Andrea Ostellari Archivi - Openpolis https://www.openpolis.it/chi/andrea-ostellari/ Thu, 16 Sep 2021 15:15:58 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 Quali prospettive per il Ddl Zan https://www.openpolis.it/quali-prospettive-per-il-ddl-zan/ Wed, 07 Jul 2021 08:00:00 +0000 https://www.openpolis.it/?p=134639 Il 13 luglio il senato riprenderà la discussione sul Ddl Zan. Tuttavia la proposta di legge contro l'omotransfobia continua ad essere avversata da una parte del paese. Vediamo quali sono state le critiche principali mosse nelle ultime settimane.

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Nella giornata di ieri il senato ha approvato il calendario dei lavori per il mese di luglio prevedendo anche la ripresa della discussione sul Ddl Zan. Ovvero la proposta di legge che mira a introdurre nel nostro ordinamento misure di contrasto all’odio e alla discriminazione fondati sul sesso, sull’orientamento sessuale, sul genere, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Tuttavia la proposta di legge continua a generare polemiche in parlamento. La componente di centrodestra della maggioranza infatti si dichiara contraria all’approvazione del provvedimento così com’è. Nei giorni scorsi però il leader della Lega Matteo Salvini si era dichiarato favorevole a votare un nuovo testo condiviso da tutte le forze politiche.

Secondo Pd e M5s c’è stato un tentativo di affossare la legge.

Nelle stesse ore, Italia viva annunciava la presentazione di alcuni emendamenti che sostanzialmente puntavano ad eliminare dal testo in esame qualsiasi riferimento al tema dell’identità di genere, giudicato troppo “divisivo”. La motivazione ufficiale di questa proposta sarebbe stata la ricerca di un’ampia convergenza per approvare la norma. Tuttavia per Partito democratico e Movimento 5 stelle ci sarebbe il rischio che con un terzo passaggio alla camera la legge possa essere affossata. Per questo motivo i due partiti hanno spinto per votare il testo in aula così com’è.

Senza un accordo tra le forze politiche e con la possibilità di un “voto segreto” però la proposta di legge rischia di non avere i numeri per essere approvata.

A che punto è l’iter parlamentare

La proposta di legge è già stata approvata dalla camera dei deputati lo scorso 4 novembre. La discussione sarebbe quindi dovuta proseguire nell’altro ramo del parlamento in vista dell’approvazione definitiva. Tuttavia con la caduta del governo Conte II e l’ingresso di Lega e Forza Italia nella maggioranza, l’iter del procedimento ha subito un brusco stop. L’esame infatti sarebbe dovuto ripartire dalla commissione giustizia del senato. Ciò tuttavia non è mai avvenuto.

Senza un accordo sul testo da approvare c’è il rischio che il Ddl Zan debba tornare alla camera.

L’impasse è stato superato con la decisione di far proseguire la discussione direttamente in aula, saltando quindi il passaggio in commissione. Tuttavia la proposta potrebbe incontrare ulteriori ostacoli. Senza un accordo preventivo con le altre forze politiche sul testo da approvare infatti c’è il rischio che questo possa essere cambiato attraverso la presentazione di emendamenti. Ciò comporterebbe la necessità di un ritorno del Ddl alla camera per l’approvazione delle modifiche, con inevitabile allungamento dei tempi.

Tra le forze di maggioranza è la Lega quella che appare più reticente verso il provvedimento. Nelle ultime ore infatti Andrea Ostellari ha avanzato una proposta per adottare un testo condiviso a larga maggioranza prevedendo la rimozione di ogni riferimento al tema dell’identità di genere.

Vanno nella stessa direzione anche gli emendamenti di Italia Viva che sostanzialmente recuperano il Ddl Scalfarotto che era già stato presentato alla camera e successivamente assorbito dal Ddl Zan. L’annuncio di tali emendamenti ha scatenato la reazione delle altre forze di centrosinistra che hanno accusato Iv di voltafaccia dopo aver votato a favore del provvedimento alla camera. Dal canto suo Matteo Renzi ha affermato che senza una modifica del testo questo è destinato ad essere bocciato.

Questi tentativi di mediazione tuttavia sono stati rispediti al mittente da Pd e M5s che hanno insistito per l’approvazione del testo così com’è. Ciò con l’obiettivo di implementare le tutele previste nel Ddl nel più breve tempo possibile, anche alla luce dell’imminente pausa estiva.

