politica di gestione della liquidità, [[]…[]], le somme liquide a disposizione aumentano considerevolmente e pertanto si renderà necessario studiare forme di investimento remunerative del capitale, tenendo sempre presente comunque l’istituzionale bassa propensione al rischio di un ente come il Comune (pronti contro termine, strumenti di finanza derivata, cup, Swap ecc..)” e ancora, in sede contrattuale: “possedendo la conoscenza necessaria per comprendere i benefici ed i rischi derivanti dalla stessa” Rilevando preliminarmente il notevole pasticcio di tali dichiarazioni, non possiamo non dedurne che lo studio personale del dirigente sia servito a poco. Risulta evidente soltanto lo stato confusionale con cui la finanza comunale viene gestita. Si confondono le politiche di gestione della liquidità con quelle della gestione del debito e non si conoscono i rischi connessi alle operazioni messe in campo tanto che gli strumenti di finanza derivata vengono assimilati, sotto il profilo del rischio, a dei banalissimi “pronti contro termine”. Non stupisce, quindi, la mancata applicazione di modelli gestionali detti di “asset-liability management”, traducibili come “gestione attivo/passivo”, volti a governare il complesso dei rischi di mercato (chiaramente dimostrata anche dai precedenti punti 2 e 3). Tali modelli, applicati invece dagli intermediari finanziari e dagli Istituti di Credito, avrebbero permesso al comune di ricorrere agli strumenti di finanza derivata con maggiore consapevolezza. Ci domandiamo, a questo punto: - Perché il Comune di Terni ha voluto a tutti i costi attivare procedure così rischiose per la gestione attiva del debito? - Perché non ha cercato un aiuto esterno sicuramente più professionale, in grado di valutare i contratti e le strutture? In fondo ha assegnato assurde consulenze per la pace per bloccare le guerre nel mondo, avrebbe quindi molto più proficuamente utilizzare quel danaro evitando di cadere nella spirale negativa attuale. Al riguardo citiamo: “qualora l’ente non disponga al suo interno di adeguate conoscenze in ordine ai mercati finanziari ed alle possibili modalità di svolgimento di operazioni finanziarie particolarmente complesse, anche in relazione alle finalità che intende perseguire, è opportuno che proceda alla selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un advisor dotato di particolare competenza finanziaria che, esaminata la situazione dell’ente e l’obiettivo che intende raggiungere, predisponga il progetto dell’operazione finanziaria” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). La Giunta comunale di Terni, dovrebbe inoltre chiarire perché abbia effettuato una sola gara ad evidenza pubblica, in occasione della prima sottoscrizione di un derivato (2002). Dovrebbe chiarire, cioè, il motivo per cui altre ben 14 volte abbia scelto la B.N.L. come contraente/controparte delle operazioni finanziarie senza effettuare alcuna procedura selettiva ad evidenza pubblica. A riguardo citiamo: “l’attività negoziale dell’ente territoriale deve avvenire secondo le regole della contabilità pubblica che disciplinano lo svolgimento dei compiti propri dell’ente che utilizza risorse della collettività. L’uso delle risorse non può essere lasciato alla mera discrezionalità degli amministratori o dei funzionari dell’ente, ma deve avvenire secondo criteri che garantiscano il buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), in condizione di parità di trattamento e non discriminazione (art. 3 Cost.). Conseguentemente, anche a prescindere dalla normativa sui contratti pubblici che detta regole, prevalentemente, in relazione ad aspetti inerenti il diritto comunitario, la disciplina relativa alla contabilità pubblica, che è cogente per tutti gli enti pubblici, impone che la scelta di qualsiasi contraente, e quindi anche degli intermediari finanziari con i quali si vogliono negoziare operazioni di carattere finanziario, avvenga per il tramite di procedure selettive di natura concorsuale” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. Va sottolineato che negli stessi termini si è espresso il Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n. 889). 