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Dichiarazione di Palmiro Manco


 

CODICE ETICO

  • (02 settembre 2013) - fonte: Facabook - inserita il 06 febbraio 2014 da 30279
    “BOZZA APERTA” - CODICE ETICO del COMUNE DI SCALEA DISPOSIZIONI PRELIMINARI I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori. Ai fini del presente Codice, il termine “amministratore”designa: a) il Sindaco; b) gli Assessori; c) i Consiglieri comunali; d) qualsiasi persona che eserciti un mandato conferitole mediante nomina da parte del Sindaco; e) qualsiasi persona che eserciti un mandato conferitole dal Consiglio comunale. Il Codice vincola gli amministratori che vi aderiscono volontariamente mediante sottoscrizione, impegnandosi così all’adempimento delle sue disposizioni. L’elenco dei sottoscrittori verrà reso pubblico tramite i canali istituzionali comunali. A tutti gli amministratori verrà consegnata copia cartacea ovvero inviata tramite posta elettronica informato digitale del presente Codice. L’amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza,rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento e d'imparzialità dell’Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall’art. 54 della Costituzione. A tale fine, l’amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione. SEZIONE I – RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE Art. 1 –Confronto democratico Nell’esercizio del proprio mandato l’amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sporgendo denuncia all’Autorità Giudiziaria L’amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino. L’amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell’ambito istituzionale sia nell’espletamento del proprio mandato. Più precisamente: a. assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica; b. favorire la più ampia libertà di espressione; c. evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione. Art. 2 – Trasparenza Fermo restando l’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all’oggetto della decisione, l'amministratore si impegna: - ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d’ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi. - a rendere pubblici sul sito dell’Amministrazione Comunale i dati relativi agli emolumenti percepiti dal Comune per le funzioni proprie degli Amministratori comunali (gettone di presenza e indennità di funzione)ed agli introiti derivanti dallo svolgimento di ogni carica pubblica anche qualora questa non sia derivante dal Comune di Scalea . Art. 3 – Rapporti con i cittadini L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni iniziativa che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. Art. 4 - Rapporti con l’Amministrazione L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L’amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica motivandone l’impiego. In caso di reclutamento odi promozione del personale, l’amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile. L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione di astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone. L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall’Amministrazione con oculatezza contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione. Art. 5 – Nomine in enti, consorzi, società pubbliche o partecipate L’amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente,presso Enti, Consorzi, Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice. L’amministratore deve altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 7del presente Codice. Art. 6 - Rapporto con l’autorità giudiziaria In presenza di indagini relative all’attività dell’ente l’amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici. L’amministratore deve altresì assicurare l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale,amministrativa o contabile. Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa l’amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie. In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione,concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella 5 seduta del 18 febbraio 2010,l’amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell’ente, l’amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l’amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza,promuoverne l’utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo. Attuare il Protocollo “Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Cosenza nel 2012 ed il Piano Comunale della prevenzione della corruzione, approvato nel 2013. Art. 7 – Sanzioni in caso di inadempimento In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente impegnati in tal senso devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica. Nel caso il mancato rispetto riguardasse i soggetti di cui al precedente art. 5 si potrà procedere alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario,al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento. In caso di ritardo o inerzia dei soggetti sopraindicati nell’assumere le misure previste dal Codice in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale, i cittadini e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni. SEZIONE II - DIVIETI Art. 8 - Regali. L’amministratore non può accettare per sé, congiunti, familiari ed affini, regali o altre utilità aventi valore economico e rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione dell’attività pubblica, ad influenzare la sua indipendenza o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio. Art. 9 - Clientelismo. L'amministratore deve astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni o dall’utilizzo delle prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui, a detrimento dell’interesse generale. Art. 10 - Conflitto di interessi. Sono considerate situazioni di conflitto di interessi: a. la sussistenza di interessi personali dell’amministratore che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto; b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari con persone o organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa ; c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al 4°grado con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui l’amministratore partecipa ; d. l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale l’amministratore acquisisca un profitto personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme. In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, l’amministratore deve rendere pubblica