Il timore infatti è che quella di Salvini sia solo una mossa tattica e che un ipotetico ritorno del provvedimento alla camera possa comportare il suo definitivo affossamento.

Le critiche della chiesa e il concordato

Detto del percorso in parlamento, vediamo quali sono le critiche principali mosse alla proposta di legge nelle ultime settimane. Oltre alle forze politiche del centrodestra, anche il mondo cattolico ha manifestato delle perplessità sul ddl. Nelle scorse settimane infatti il Vaticano ha inviato un documento nel quale si paventa una possibile violazione del concordato. Cioè il trattato che regola i rapporti tra lo stato italiano e la chiesa cattolica.

La segreteria di stato rileva che alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa […] avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario.

L’attuale concordato è stato firmato nel 1984 e costituisce l’evoluzione di un precedente trattato stipulato nel 1929. L’innovazione più rilevante riguarda l’abolizione della religione cattolica come religione di stato. Allo stesso tempo però viene riconosciuta alla chiesa la libertà di organizzazione e di manifestazione pubblica del culto, oltre alla possibilità di fondare scuole private equiparabili a quelle statali, le cosiddette scuole paritarie.

Secondo la segreteria di stato vaticana il Ddl Zan rischierebbe di violare in particolare l’articolo 2, commi 1 e 3. Il primo riconosce alla chiesa cattolica la libertà di organizzazione e di pubblico esercizio del culto sul territorio italiano. Il secondo invece riconosce ai cattolici e alle loro associazioni la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. Il timore in questo caso è legato alla libertà del mondo cattolico di manifestare il proprio dissenso su alcuni temi, come quello del matrimonio tra omosessuali.

Il Vaticano teme che il Ddl Zan limiti la libertà di manifestazione del pensiero dei fedeli.

In realtà però queste prerogative non sono toccate dal Ddl Zan. La proposta di legge infatti si limita a punire i reati legati alla propaganda e all’istigazione a commettere atti violenti (sia verbali che fisici) e discriminatori nei confronti degli appartenenti alla comunità Lgbtqi+. Lo fa peraltro estendendo le fattispecie di reato già previste nell’ordinamento italiano da una legge in vigore dal 1993. Inoltre l’articolo 4 del provvedimento ribadisce la libera espressione di tutte le idee.

Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Un’altra criticità sollevata dal mondo cattolico, anche se in realtà nella nota verbale del Vaticano non ne viene fatta menzione, riguarda la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia da celebrare il 17 maggio di ogni anno con iniziative di sensibilizzazione che coinvolgerebbero anche le scuole. Tale norma tuttavia difficilmente potrebbe essere applicata rigidamente nel caso delle scuole paritarie. Secondo il giurista Francesco Margiotta Broglio infatti non si possono obbligare le scuole “confessionali” a celebrare questa giornata. D’altra parte la chiesa non può impedire allo stato italiano di approvare leggi che essa ritiene contrarie alla sua dottrina.

In generale dunque il Ddl Zan non parrebbe limitare in alcun modo le prerogative riconosciute alla chiesa cattolica dal concordato. Peraltro la vicenda si è molto ridimensionata anche a seguito delle parole del presidente del consiglio Mario Draghi che ha ricordato come l’Italia sia uno stato laico.

Il nostro è uno stato laico, non è uno stato confessionale. Quindi il parlamento è certamente libero di discutere.

Anche molti giuristi e accademici hanno valutato negativamente l’intervento del Vaticano definendolo come un’ingerenza negli affari interni di un altro stato.

Altre critiche al Ddl Zan, la questione femminile

Al di là delle osservazioni del Vaticano, il Ddl Zan continua ad avere molti detrattori. Le osservazioni si concentrano principalmente sugli articoli 1 e 4.

L’articolo 1 fornisce alcune definizioni, tra cui:

  • sesso (quello biologico o comunque quello dichiarato all’anagrafe);
  • genere (l’apparenza di una persona legata al sesso biologico in base alle aspettative della società);
  • orientamento sessuale (l’attrazione sessuale o affettiva verso altre persone);
  • identità di genere (l’autodeterminazione del genere di una persona anche se diverso dal sesso biologico).