6 - L’allocazione in bilancio dei flussi derivanti dai contratti. Anche l’allocazione in bilancio dei flussi derivanti dai contratti non è affatto trasparente. Dall’analisi dei dati forniti dall’ente risulta difficile verificare la complessiva regolarità contabile delle operazioni. Citiamo a riguardo: “i contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza” (art. 331 L. 24/12/2004, n. 244), “[[]…[]] per quanto riguarda l’entrata dovrà essere formulata apposita previsione imputata al TIT. IV. In uscita considerata la natura della minusvalenza dovrà essere previsto un apposito stanziamento da imputare al TIT. I, spese correnti. L’amministrazione dovrà curare che una parte delle entrate ovvero dell’avanzo di amministrazione sia vincolato al finanziamento di quella spesa, ove maturi una differenza negativa” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Si chiede pertanto di verificare che, anche negli anni precedenti, le somme maturate a favore del Comune siano state incassate, con imputazione al TIT. IV e non al TIT. III. 7 - Il “mark to market”. Nell’ambito dei prodotti finanziari derivati, una attenzione particolare deve essere posta all’analisi del “mark to market” e alle sue evoluzioni. Per comprendere meglio l’importanza che tale indicatore riveste, citiamo: “al fine di valutare gli impegni che potenzialmente l’ente dovrà sostenere in relazione al contratto è opportuno che vi sia un monitoraggio costante del “mark to market” e che le decisioni, anche di costruzione dei bilanci di previsione dell’ente, siano assunte tenendo conto della potenziale passività e delle conseguenti risorse necessarie per farvi fronte” (deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia), ancora: “La perdita corrente per un ente, relativa ad una posizione swap, è quantificabile attraverso due indicatori: i flussi di cassa negativi già realizzati e il mark to market negativo. [[]…[]] Il mark to market negativo (leggi: valore monetario del contratto) è quella somma che l’ente, qualora voglia cancellare il contratto, dovrà pagare alla banca. Esso rispecchia la perdita attesa futura in termini di flussi di cassa, attualizzati alla data corrente. Da notare che spesso i contratti alla loro data di stipula “nascondono” un mark to market negativo per l’ente, naturalmente non dichiarato dalla banca” (da ilSole24ore.com analisi di Marco Fabio Desio – http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/05/derivati-enti-locali-consigli.shtml?uuid=c8c7c52c-1cf5-11dd-aa21-00000e25108c). Orbene, nella Relazione Tecnica al Conto del Bilancio per l’esercizio 2007, si legge: - “Esso, (il “mark to market”) in una prima approssimazione, rappresenta il valore sommatorio attualizzato di tutti i flussi futuri previsti dal contratto, e fino alla sua scadenza, calcolati sulla base della previsione dei tassi e della volatilità. Da questa definizione discende una importante conseguenza e cioè che il valore del derivato è una grandezza di ordine patrimoniale e non finanziaria, cioè esso non produce flussi finanziari a carico del bilancio comunale se non per i singoli netting di quell’anno. Si può in altre parole dire che il valore del derivato ad una certa data è la somma attualizzata di tutti i netting previsti sulla base dei tassi attesi fino all conclusione del contratto (15-25 anni). Infatti, fintantoché il Comune non decide di disfarsi del derivato chiudendolo, non è chiamato a nessun esborso di denaro pari al suo valore”; - “Si fa presente, come comunicato dalla B.N.L., che i dati contenuti nel presente documento hanno un valore puramente indicativo, confidenziale e sono riportati a scopo meramente informativo. Tali dati sono stati determinati sulla base di modelli interni e metodi di calcolo elaborati da BNL, ovvero da altre società del gruppo BNP Paribas, che tengono in considerazione una serie di fattori che possono variare significativamente anche nel corso di una stessa giornata. Tali dati potrebbero risultare diversi qualora venissero elaborati sulla base di modelli, metodi di calcolo presupposti