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Dichiarazione di Lorenzo Olivari

Alla data della dichiarazione: Consigliere  Consiglio Comunale Quinzano d'Oglio (BS) (Lista di elezione: Lega) 


 

APPELLO ALLA "QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA" PER RINVIO DISCUSSIONE CONSILIARE

  • (14 gennaio 2009) - fonte: sito web - inserita il 04 febbraio 2010 da 13088
    Al Signor Sindaco Franzini Maurizio Presidente del Consiglio Comunale di Quinzano d’Oglio (BS) lì 14/01/2009 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA Lo scrivente Olivari Lorenzo, in qualità di Capogruppo Consiliare Lega Nord per il Comune di Quinzano d’Oglio PRESO ATTO  dell’ O.d.g. N.2 “Riscatto rete gas” testualmente presentato nella Convocazione del Consiglio Comunale in essere (Prot. 107) RESI NOTI  l’Art. 56, comma 1 del Regolamento del Consiglio (approvato con deliberazione consiliare n.16 del 2 aprile 2003 e modificato con deliberazione consiliare n.53 del 26 settembre 2003) prevedente che “un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità” proponendo “il rinvio della discussione o della deliberazione […] prima che abbia inizio la discussione”;  l’Art. 45, comma 3 del detto regolamento che notifica “La formula dell’ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l’esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati;  l’Art. 84, comma 2 del medesimo regolamento riportante “Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata”;  l’Art. 88, comma 2 del citato regolamento che recita “Il consiglio, nell’esercizio del potere di autotutela, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinano l’emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca” CONSIDERATO  l’inopportuna presentazione dell’O.d.g. N.2 che, nella formula di consegna “Riscatto rete gas”, non notifica in maniera esatta e, quindi, univoca, il documento comunale oggetto di discussione e votazione, trasgredendo l’Art.45, comma 3 indicato, in assenza di relativo allegato;  la deliberazione della G.C. N.208 del 23 dicembre 2008 relativa all’incarico per assistenza tecnica nel riscatto e riaffidamento della rete gas alla società Varna S.R.L. e riportante “vista le deliberazione di G.C. n.199 del 15.12.2008 relativa al prelevamento al Fondo di Riserva del Comune per la copertura finanziaria dell’incarico in oggetto relativamente alla Fase A” nonché “vista la deliberazione di C.C. n.73 del 23.12.2008 di integrazione del documento programmatico dell’Ente relativo agli incarichi di collaborazione autonoma […] approvato con delibera di C.C. n.14 del 08.02.2008;  la reale deliberazione di G.C. N.199 presentata in C.C. prot. 10137 e approvata con delibera di C.C. n.73 non facente alcun distinguo tra FASE A e FASE B nonché contemplante “l’impostazione della gara in ambito europeo per il riaffidamento del servizio” nella spesa di 9.000,00 euro complessivi;  la deliberazione della G.C. N.208 del 23 dicembre 2008 prevedente, invece, ulteriori 7.560,00 euro atti a finanziare la FASE B comprensiva di tutte le procedure e predisposizioni relative alla gara d’appalto per il riaffidamento del servizio;  l’allegato alla deliberazione di G.C. N.199 votato con delibera del C.C. n.73 e relativo alla modifica del programma degli incarichi di collaborazione autonoma nel bilancio di previsione 2008 che, oltre ai 9.000,00 euro oggetto di discussione, riportava una variazione di ben 31.720,00 euro alla voce “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” rispetto al medesimo documento votato dal C.C. il 27 novembre scorso e senza che tale variazione di bilancio fosse debitamente presentata e votata dal medesimo organo consiliare RICHIEDO  che l’ O.d.g. N.2 “Riscatto rete gas” sia ritenuto dal presente C.C. questione pregiudiziale e sospensiva;  che per tale ragione, come previsto dall’Art. 56, comma 1 del Regolamento del Consiglio non sia discusso in questa sede per ragioni di legittimità, rinviandone la deliberazione consiliare solo dopo debita correzione e rivalutazione degli atti comunali non correttamente deliberati dalla G.C. e dallo stesso organo consiliare;  che, data la denunciata inesattezza della deliberazione della G.C. N.199 e della non discussa variazione di 31.720,00 euro del relativo allegato in sede consiliare, si provveda alla modifica di tali documenti sulla base dell’Art. 84, comma 2 del Regolamento del Consiglio, revocando anche l’annessa delibera di C.C. N.73 sulla base dell’Art. 88, comma 2 del citato regolamento;  che, per necessità di correttezza degli atti comunali, sia infine invalidata anche la deliberazione della G.C. N.208, richiamante la deliberazione di G.C. N.199 e di C.C. n.73
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