Alcuni detrattori del provvedimento ritengono sia un errore mettere sullo stesso piano i concetti di sesso biologico e di identità di genere. Si tratta di una posizione sostenuta peraltro anche da una parte delle attiviste per i diritti delle donne e degli omosessuali. In particolare dalle cosiddette femministe radicali transescludenti, rappresentate in Italia principalmente dall’associazione Arcilesbica, anche se non nella totalità delle sue iscritte.

Le posizioni di Arcilesbica e delle femministe transescludenti rappresentano una posizione minoritaria.

Secondo queste realtà l’identità di una persona è legata indissolubilmente al sesso biologico. La preoccupazione è che il Ddl Zan possa fungere da apripista verso una deriva che porterebbe ad una convivenza difficile. Sotto questo aspetto sono stati citati gli esempi di atlete che si dichiarano donne ma che biologicamente sono uomini e in quanto tali non dovrebbero poter partecipare alle gare femminili. E quello di detenuti uomini che chiedono di poter scontare la loro pena in carceri femminili. Chi sostiene queste posizioni inoltre afferma che il tema della parità tra uomini e donne, che riguarda la maggioranza della popolazione, non dovrebbe essere trattato allo stesso livello delle tutele da riconoscere ad una “minoranza” come quella Lgbtqi+.

Tuttavia il Ddl Zan non affronta questi temi. Si limita semplicemente a estendere delle tutele già previste nel nostro ordinamento a una fascia di popolazione attualmente non garantita. Incluse le donne, che sempre più spesso sono vittime di violenza. In ogni caso va sottolineato che questa posizione, citata anche dal centrodestra per giustificare la contrarietà al Ddl, rappresenta una corrente assolutamente minoritaria nella galassia dell’attivismo femminista e Lgbtqi+.

Problemi di natura giuridica

In merito all’articolo 1 anche un importante giurista come Giovanni Maria Flick ha espresso delle perplessità. Secondo l’ex presidente della corte costituzionale infatti l’aver affiancato al concetto di sesso biologico anche altre definizioni come quella di orientamento sessuale e di identità di genere renderebbe di difficile applicazione il provvedimento in sede processuale.

La [legge] Mancino definisce la razza e la religione affidando al giudice l’interpretazione del concetto. Invece la Zan moltiplica gli elementi del reato con una terminologia difficilmente comprensibile o non conosciuta.

Tale criticità tuttavia appare attribuibile più ad una scarsa conoscenza dei temi legati all’identità di genere piuttosto che all’effettiva qualità del testo in esame. Una lacuna peraltro che proprio il Ddl Zan cerca di colmare con le iniziative di sensibilizzazione e formazione che tutte le pubbliche amministrazioni – e quindi anche il sistema giudiziario – sarebbero chiamate a svolgere in occasione della giornata del 17 maggio.

I temi legati all’identità di genere sono ancora poco noti al grande pubblico.

Un altro rilievo mosso riguarda l’opportunità di garantire per legge una prerogativa – quella della libera manifestazione del pensiero prevista dall’articolo 4 del Ddl – che dovrebbe essere tutelata a livello costituzionale. A questo proposito c’è da dire però che tale articolo è stato introdotto anche per rispondere alle critiche di quanti ritenevano il Ddl Zan una legge liberticida, paventando il rischio che con la sua approvazione non fosse più possibile fare propaganda contro alcuni temi come quello dell’utero in affitto o dell’insegnamento nelle scuole della cosiddetta teoria gender. Sotto questo punto di vista infatti il Ddl Zan non pone nessun limite.

Foto credit: Facebook Roma PrideLicenza

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Il Ddl Zan e la lotta contro l’omotransfobia https://www.openpolis.it/il-ddl-zan-e-la-lotta-contro-lomotransfobia/ Tue, 04 May 2021 10:21:00 +0000 https://www.openpolis.it/?p=136951 Dopo uno stallo durato mesi, la discussione sul ddl Zan potrebbe riprendere nelle prossime settimane. Tra chi la ritiene una legge inutile o liberticida e chi invece una legge necessaria, vediamo di cosa tratta la proposta contro l'omotransfobia.

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Nelle ultime settimane il cosiddetto ddl Zan, la proposta di legge che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento di misure di contrasto a omofobia, transfobia e altre discriminazioni riferite all’identità di genere e la disabilità, è tornato prepotentemente al centro del dibattito. Dopo essere stato approvato alla camera nel novembre scorso infatti adesso la proposta deve concludere il proprio iter al senato.

