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Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

Aula: seduta n. 600 del 07/09/2011

  • (07 settembre 2011) - fonte: www.senato.it - inserita il 13 ottobre 2011 da 18670
    SENATO DELLA REPUBBLICA------ XVI LEGISLATURA ------Resoconto della seduta n. 600 del 07/09/2011 7.0.6 (testo 2) Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: «Art. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese) 1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: ''18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, aIl'istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da collocare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. 18-bis. Sono organi dell'Agenzia il direttore/amministratore delegato e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore/AD, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro delle economia e delle finanze, da Rete imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. 18-ter. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello sviluppo economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di R.Ete. imprese Italia. Il direttore/AD dell'Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto. 18-quater. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all'Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito all'Agenzia. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, cura in collaborazione con i competenti dirigenti del soppresso ICE la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE nonché le attività che continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati e la correntezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico delega un dirigente ex ICE per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione. 18-quinquies. Il personale di ruolo dell'ICE in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell'ambito delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia per la promozione degli scambi. Gli uffici sono inquadrati nell'ambito delle rappresentanze diplomatico/consolari operano come sezioni per la promozione degli scambi delle stesse, e dipendono funzionalmente dal Capo missione. 18-sexies. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico espresse dalla Cabina di regia di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese previo parere vincolante da parte del MAE e del MISE. 18-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all'interno dell'Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l'invarianza della spesa complessiva o, previa opzione, nei quadri del Ministero dello sviluppo economico o di altra amministrazione pubblica. 18-octies. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero o dell'amministrazione di nuova assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
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