tale condizione e, nei casi previsti dalla legge, astenersi dal partecipare a qualsiasi atto del procedimento di formazione della decisione. Art. 11 - Cumulo. L'amministratore deve astenersi dall'esercitare altri incarichi politici che interferiscano indebitamente con l’esercizio del proprio mandato. L'amministratore deve astenersi dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo. Art. 12 - Pressioni indebite. L’amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.)l'esecuzione di o l’astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto. Art. 13 – Sostegno all’attività politica . L’amministratorenon può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa; deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare. Art.14 - Modifiche e reiterazione del codice La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice,avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. L’amministratore deve favorire – nei limiti delle proprie competenze –l’integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza,efficienza, responsabilità e integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche. L’amministratore deve altresì sostenere l’adozione ovvero la reiterazione dell’adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell’ente. Qualora siano avviate procedure di modifica statuaria,l’amministratore deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell’ente. SEZIONE III – CODICE ETICO DEI CONCORRENTI ALLE GARE E DEGLI AGGIUDICATARI DEI CONTRATTI COMUNALI. Art. 15 - Appalti, concessioni e cottimi fiduciari. I soggetti che intendono partecipare alle gare del Comune di Scalea devono attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico, che costituisce condizione di iscrizione all’Albo fornitori dell’ente, di ammissione a qualunque procedura, nonché parte integrante dei contratti di lavori, servizi e forniture. Il codice stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Comunale,i concorrenti e gli aggiudicatari di improntare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta attuazione. Le stesse prescrizioni si applicano a subappaltatori,subcontraenti e a chiunque risulti coinvolto, anche parzialmente,nell’esecuzione di contratti dell’ente comunale. Art.16 - Concorrenza. Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anti concorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n. 287del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente codice, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare: a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta di un vantaggio ad una persona, o per suo tramite ad un terzo, in cambio dell'affidamento del contratto; b) qualunque accordo tra soggetti concorrenti finalizzato a condizionare il prezzo di aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali; c) la promessa o la concessione di vantaggi a partecipanti affinché non concorrano o ritirino l'offerta eventualmente già presentata. E'considerata, altresì, pratica anti concorrenziale influenzare l'andamento del legare sfruttando situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art.2359 c.c. o forme di collegamento sostanziale. Art.17 - Dovere di segnalazione. Gli operatori devono segnalare al Comune di Scalea qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione da parte di un concorrente o interessato,di cui vengano comunque a conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto. Il dovere di segnalazione comprende,inoltre, qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di vantaggio avanzata da dipendenti comunali. Art.18 - Mantenimento degli obblighi. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi si intendono riferiti al contraente, il quale dovrà assicurarne l’osservanza anche da parte dei propri subappaltatori. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Scalea assicura una gestione attenta,trasparente ed uniforme del subappalto. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato in particolare alla verifica : a) del possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnici-finanziari richiesti dalla lex specialis per l’esecuzione contrattuale; b) della quota sub appaltabile; c) della tempistica per la presentazione dell’istanza; d) della tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione del Codice da parte di sub affidatari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Art. 19 - Accettazione del Codice. Per essere ammesso a una gara, ogni concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa una copia del codice etico debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. La mancata accettazione dei contenuti del documento comporta l'esclusione dalla procedura. Una copia del presente codice sottoscritta per accettazione deve essere consegnata da chiunque intenda stipulare con il comune contratti relativi a lavori, servizi o forniture. Art.20 - Principi di comportamento del personale nei rapporti con le società appaltatrici. Come per gli operatori economici, è previsto anche per il personale del Comune di Scalea il rispetto di determinate regole di comportamento: imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alla gara e rispetto del principio di rotazione nella scelta dei candidati nelle procedure su invito, assicurando un’adeguata concorrenza; riservatezza sulle informazioni relative allegare, ad esclusione di quelle cui è consentito l’accesso; indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare conflitto di interessi; divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale da parte delle imprese coinvolte nella gara; divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o risulti comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale ; obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici dell’ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia partecipato alla conclusione dell’appalto o sia comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale; obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri collaboratori. La violazione dei suddetti doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale. Art.21 - Obblighi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l’elenco degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario. L’Amministrazione si impegna attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, ad adottare politiche finalizzate a: a) contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva ; b) assicurare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici il rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute ; c) contrastare le situazioni di condizionamento d’impresa. Art.22 - Convenzioni urbanistiche. Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l’accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia e soprattutto con il protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Cosenza aprile 2012. L’acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’ente. L'obbligo della certificazione è inoltre posto a carico dell'operatore. Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute nell’art.17 del presente codice . Art.23 - Sanzioni. L'accertamento di una violazione delle norme del presente codice -Sezione III-comporta: a) l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno; b) qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto,la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva; c) la denuncia all’autorità giudiziaria, qualora la fattispecie configuri un’ipotesi di reato. Concorrenza. Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anti concorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente codice, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare: a) la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta di un vantaggio ad una persona, o per suo tramite ad un terzo, in cambio dell'affidamento del contratto; b) qualunque accordo tra soggetti concorrenti finalizzato a condizionare il prezzo di aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali; c) la promessa o la concessione di vantaggi a partecipanti affinché non concorrano o ritirino l'offerta eventualmente già presentata. E'considerata, altresì, pratica anti concorrenziale influenzare l'andamento delle gare sfruttando situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art.2359 c.c. o forme di collegamento sostanziale. Dovere di segnalazione. Gli operatori devono segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa,irregolarità o distorsione da parte di un concorrente o interessato,di cui vengano comunque a conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto. Il dovere di segnalazione comprende qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di vantaggio avanzata da dipendenti comunali. Mantenimento degli obblighi. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi si intendono riferiti al contraente, il quale dovrà assicurarne l’osservanza anche da parte dei propri subappaltatori. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Scalea assicura una gestione attenta,trasparente ed uniforme del subappalto.Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato in particolare alla verifica: del possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnici-finanziari richiesti dalla lex specialis per l’esecuzione contrattuale; della quota sub appaltabile; della tempistica per la presentazione dell’istanza; della tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione del Codice da parte di sub affidatari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Accettazione del Codice. Per essere ammesso a una gara, ogni concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa una copia del codice etico debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. La mancata accettazione dei contenuti del documento comporta l'esclusione dalla procedura. Una copia del presente codice sottoscritta per accettazione deve essere consegnata da chiunque intenda stipulare con il comune contratti relativi a lavori, servizi o forniture. Principi di comportamento del personale nei rapporti con le società appaltatrici. Come per gli operatori economici, è previsto anche per il personale del Comune di Scalea il rispetto di determinate regole di comportamento: a) imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alla gara e rispetto del principio di rotazione nella scelta di candidati nelle procedure su invito, assicurando un’adeguata concorrenza; b) riservatezza sulle informazioni relative alle gare, ad esclusione di quelle cui è consentito a tutti l’accesso; c) indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare conflitto di interessi; d) divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale da parte delle imprese coinvolte nella gara; e) divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o risulti comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale; f) obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici dell’ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia partecipato alla conclusione dell’appalto osi a comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale; g) obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri collaboratori. La violazione dei suddetti doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale. Obblighi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si impegna : 1. a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture: a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l’elenco degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario. 2. attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, ad adottare politiche finalizzate. a) contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva b) assicurare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici il rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute c) contrastare le situazioni di condizionamento d’impresa. MODIFICHE E REITERAZIONE DEL CODICE La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice,avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica. Le disposizioni del presente codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. L’amministratore deve favorire – nei limiti delle proprie competenze – l’integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza,responsabilità e integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche. L’amministratore deve altresì sostenere l’adozione ovvero la reiterazione dell’adozione. Documento già redatto il 7 Luglio 2013 dal Consigliere Comunale di Scalea Palmiro Manco . Oggi, in qualità di cittadino lo propongo alla comunità come primo firmatario . per sottoscriverlo e migliorarlo è necessario esprimere la propria volontà ( anche tramite facebook) . La sottoscrizione della proposta è aperta a tutti cittadini, forze politiche,sindacali ed associazioni culturali, sportive e religiose . la presentazione e sottoscrizione cartacea del Codice Etico avverrà prima dell'insediamento del futuro Consiglio Comunale . Scalea 02 Settembre 2013 F.to PALMIRO MANCO
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