Prima di approdare in aula però il provvedimento deve essere discusso e approvato nella commissione di palazzo Madama competente per materia. Cioè la commissione giustizia presieduta dall’esponente della Lega Andrea Ostellari. E proprio il Carroccio, fortemente contrario al provvedimento, ha cercato tramite il proprio senatore di rallentarne il più possibile l’iter rinviandone la calendarizzazione. Una situazione di stallo che si è sbloccata solo nei giorni scorsi grazie al voto della maggioranza dei membri della commissione.

Giudicata una legge divisiva da alcuni, liberticida da altri o inutile da altri ancora, il percorso per arrivare all’approvazione di questa proposta di legge pare essere ancora molto lungo e ricco di ostacoli. In questo approfondimento cercheremo di capire meglio quali sono i contenuti di questa proposta, quali sono i suoi obiettivi e se presenta delle criticità.

Lo spirito della legge

Negli ultimi anni l’utilizzo di parole d’odio, specie online, è diventato un fenomeno dalle proporzioni preoccupanti. Secondo alcuni studi infatti quando personaggi influenti adottano linguaggi d’odio, incoraggiando forme di violenza e discriminazione, questo fenomeno può portare anche a gravi conseguenze per le vittime.

Il termine hate speech deve essere inteso come l’insieme di tutte le forme di espressione che si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleranza contro le minoranze.
Vai a "Che cos’è l’hate speech e com’è regolamentato"

In Europa queste dinamiche sono oggetto di monitoraggio da diversi anni. L’istituzione più attiva nel contrasto ai discorsi d’odio è il consiglio d’Europa (Coe, organo di cui fanno parte 47 stati tra cui l’Italia). Questa organizzazione ha lanciato diverse iniziative e campagne di sensibilizzazione ed ha promosso la creazione di una “Alleanza contro l’odio” europea. Un invito che l’Italia ha raccolto nel 2016 con l’istituzione della commissione parlamentare Jo Cox (di cui abbiamo già parlato qui).

Secondo l’Eurobarometro in Italia i fenomeni di discriminazione sarebbero più marcati che nel resto d’Europa.

Il Coe ha anche adottato un protocollo riguardante gli atti di razzismo e xenofobia commessi attraverso la rete. Convenzione che l’Italia ha firmato ma non ha ancora ratificato. Nonostante queste iniziative però secondo l’Eurobarometro speciale 2019 fenomeni di discriminazione sarebbero percepiti in maniera molto più marcata nel nostro paese che nel resto d’Europa. Secondo il rapporto infatti i pregiudizi maggiori ancora oggi si ritrovano nelle discriminazioni etniche e razziali ma sono molto forti anche quelle legate all’identità di genere.

Ad oggi, in Italia non esiste una legislazione specifica a tutela delle persone vittime di cimini d’odio legate a quest’ultima fattispecie. A confermarlo è un report dell’agenzia europea dei diritti fondamentali (Fra) pubblicato nel 2020. Il disegno di legge Zan (che prende il nome dal deputato del Pd Alessandro Zan, relatore del testo approvato alla camera) vorrebbe sanare questa lacuna.

Che cosa prevede il ddl Zan

Tra i detrattori della proposta di legge c’è chi la ritiene inutile poiché sostiene che le misure per punire i crimini d’odio siano già previste nel codice penale. Altri invece la ritengono una norma che andrebbe a limitare la libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della costituzione. Ma che cosa dice esattamente il testo approvato alla camera?

Il testo della proposta di legge (che durante il suo iter ha assorbito altri ddl simili) non introduce nuovi reati nel nostro ordinamento ma estende pene già previste per altre fattispecie – come l’odio razziale o religioso – anche ai crimini d’odio legati all’orientamento sessuale o alla identità di genere oltreché verso i disabili. Sa da un lato è quindi vero che le pene erano già previste, dall’altro le norme non tutelavano le vittime di queste tipologie di violenza. Per questo il ddl Zan prevede la modifica di 6 norme del nostro ordinamento. Si tratta in particolare di:

Tra le modifiche più rilevanti, quella dell’articolo 604 bis del codice penale che prevede la reclusione fino a 4 anni per l’autore del reato nei casi in cui venga appurata la propaganda o l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa. Il ddl Zan amplia il campo di queste fattispecie anche a discriminazioni fondate “sul sesso, sul genere, sull’orienta­mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità“. Le stesse fattispecie sono poi aggiunte anche all’articolo 604 ter c.p. che prevede un aggravamento della pena nei casi in cui l’autore del reato intenda agevolare l’azione di organizzazioni che tra le loro attività prevedono l’istigazione all’odio e alla discriminazione.