differenti. Pertanto, i dati indicati potrebbero essere significativamente diversi da quelli ottenuti da altre fonti o altri operatori di mercato”; Queste due dichiarazioni, insieme con la prima pubblicazione del valore del “mark to market” (da oltre un anno insistentemente sollecitata dai sottoscritti consiglieri comunali) che, alla data del 31/12/2007, era negativo per un importo di € 4.943.730,54, offrono la possibilità di comprendere la confusione con cui viene gestita la finanza comunale ternana. Il Comune di Terni affermando: “fintantoché il Comune non decide di disfarsi del derivato chiudendolo, non è chiamato a nessun esborso di denaro pari al suo valore” cerca di nascondere il problema dicendo una mezza verità. Se è vero infatti “che il valore del derivato ad una certa data è la somma attualizzata di tutti i netting previsti sulla base dei tassi attesi fino alla conclusione del contratto” e se i tassi attesi fino alla conclusione del contratto sono giusti, il Comune dovrà pagare ugualmente il valore del “mark to market” non in unica soluzione ma attraverso i netting previsti anno per anno. Solo a titolo informativo, perché ancora non applicabile alla redazione del bilancio degli enti territoriali, riportiamo alcune regole da poco emanate dalla Consob aventi per oggetto le informazioni che le società quotate devono fornire per la transizione degli IAS nei bilanci, tali regole permettono di comprendere meglio l’importanza che ha assunto il “mark to market” negli ultimi anni. “Gli Ias stabiliscono che gli strumenti finanziari derivati debbano essere classificati come “strumenti finanziari detenuti per negoziazione” e, come tali, iscritti in bilancio tra le attività e le passività a seconda della posizione che l’Impresa ha assunto nel contratto derivato. In particolare gli strumenti finanziari derivati saranno valutati al fair value (mark to market) e le variazioni successive alla rilevazione iniziale saranno imputate a conto economico. Per quanto riguarda le informazioni da inserire nelle note di bilancio, i principi contabili internazionali richiedono di fornire informazioni che consentano di comprendere la rilevanza degli strumenti finanziari sulla posizione finanziaria, sulla performance e sui futuri flussi di cassa della Società, ed i rischi futuri associati a tali strumenti” (da “il dottore commercialista” – gennaio-febbraio 2005, http://www.odcsr.it/images/Giornale/GiornaleGenFeb2005/Pagina12GenFeb2005.pdf ). “Sulla base dell’attuale normativa le variazioni del valore degli strumenti derivati sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza, simmetricamente a quelle della posta coperta; inoltre, sulla base del principio della prudenza, viene contabilizzato a conto economico il suo differenziale negativo tra valore di bilancio e valore di mercato” ancora “Per poter essere classificate come copertura le operazioni devono inoltre rispettare delle condizioni molto stringenti. Qualora la Società non sia in grado di rispettare tali criteri i derivati vengono classificati come speculativi e le variazioni del fair value (mark to market) dello strumento derivato dovranno essere sempre imputate a conto economico, mentre la posta coperta dovrebbe seguire i relativi criteri di valutazione” (Atti delle sedute della VI Commissione permanente (finanza) della Camera dei Deputati – XIV Legislature, da http://www.finanzaonline.com/forum/archive/index.php/t-544738.html ). La sottovalutazione dell’amministrazione comunale dell’importanza rivestita dal “mark to market” è palesemente dimostrata dalle note allegate al bilancio previsionale 2008 e al conto di bilancio 2007. In nessuna delle due, infatti, è presente una valutazione delle possibili ricadute negative che le operazioni finanziarie derivate possono avere sull’ente e di conseguenza non è prevista alcuna azione a sostegno di ogni eventuale problema legato agli strumenti di finanza derivata. Ulteriori preoccupazioni sono suscitate dalla seconda dichiarazione sopra riportata, relativa al ruolo della B.N.L. nelle scelte del Comune e al metodo di calcolo del “mark to market”. Si ritiene