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Dichiarazione di Mauro PILI

Alla data della dichiarazione: Deputato (Gruppo: Misto) 


 

Immigrazione: Pili (Unidos), fare partire migranti o denuncio Sardegna

  • (06 giugno 2015) - fonte: www.ansa.it - inserita il 06 giugno 2015 da 33834
    "Quello che sta avvenendo sugli immigrati in Sardegna è un sequestro di persona. Alla pari di quello riservato vergognosamente dallo Stato ai Sardi. L'Isola considerata una cayenna dove deportare immigrati. E' scandaloso che si stia confondendo un confine regionale con quello di uno Stato. La giustificazione dello Stato di non far ripartire gli immigrati perché prima devono essere fotosegnalati è un abuso sotto ogni punto di vista. E' evidente che siano stati mandati qui proprio con l'intento illegale di isolarli e confinarli in Sardegna" "Siamo certi che quello che sta avvenendo qui non sia un abuso di Stato senza precedenti? Per quale motivo gli immigrati ovunque si possono muovere dal Lazio alla Toscana, dalla Sicilia alla Lombardia e invece i 900 migranti mandati in Sardegna non si possono muovere se non con foto segnaletica. Per lo stesso motivo per il quale per arrivare in Sardegna ad un sardo gli controllano la residenza? E' una decisione grave e senza precedenti". "Tutto questo va denunciato proprio per l'atteggiamento dello Stato verso la Sardegna considerata ancora una volta terra di confino. Un comportamento subdolo e spregiudicato che non può essere tollerato oltre. Tutto questo sta provocando tensioni nelle forze dell'ordine costrette a servizi d'emergenza e straordinari sottraendo le già limitate risorse ai servizi di sicurezza nelle aree urbane e non solo"
    Fonte: www.ansa.it | vai alla pagina
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Commenti (1)

  • Inserito il 06 giugno 2015 da 33834
    In base al regolamento 2003/343/CE (Regolamento Dublino II) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=EN sottoscritto dall'Italia, e riguardante l'esame della domanda di asilo presentata ad uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, è previsto che il Paese nel quale ha fatto il suo (primo) ingresso nell'Unione Europea l'immigrato richiedente asilo, diventa lo Stato competente per valutare la domanda di asilo, e in quanto tale deve procedere al riconoscimento del richiedente, anche tramite impronte digitali (art. 21 punto 2c del regolamento), poiché, in caso di trasferimento del richiedente in altro Paese dell'UE, una volta individuato e riconosciuto, verrà trasferito nel Paese in cui è stata presentata la domanda di asilo. Come è stato sottolineato dalla trasmissione Report: http://www.rai.it/dl/docs/1431949926482sotto-velo-report-ok.pdf gli immigrati che vogliono recarsi in altro Paese europeo (diverso da quello di arrivo, come l'Italia) fanno in modo di rifiutare il riconoscimento, si spostano nel Paese che interessa loro, dichiarano che è quello il (primo) Paese di arrivo in UE, effettuano il riconoscimento e fanno la domanda di asilo nel Paese che si è "scelto" (per vicinanza a familiari, per lingua, ecc.)

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