6 gli atti aventi forza di legge modificati dal ddl Zan qualora fosse approvato.

Un’operazione simile è stata effettuata anche per quanto riguarda l’articolo 90 quater del codice di procedura penale il quale prevede che, nella valutazione complessiva delle vicende, venga anche considerata la condizione di particolare vulnerabilità della vittima. Anche in questo caso, il ddl Zan andrebbe ad aggiungere a questa condizione elementi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale o identità di genere.

Il ddl Zan prevede l’introduzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia in cui organizzare iniziative di sensibilizzazione alla tolleranza.

Un altro elemento interessante è l’introduzione, prevista dall’articolo 7, della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Si tratta di una giornata che viene celebrata a livello internazionale già dal 2005 il 17 maggio di ogni anno e che ricorda la rimozione da parte dell’organizzazione mondiale della sanità dell’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. Tale ricorrenza veniva già celebrata anche in Italia attraverso un messaggio da parte delle più alte cariche dello stato come il presidente della repubblica. Ciò che il ddl Zan prevede su questo fronte è semplicemente l‘impegno per le scuole e le altre amministrazioni pubbliche a realizzare iniziative di sensibilizzazione sul tema della tolleranza.

Un ultimo elemento riguarda la destinazione di fondi a favore di centri a sostegno delle vittime di violenza motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, e anche vitto e alloggio. Tale somma era già stata prevista all’interno del decreto rilancio del 2020. La modifica apportata dal ddl in questo caso prevede l’estensione di queste risorse a tutte le vittime di reati rientranti nel nuovo articolo 604 bis del codice penale che abbiamo già visto.

10 articoli del ddl Zan.

Le critiche al provvedimento

Questa proposta di legge ha scatenato ampi dibattiti e polemiche. Sono molte infatti le critiche  mosse al testo approvato alla camera. Tra le principali osservazioni c’è anche quella secondo la quale tale norma sarebbe inutile poiché le tutele contro questo tipo di reati sono già previste nel nostro ordinamento.

Come abbiamo visto però si tratta di una critica poco corretta. Infatti è vero che ci sono già leggi che prevedono delle pene contro i reati d’odio. Queste però non contemplano esplicitamente che tali reati possano essere estesi anche all’omotransfobia. Stesso ragionamento vale anche nel caso delle aggravanti legato al sostegno ad associazioni dedite all’istigazione all’odio e alla violenza. Lacune che il ddl Zan andrebbe a colmare.

Un’altra critica avanzata alla proposta è quella di essere una “legge liberticida“. Un’accusa mossa anche da una parte importante del mondo cattolico, da sempre contrario al riconoscimento di pari opportunità, in termini ad esempio di matrimonio e adozione per le coppie omosessuali. Chi sostiene questa tesi afferma che il ddl Zan causerebbe un grave limite alla libertà di espressione di simili posizioni.

In realtà però, come abbiamo visto, nel ddl questi temi non vengono affrontati. Inoltre l’articolo 4 del testo approvato alla camera prevede una specifica clausola a tutela del pluralismo delle idee.

Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime conducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Un’ultima critica mossa al provvedimento, fonte di preoccupazione anche per molti cittadini che hanno chiesto chiarimenti nella nostra sezione checknews, è che questa possa rappresentare un primo passo verso l’introduzione nelle scuole dell’insegnamento delle cosiddette “teorie gender”.

Sono state dette tantissime cose strampalate, inventate. L’ultima è stata di Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show dove ha detto che con questa legge i bambini di sette anni dovrebbero scambiarsi i vestiti per spiegare l’omosessualità. Questa è una cosa becera, volgare, che non è degna secondo me di una che ricopre una posizione così importante di leader politica e soprattutto perché è una donna.

In realtà però nel testo approvato non viene fatto alcun riferimento all’introduzione nei programmi scolastici dell’insegnamento di queste teorie. L’unico riferimento alla scuola fatto dal ddl Zan è quello dell’articolo 7 in cui alle istituzioni scolastiche, così come alle altre pubbliche amministrazioni, viene richiesto di organizzare iniziative di sensibilizzazione in occasione della giornata del 17 maggio.