almeno curioso che sia lo stesso intermediario finanziario che ha venduto i prodotti finanziari derivati al Comune di Terni l’unica fonte da cui ricevere informazioni sul “mark to market”. Se l’amministrazione comunale di Terni non è in grado di calcolarlo da sola si rivolga almeno a professionisti specializzati, citiamo a riguardo: “Qualora l’ente non disponga al suo interno di adeguate conoscenze in ordine ai mercati finanziari ed alle possibili modalità di svolgimento di operazioni finanziarie particolarmente complesse, anche in relazione alle finalità che intende perseguire, è opportuno che proceda alla selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un advisor dotato di particolare competenza finanziaria che, esaminata la situazione dell’ente e l’obiettivo che intende raggiungere, predisponga il progetto dell’operazione finanziaria” (deliberazione n. 62/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). L’Amministrazione Comunale di Terni non è in buona fede: - dopo essersi resa conto di essersi infilata in un ginepraio con eccessiva leggerezza, a differenza di molte altre amministrazioni pubbliche che si sono ribellate, ha preferito continuare in una sorta di sindrome di Stoccolma, rinunciando a rendersi autonoma dall’unica banca con cui, dopo la gara iniziale, ha proseguito per altre 14 volte senza alcun confronto concorrenziale, un rapporto assolutamente impari; - dopo avere acquistato strumenti di finanza derivata in maniera quanto mai dilettantesca avrebbe dovuto almeno tentare di gestirli con un minimo in più di consapevolezza senza utilizzare dati forniti dall’unica Società (la controparte) che ha interesse a fornirli edulcorati, soprattutto dopo il salire delle critiche fortissime che ci sono state sia a livello nazionale che locale; - afferma essa stessa che tali dati avrebbero “un valore puramente indicativo, confidenziale e sono riportati a scopo meramente informativo”; - il confronto personale avuto dal consigliere comunale con il dirigente su questo tema, al momento in cui l’Amministrazione si è finalmente decisa a consegnare parte della documentazione, ha confermato in toto l’assoluta mancanza di autonomia culturale, decisionale, professionale dell’Amministrazione di Terni dalla Banca, da cui dipende completamente, attestata anche dal pesante imbarazzo nel rispondere ad alcuni quesiti riportati in questo documento di analisi. Né si ritiene, a ragione, che l’Assessore, che, a differenza di molti suoi colleghi tiene il punto per sole ragioni politiche e di immagine personale, peggiorando la situazione, abbia conoscenze qualitativamente più elevate del dirigente nel settore in discussione. Basta leggere i contratti stipulati con la BNL per comprendere la pesante e sicura influenza che ha avuto nelle scelte dell’Amministrazione comunale: una sorta di autoconsegna, mani e piedi, nelle mani della Banca. Infatti la banca si fa confermare dal Comune che: - “non è in corso e non è stata minacciata alcuna azione, causa, procedimento di fronte a qualunque corte, tribunale, arbitro o autorità governativa o altra autorità che possa inficiare la liceità, validità, efficacia vincolante o esecutorietà nei Vostri confronti”; - “la presente Operazione non riveste carattere speculativo ed è conclusa nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni dettate dall’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, dal Decreto Ministeriale n. 389 dell’1 dicembre 2003” (come se bastasse dichiararlo consensualmente quanto amichevolmente fra i due contraenti che, palesemente, hanno tutto l’interesse ad affermarlo congiuntamente!); - “la presente Operazione è stata da Voi decisa in piena autonomia e con assoluta libertà di azione, possedendo la conoscenza necessaria per comprendere i benefici ed i rischi derivanti dalla stessa” (pagina 2/5 del contratto stipulato in data 21/12/2007);(viene soltanto da sorridere di fronte alla evidente contraddittorietà di tale autodafè rispetto alla realtà delle cose che fa rimanere stupefatti per la mancanza di senso di responsabilità di Assessore e Dirigente, nonché del Sindaco che, senza