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Dichiarazione di Paolo Cova

Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: PD) 


 

Sconti di pena facili: si cambia

  • (21 dicembre 2017) - fonte: politici.openpolis.it - inserita il 21 dicembre 2017 da 32018
    In settimana, abbiamo approvato le Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Il provvedimento è il risultato di un approfondito dibattito, al termine del quale si è deciso di tornare alla soluzione adottata della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989. La disciplina prevedeva il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Fino all’approvazione definitiva di questa legge con il voto del Senato, anche in caso di delitti di sangue particolarmente efferati, il nostro codice prevede uno sconto di pena “secco” per il solo fatto che l’imputato abbia fatto ricorso al giudizio abbreviato. Questo può portare a condanne decisamente irrisorie rispetto alla gravità, all’efferatezza, alla crudeltà di alcuni delitti. Ecco le principali novità. Intanto, si esclude l’applicabilità del rito abbreviato qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo. La richiesta di rito abbreviato può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento e può essere avanzata anche nel corso del dibattimento qualora, all’esito dell’istruzione dibattimentale, il Pm abbia derubricato il reato ad uno, meno grave, per il quale non sia prevista la pena dell’ergastolo. In relazione ai reati di competenza della corte di Assise, sempreché per gli stessi non sia prevista la pena dell’ergastolo, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi a quest’ultima. Si ridisegna, per i reati contro la persona, il bilanciamento delle circostanze: in tema di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l’aver ag ito per motivi abietti o futili, l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena, questo per evitare che le aggravanti quali la crudeltà o i futili motivi, possano “soccombere”, venendo di fatto annullate, andando, in questo caso, nel computo processuale, a grave nocumento della vittima e dei suoi familiari.
    Fonte: politici.openpolis.it | vai alla pagina
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