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Dichiarazione di Enrico MELASECCHE GERMINI

Alla data della dichiarazione: Consigliere Regione Umbria (Lista di elezione: FI)  - Consigliere  Consiglio Comunale Terni (TR) (Lista di elezione: UDC)  - Consigliere Regione Umbria (Gruppo: UDC)  - Consigliere Regione Umbria (Lista di elezione: FI) 


 

(TERNI) MELASECCHE E BONGARZONE, UDC - ATTIVAZIONE CONSULENZA SWAP: MORELLI AMMETTE LA SUA INCOMPETENZA. A COSA SERVE IL COLLEGIO DEI REVISORI?

  • (14 novembre 2008) - fonte: www.enricomelasecche.it - inserita il 14 novembre 2008 da 3225
    LA CORTE DEI CONTI IMPONE DI CONTABILIZZARE IL “MARK TO MARKET” ATTIVAZIONE CONSULENZA: MORELLI AMMETTE LA SUA INCOMPETENZA A COSA SERVE IL COLLEGIO DEI REVISORI? Il gruppo consiliare UDC, già da anni, è andato denunciando sia le irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti, sia l’incompetenza dell’Assessore al bilancio e dell’intera Giunta, sia le mancanze dell’Organo di Revisione. Citando la delibera n. 37/2008 della Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria: “si è potuto accertare che vi è stata rinegoziazione di precedenti contratti e che il saldo negativo della chiusura dei contratti estinti è stato incorporato nel contratto negoziato”, “tale valore deve essere infatti finanziato con entrate di natura ordinaria e non sembra corretto incorporarlo in una nuova operazione, senza evidenziarlo in alcun modo” e ancora, “da ciò se ne deduce che la compensazione della perdita di estinzione nel nuovo contratto di swap si configura come una forma di indebitamento indiretto che si concretizza nel finanziamento di una spesa corrente con un debito”, “la mancata contabilizzazione del caso in esame comporta pertanto la violazione del divieto di indebitamento per la spesa corrente posto dall’articolo 119 della Costituzione”, “si osserva, inoltre, in senso più generale, che le ricontrattazioni dei derivati, allorché motivate dal valore negativo assunto dai contratti scontano tuttavia condizioni ulteriormente negative spalmate sugli anni futuri”. L’Assessore al Bilancio Lamberto Morelli tenta ancora di difendersi citando una circolare ministeriale del 2007 nella quale i derivati vengono definiti strumenti di gestione del debito e non di indebitamento. Il problema, va ricordato all’Assessore, non è quello di definire i prodotti di finanza derivata ma le modalità di utilizzo di tali prodotti. AGGIRARE IL DIVIETO DI INDEBITAMENTO PER LA SPESA CORRENTE POSTO DALL’ART. 119 DELLA COSTITUZIONE RAPPRESENTA UNA GRAVE IRREGOLARITA’ CONTABILE SIA CHE SI CONCRETIZZI CON L’USO DEI BOC SIA CHE SI CONCRETIZZI CON L’USO DEGLI SWAP. Come da anni abbiamo denunciato anche con esposto alla Corte dei Conti (per leggerlo integralmente http://www.enricomelasecche.it/articolo.asp?id_dati=827), inoltre, l’Assessore al Bilancio e l’intera Giunta, con deliberazione n. 527 del 30/10/2008, AMMETTONO LA LORO INCOMPETENZA IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA, citiamo a riguardo “la notevole complessità della materia in questione impone l’ausilio di studi e ricerche altamente specialistiche che soltanto poche ditte sono in grado di fornire”. SAREBBE STATO AUSPICABILE CHE TALE AMMISSIONE DI INCOMPETENZA FOSSE STATA RILASCIATA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI, SICURAMENTE OGGI NON CI SAREMMO TROVATI IN QUESTA CONDIZIONE. Citiamo a riguardo: “qualora l’ente non disponga al suo interno di adeguate conoscenze [[]…[]], anche in relazione alle finalità che intende perseguire, è opportuno che proceda alla selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un advisor dotato di particolare competenza finanziaria che, esaminata la situazione dell’ente e l’obiettivo che intende raggiungere, predisponga il progetto dell’operazione finanziaria”. Un punto cruciale, da noi ripetutamente denunciato, inoltre, è quello del ruolo, nella vicenda, dell’organo di revisione. “Il comma 738 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007, ha posto in capo all’organo di revisione degli Enti locali uno specifico obbligo di controllo in materia di strumenti derivati, in particolare: se il ricorso a strumenti di finanza derivata è conforme alla normativa e prassi in materia; se le operazioni che si vogliono porre in essere o che sono state poste in essere sono volte al miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente o se sono palesemente “incaute”; se la delibera con la quale si decide di ricorrere a strumenti derivati è adeguatamente motivata; se è stata seguita una corretta prassi di contabilizzazione delle operazioni in strumenti derivati anche ai fini del calcolo degli obiettivi del patto di stabilità; se il “mark to market” delle operazioni in essere assume valori significativamente negativi, determinando in tal guisa una passività potenziale che dovrà essere segnalata nelle proprie relazioni, magari suggerendo di creare un fondo di svalutazione o di vincolare una quota congrua di avanzi di amministrazione disponibile” (I derivati finanziari. Riflessi sul patto di stabilità 2007-2009 e ruolo dei revisori contabili, Commissione di Studio “Enti locali” da http://www.ungdc.it/news/vedi.file/File-5777/artentilocali.pdf ). Nulla di tutto questo nelle Relazioni del Collegio dei Revisori del Comune di Terni pur essendo stato da noi continuamente sollecitato. Enrico Melasecche, Enzo Bongarzone 14/11/2008
    Fonte: www.enricomelasecche.it | vai alla pagina
    Argomenti: udc, Comune, derivati, Corte dei Conti, Terni, Melasecche, swap, Bongarzone, Revisori contabili | aggiungi argomento | rimuovi argomento
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