la minima capacità di discernimento in materia, ha avallato anch’egli per ragioni di pura immagine personale, tutta una serie di comportamenti che, nonostante le critiche fortissime montanti da parte dei sottoscritti, ha proseguito imperterrito, con i risultati drammatici del mark to market negativo che si possono facilmente constatare); Non solo: quando la B.N.L. afferma che “Tali dati potrebbero risultare diversi qualora venissero elaborati sulla base di modelli, metodi di calcolo presupposti differenti. Pertanto, i dati indicati potrebbero essere significativamente diversi da quelli ottenuti da altre fonti o altri operatori di mercato” ci domandiamo quale valore di “mark to market” avrebbe utilizzato se il Comune di Terni avesse voluto cessare tutti i contratti di finanza derivata il 31/12/2007 (data della rilevazione pubblicata). Sicuramente il Comune di Terni si sarebbe fidato delle sole valutazioni della controparte, anche sapendo che “nel normale esercizio delle proprie attività e nell’erogazione dei diversi servizi, potrebbe incorrere in potenziali conflitti di interesse” (pagina 2/5 del contratto stipulato in data 21/12/2007). Ovviamente la pericolosità della situazione in cui il Comune si è cacciato risulta evidente dal fatto che si guarda bene dal decidere, come hanno fatto responsabilmente altri municipi di cessare definitivamente con tale pratica: - sia perché in questo modo dovrebbe ammettere la stoltezza con cui ha fin qui agito; - sia perché non ha la minima possibilità di far fronte al debito costituito dal “mark to market” effettivo (come abbiamo prima rilevato, probabilmente persino più elevato del già pessimo mark to market suggerito dalla BNL). 8 - Irregolarità della deliberazione della Giunta Comunale di Terni n. 537 del 26/10/2006. Scadenza del derivato posteriore a quella della sottostante passività. La Giunta Comunale di Terni, in data 26/10/2006, ha irregolarmente autorizzato, con deliberazione n. 537, la sottoscrizione di un’operazione di finanza derivata consistente in un contratto “purple collar” di complessivi € 43.046.528,96 (del 319/2005). Tale operazione non rispetta il dettato dell’art. 3 del D.Min. Economia e Finanze n. 389/2003: “[[]…[]] sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate: [[]…[]] f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività”. Infatti, la scadenza 31/12/2034, della citata operazione in derivati, è posteriore alla data di scadenza della passività sottostante 30/06/2030. Tale irregolarità ha determinato il pagamento, per il periodo dal 26/10/2006 al 20/12/2007, di un tasso medio superiore di 14 basis point, con danno erariale conseguente. Non diminuisce la gravità di tale irregolarità dichiarare, dopo oltre un anno (20/12/2007), in una nuova deliberazione (del. 618/2007) della Giunta Comunale riguardante un’ulteriore rimodulazione della stessa operazione: “[[]…[]] occorre precisare che in sede di riesame congiunto di tale operazione è emerso che la suddetta è stata realizzata, per puro errore, su caratteristiche del debito sottostante non corrette in quanto la scadenza è stata indicata al 31/12/2034 anziché al 30/06/2030, scadenza effettiva del debito sottostante e, conseguentemente, è stato anche determinato un tasso medio non allineato (3,84% anziché 3,70%)” . Citiamo a riguardo: “L’operazione (in derivati) è sempre collegata ad un sottostante debito che, sotto il profilo strutturale, è elemento occasionale e, di fatto, non necessario perché l’esito dell’operazione prescinde dall’esito del rapporto sottostante. Sussiste, però, un collegamento funzionale [[]…[]]. Il profilo assume essenziale rilevanza nei contratti stipulati dagli enti pubblici. Per questi enti, e in particolare per gli enti territoriali, il collegamento funzionale in quanto espressamente previsto dalla legge o in quanto connaturato con la natura degli enti pubblici entra nella causa giuridica del negozio, perché elemento oggettivo dello stesso previsto dalla legge” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). 