Ti trovi in Home  » Politici  » Maurizio SAIA  » 684a SEDUTA - ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI n.° 65.0.2 - Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare

Chiudi blocco

Altre dichiarazioni nel periodo per gli stessi argomenti



Dichiarazione di Maurizio SAIA

Alla data della dichiarazione: Senatore (Gruppo: CN) 


 

684a SEDUTA - ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI n.° 65.0.2 - Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare

  • (01 marzo 2012) - fonte: www.senato.it - inserita il 18 marzo 2012 da 18670
    Sostituire l'articolo 65 con il seguente: «Art. 65 - - 1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi. 2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio. 3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi col1ocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,OOmW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'imprese agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimonzione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti. 5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici)». Conseguentemente. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
    Fonte: www.senato.it | vai alla pagina
    Argomenti: Maurizio Saia, Coesione Nazionale: GS SI PID IB FI | aggiungi argomento | rimuovi argomento
    » Segnala errori / abusi
    Pubblica su: share on twitter

 
Esporta Esporta RSS Chiudi blocco

Commenti (0)


Per scrivere il tuo commento devi essere loggato