L’iter del provvedimento

Fin qui abbiamo visto quali sono i contenuti del ddl Zan ma a che punto è l’iter parlamentare per la sua approvazione? Come abbiamo già detto la proposta di legge è già stata approvata alla camera lo scorso 4 novembre. All’epoca il provvedimento fu adottato con 265 voti favorevoli e 193 contrari.

FONTE: elaborazione e dati openpolis
(ultimo aggiornamento: venerdì 30 Aprile 2021)

Non è possibile conoscere nel dettaglio come votarono i singoli deputati in quell'occasione dato che la votazione avvenne con scrutinio segreto. Tuttavia su questo tema si sono formati dei raggruppamenti trasversali. Se da un lato infatti una parte del centrodestra si è schierata a favore del provvedimento, dall'altra una parte significativa del mondo femminista non ha lesinato critiche, in particolare all'articolo 1. Che fornisce alcune definizioni come quella di "genere" e di "identità di genere".

La proposta di legge è ferma in commissione giustizia del senato.

Al di là di queste critiche il provvedimento adesso deve passare all'esame del senato. Il primo passaggio necessario da questo punto di vista è rappresentato dalla discussione all'interno della commissione competente per materia. Che a palazzo madama è la numero 2, giustizia, presieduta dall'esponente della Lega Andrea Ostellari. Qui l'iter del provvedimento si è arenato.

Il presidente di commissione ha infatti un ruolo di primo piano nella definizione del calendario dei lavori e di conseguenza nella scelta delle proposte di legge da trattare. Secondo l'articolo 29 del regolamento del senato infatti il calendario dei lavori viene definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza. In quest'organo ristretto, la destra oltre ad esprimere il presidente ha anche uno dei due vicepresidenti: il senatore di Fdi Alberto Balboni. Due membri importanti di questo ufficio quindi appartengono a partiti apertamente contrari alla proposta di legge.

FONTE: dati ed elaborazione openpolis
(ultimo aggiornamento: venerdì 30 Aprile 2021)

Ostellari ha più volte rinviato la calendarizzazione del provvedimento dato che il suo partito lo definisce "divisivo" per la maggioranza e non urgente. La situazione si è sbloccata solo pochi giorni fa. Una nota al già menzionato articolo 29 infatti stabilisce che, in caso di mancanza di accordo tra le forze politiche sulla definizione dei lavori, questa dovrà essere discussa da tutta la commissione. E proprio grazie al voto dell'assemblea (13 favorevoli a fronte di 11 contrari) si è potuto procedere alla calendarizzazione.

La commissione ha votato per la calendarizzazione della proposta di legge. Ma gli ostacoli sono ancora molti.

Nonostante ciò, l'iter del provvedimento è tutt'altro che in discesa. Ostellari infatti ha mantenuto per sé l'incarico di relatore. Si tratta di una prassi insolita ma che rientra nei poteri del presidente della commissione. L'articolo 41 comma 2 del regolamento di palazzo Madama afferma infatti che il ruolo di relatore spetta al presidente o ad un senatore da lui stesso delegato. Solitamente il presidente di commissione delega un altro membro come relatore. Ma la decisione di Ostellari di mantenere per sé questo incarico è del tutto legittima.

L'esponente leghista dunque eserciterà un doppio "ruolo chiave" nei confronti del provvedimento. Non solo infatti in quanto presidente di commissione definirà l'ordine del giorno delle sedute ma, come relatore, diventa di fatto il "regista politico" del provvedimento. Questo può rallentare non poco i lavori.

Il presidente rappresenta la commissione, la convoca formandone l’ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne convoca l’ufficio di presidenza. Generalmente viene affidata loro la relazione dei provvedimenti più importanti, nonché la relativa presentazione del testo all’aula.
Vai a "Quali sono i ruoli chiave del parlamento"

Per quanto i poteri del presidente e del relatore non siano illimitati, questa doppia posizione espressa da un senatore apertamente contrario al provvedimento può dunque allungare anche di molto i tempi dell'iter. Come abbiamo visto infatti sono stati necessari diversi mesi solo per procedere alla calendarizzazione della discussione. Ostellari ha fatto sapere che avrà bisogno di alcune settimane per presentare la sua relazione. Probabilmente dunque dovrà passare ancora molto tempo prima che venga presentato il documento da cui potrà partire la discussione vera e propria.

Foto credit: Twitter Simone Alliva - Licenza


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