9 - Irregolarità della deliberazione della Giunta Comunale di Terni n. 256 del 2007. Il cosiddetto “effetto digitale”. In data 21/06/2007, la Giunta Comunale di Terni, con deliberazione n. 256, ha autorizzato la sottoscrizione di un’operazione di finanza derivata consistente in un contratto “Purple collar” di complessivi € 8.075.162,22. “Una delle questioni più complesse che incide sulla regolarità dell’operazione è data dalla modalità di calcolo del tasso d’interesse che le parti si scambiano nel corso del rapporto contrattuale” (deliberazione n. 596/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Il tasso che il Comune di Terni si è impegnato a sostenere non ha natura fissa ma dipende da una serie di variabili. Riteniamo che la modalità di calcolo delle somme che deve erogare il Comune comporti un effetto cosiddetto “digitale”. Le condizioni contrattuali da applicare, infatti, con particolare riferimento alla determinazione del tasso d’interesse, nel caso in cui l’Euribor a sei mesi sia compreso tra il 3% ed il 5,50%, comporterebbero, per il Comune, il pagamento del tasso Euribor a sei mesi maggiorato di uno spread che va ad aumentare periodicamente da un minimo di 5 basis points ad un massimo di 25 (con una formula che si chiama ”step-up”). In questo modo, il tasso che il Comune si è impegnato stoltamente a sostenere non ha natura fissa ma dipende da alcune variabili. 10 - La qualifica di operatore specializzato. In sede contrattuale il Dirigente Attività Finanziarie, Dott. Francesco Saverio Vista, ha dichiarato di possedere una specifica competenza in materia finanziaria, citiamo testualmente: “possedendo la conoscenza necessaria per comprendere i benefici ed i rischi derivanti dalla stessa”. Citiamo a riguardo: “[[]…[]] val la pena sottolineare che, normalmente gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati tra un intermediario finanziario ed un soggetto che può avere o meno la qualifica di “operatore qualificato” (o professionale). La disciplina normativa relativa ai servizi finanziari prevede un diverso grado di applicazione in relazione alla sussistenza o meno della qualifica di operatore professionale, con differenti livelli di informazione e cautele che debbono essere attuate dall’operatore finanziario che tratta con i soggetti non qualificati. In quest’ultimo caso, l’operatore finanziario è tenuto ad effettuare alcuni adempimenti informativi previsti dal TUF e dal regolamento intermediari. Se l’operatore è qualificato, l’intermediario finanziario non è tenuto all’osservanza di questi obblighi” (deliberazione n. 19/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Anche se la giurisprudenza civile, chiamata ad occuparsi di vicende inerenti i rapporti tra intermediari finanziari e piccoli imprenditori, non è giunta a conclusioni univoche, ritenendo che non possa sottacersi “l’indubbio limite di una siffatta disposizione normativa nella parte in cui affida ad una dichiarazione autoreferenziale la individuazione di un “operatore qualificato” soprattutto ove si consideri che da tale qualificazione discendono conseguenze rilevantissime sul piano delle norme di protezione dell’investitore” (Trib. Milano, IV, 1 aprile 2004). Comunque, nessuna pronuncia risulta essere stata resa in relazione alle operazioni finanziarie concluse dagli enti locali. In questo caso la complessità aumenta considerevolmente in quanto la dichiarazione non viene resa da un legale rappresentante dell’ente ma dal funzionario preposto ai servizi finanziari che può impegnare l’ente in relazione al singolo contratto ma non può attestare che l’ente abbia o meno la competenza richiesta dalla norma. “Al fine di verificare la regolarità dell’operazione, l’ente deve effettuare la valutazione in ordine alla natura ed efficacia della dichiarazione resa dal Responsabile dei servizi finanziari e assumere le conseguenti decisioni” (deliberazione n. 19/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). 11 – Il ruolo dell’organo di revisione. “Il comma 738 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007, ha posto in capo all’organo di revisione degli enti locali uno specifico obbligo di controllo in materia di strumenti derivati. In particolare l’organo di revisione dovrà esaminare e controllare: - se il ricorso a strumenti di finanza derivata è conforme alla normativa e prassi in materia; - se le operazioni che si vogliono porre in essere o che sono state poste in essere sono volte al miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente o se sono palesemente “incaute”; - se la delibera con la quale si decide di ricorrere a strumenti derivati è adeguatamente motivata; - se è stata seguita una corretta prassi di contabilizzazione delle operazioni in strumenti derivati anche ai fini del calcolo degli obiettivi del patto di stabilità; - se il “mark to market” delle operazioni in essere assume valori significativamente negativi, determinando in tal guisa una passività potenziale che dovrà essere segnalata nelle proprie relazioni, magari suggerendo di creare un fondo di svalutazione o di vincolare una quota congrua di avanzi di amministrazione disponibile” (I derivati finanziari. Riflessi sul patto di stabilità 2007-2009 e ruolo dei revisori contabili, Commissione di Studio “Enti locali” da http://www.ungdc.it/news/vedi.file/File-5777/artentilocali.pdf ). In data 31/03/2008 il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, con il verbale n. 22 ha deliberato di approvare una relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2008. In tale relazione non esiste: - alcun riferimento agli strumenti di finanza derivata sottoscritti dal Comune di Terni; - alcun riferimento alla loro conformità normativa; - alcun riferimento alla convenienza di tali operazioni; - alcun riferimento alle deliberazioni con cui tali operazioni sono state autorizzate; - alcun riferimento alla loro contabilizzazione in bilancio e, infine, - alcun riferimento al “mark to market” delle operazioni stesse. In data 09/06/2008 il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, con il verbale n. 29 ha deliberato di approvare la relazione quale parere al Conto di Bilancio per l’esercizio del 2007. In tale relazione sono riportati soltanto il “mark to market” di due soli derivati ed i “netting” da questi generati nel corso del 2007. Anche in questa nuova relazione, non esiste: - alcuna analisi degli strumenti di finanza derivata sottoscritti dal Comune di Terni; - alcun riferimento alla loro conformità normativa; - alcun riferimento alla convenienza di tali operazioni; - alcun riferimento alle deliberazioni con cui tali operazioni sono state autorizzate; - alcun riferimento alla loro contabilizzazione in bilancio; - infine, anche a fronte di un “mark to market” che sfiora i – 5.000.000,00 di Euro, alcuna valutazione e nessun suggerimento. 12 - Conclusioni. In considerazione di quanto finora esposto e dei numerosi profili di criticità evidenziati, i sottoscritti consiglieri comunali ritengono eccessivamente sproporzionato il rischio assunto dal Comune di Terni rispetto a quello che ricade sulla BNL. Recenti sentenze delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (con particolare riferimento a quella di Taranto, a quella di Milano e a quella di controllo per la Lombardia), hanno raggiunto le medesime conclusioni. A riguardo citiamo: “l’analisi della situazione esaminata induce la Sezione a mettere in rilievo la sproporzione tra il rischio assunto dall’ente locale rispetto a quello ricadente sull’operatore finanziario, attestato dai limiti del meccanismo di determinazione dei tassi che sono estremamente stringenti; il che induce alla necessità di adeguate valutazioni su possibili vizi genetici della causa del contratto oltre che su possibili vizi della volontà in relazione alle effettive cognizioni tecniche sussistenti in capo all’ente e conoscibili dall’operatore finanziario, secondo parametri di normale diligenza” (conclusioni della deliberazione n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) e ancora: “altri punti critici derivano dalla mancanza di una specifica previsione sulle condizioni per recedere dal contratto, che rischiano di essere lasciate a scelte meramente potestative di un contraente. In proposito si pone il dubbio se in via interpretativa si possano ritenere integrate le clausole contrattuali con un rinvio alle condizioni medie di mercato ovvero si ponga la necessità che venga fissato anche in termini di riferimento parametrici il limite massimo del costo per recedere dal contratto” (conclusioni delle deliberazioni n. 596/2007 e n. 62/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia). Occorrerebbe, pertanto, accertare le eventuali responsabilità dell’amministrazione comunale di Terni, dei dirigenti comunali e del Collegio dei Revisori contabili, oltre a quelle eventualmente in capo all’intermediario finanziario anche in relazione alle recenti evoluzioni milanesi. Analizzando in particolare: a) la mancanza di trasparenza negli atti comunali (come esposto ai punti 1, 1a e 1b); b) la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione comunale di Terni e del dirigente alle attività finanziarie dell’ente, circa la convenienza delle operazioni di finanza derivata, sia ex ante che ex post (come esposto al punto 2); c) la mancata previsione, da parte dell’amministrazione comunale, di risorse necessarie a far fronte al potenziale impegno che l’ente dovrà sostenere ove maturi una differenza negativa nei flussi derivanti dai contratti; d) il peggioramento delle condizioni contrattuali, in favore dell’intermediario finanziario, di tutti i contratti in essere a causa della continua rinegoziazione degli stessi (come esposto al punto 3); e) la mancata valutazione del contratto, sia sotto il profilo economico che sotto quello giuridico (come esposto al punto 5); f) la mancata applicazione di modelli di “asset-liability management” (come esposto al punto 5) o di qualsiasi altra procedura o attività rivolta al governo del complesso dei rischi di mercato; g) il mancato ricorso a gare ad evidenza pubblica per quattordici sottoscrizioni di prodotti di finanza derivata su quindici (come esposto al punto 5); h) l’allocazione poco trasparente in bilancio dei flussi derivanti dai contratti (punto 6); i) il “mark to market” e la sua evoluzione dal momento delle prime sottoscrizioni di prodotti di finanza derivata, fino all’ultima rinegoziazione del 27/12/2007. Rivolgendo particolare attenzione, con riferimento alle recenti evoluzioni milanesi, alla possibilità che i “derivati fossero già “zoppi” dalla nascita” (Il Sole 24 Ore del 27/06/2008, Morya Longo, http://ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza); j) le irregolari deliberazioni della Giunta Comunale di Terni n. 7/2002 e n. 216/2003 con le quali è stata autorizzata la sottoscrizione di tre contratti di finanza derivata che prevedevano l’erogazione di un premio di liquidità (up front) maggiore dell’1% del capitale nozionale, quindi non rispettando il dettato della legge finanziaria per il 2002 (come esposto al punto 4); k) l’irregolare deliberazione della Giunta Comunale di Terni n. 537 del 26/10/2006 che ha autorizzato la sottoscrizione di un derivato con scadenza posteriore a quella della sottostante passività, provocando il pagamento (per un anno) di un tasso medio più elevato rispetto a quello che si sarebbe pagato senza la sua sottoscrizione (come esposto al punto 8); l) l’irregolare deliberazione della Giunta Comunale di Terni n. 256 del 2007 che ha autorizzato la sottoscrizione di un derivato che prevede una modalità di calcolo del tasso d’interesse che le parti si scambiano nel corso del rapporto che non ha natura fissa ma comporta un effetto cosiddetto “digitale” (come esposto al punto 9); m) il ruolo del Collegio dei Revisori contabili del Comune (come esposto al punto 11); n) la mancata valutazione in ordine alla natura ed efficacia della dichiarazione resa dal Responsabile dei servizi finanziari circa la qualificazione sua e dell’ente locale di operatori specializzati (come esposto al punto 10). Tutto ciò premesso, i sottoscritti richiedono di attivare le necessarie verifiche e di essere, inoltre, avvisati in caso di richiesta di archiviazione. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. Terni, 11 luglio 2008. Enrico Melasecche, Enzo Bongarzone
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