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	<title>Presidente della repubblica Archivi - Openpolis</title>
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	<link>https://www.openpolis.it/glossari/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica/</link>
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	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 13:39:30 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>Il ruolo del presidente della repubblica nella nomina del governo</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica-nella-nomina-del-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:09:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=22635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il percorso delle consultazioni con i partiti, l'incarico del presidente del consiglio e la nomina del governo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica-nella-nomina-del-governo/">Il ruolo del presidente della repubblica nella nomina del governo</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Definizioni</h3>



<p>Con la costituzione del 1948 l&#8217;italia si è dotata di una <strong>forma di governo parlamentare</strong>. Di conseguenza alle elezioni viene eletto il parlamento e non il <strong>presidente del consiglio</strong>, che invece <strong>è nominato dal presidente della repubblica.</strong></p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=130&amp;articolo_numero_articolo=92" target="_blank">&#8211; Costituzione italiana, art. 92</a>
									            </div>
        </section>
		


<p>Quello del presidente però <strong>non è un potere discrezionale.</strong> Il governo infatti per assumere i suoi poteri deve ottenere la <strong>fiducia del parlamento</strong>.</p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. [&#8230;]</p>
<p>3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=130&amp;articolo_numero_articolo=94" target="_blank">&#8211; Costituzione italiana, art. 94</a>
									            </div>
        </section>
		


<p>Nello scegliere il presidente del consiglio designato (ovvero che non ha ancora ricevuto la fiducia del parlamento) <strong>il capo dello stato deve identificare una figura che ritiene possa ottenere la fiducia delle camere.</strong></p>



<p>Più precisamente, non è solo il presidente del consiglio a dover ottenere la fiducia ma tutto il governo. Ovviamente però le due cose sono strettamente collegate. Secondo la carta, infatti, <strong>il capo dello stato nomina i ministri su proposta del presidente del consiglio.</strong> Dunque la scelta è del presidente del consiglio, ma l&#8217;inquilino del Quirinale non si limita ad accoglierla passivamente.</p>


        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi la formazione del governo sul sito del
<br><strong>governo italiano</strong></a>.</p>
        </section>
		





<p>Per individuare la formazione che si presenterà in parlamento a chiedere la fiducia, negli anni si è sviluppata <strong>un&#8217;irrinunciabile prassi costituzionale.</strong> Si tratta di una serie di incontri preliminari tra il capo dello stato e i partiti, noti come le <strong>consultazioni</strong>. </p>



<p>Il numero di incontri previsti e i soggetti invitati dal capo dello stato non sono prestabiliti e possono variare a seconda della fase politica. Attualmente potremmo considerare scontate le consultazioni con i <strong>presidenti d&#8217;aula</strong> e i <strong>capigruppo</strong>, a cui di solito si uniscono i leader di partito. Di frequente però sono stati chiamati al colle anche gli ex presidenti della repubblica, i capi delle componenti del gruppo misto e le minoranze linguistiche.</p>



<p>Se le consultazioni portano a un&#8217;indicazione chiara, la prassi prevede la possibilità che il presidente conferisca un <strong>mandato esplorativo</strong>. Nel 2018 ad esempio, di fronte a un panorama politico frammentato, il presidente Mattarella conferì a Carlo Cottarelli un breve mandato esplorativo.</p>



<p>Quando poi il capo dello stato conferisce l&#8217;incarico vero e proprio, la figura designata <strong>accetta con riserva.</strong> Dopo brevi consultazioni con i gruppi politici che dovrebbero comporre la maggioranza e torna al Quirinale per sciogliere la riserva, in maniera positiva o negativa.</p>



<p>Solo a questo punto il presidente del consiglio incaricato e i ministri pronunciano il <strong>giuramento</strong>:</p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell&#8217;interesse esclusivo della nazione</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400" target="_blank">&#8211; Legge n.400/1988</a>
									            </div>
        </section>
		


<h3 class="wp-block-heading">Dati</h3>



<p>Da quando è in vigore la costituzione sono stati nominati 65 governi. <strong>Nella gran parte dei casi il presidente del consiglio è stato espressione del partito che in parlamento aveva la maggioranza relativa</strong>. Non si tratta però di una regola, come accade spesso nelle <a href="https://piattaformacostituzione.camera.it/application/xmanager/projects/piattaformacostituzione/file/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/4_Dottrina/3%20Forma%20di%20governo/2003_10_30_Frosini_AIC.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monarchie parlamentari</a>.</p>



<p>Questo modello è stato ampiamente diffuso nel corso della prima repubblica, anche se non sono mancati casi in cui la presidenza del consiglio è stata affidata a esponenti di <strong>forze minoritarie in parlamento</strong>.</p>



<p><strong>Al contrario, nel corso della seconda repubblica di norma il premier era espressione della coalizione</strong> che aveva ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento.</p>



<p>Anche in questa fase però è capitato che, a seguito di crisi parlamentari, venisse nominato presidente del consiglio una <strong>figura indipendente dai partiti.</strong></p>


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                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/?post_type=opmag-charts&#038;p=257117">La provenienza politica dei presidenti del consiglio (1948-2023)</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/?post_type=opmag-charts&#038;p=257117">In Italia la nomina del presidente del consiglio spetta al presidente della repubblica che esercitare questo potere valutando gli equilibri parlamentari e le preferenze dei partiti</a></h3>
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>openpolis                                                                <br>(consultati: mercoledì 17 Maggio 2023)
                                        </p>
                </div>
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                </div>

                            </div>

			


<h3 class="wp-block-heading">Analisi</h3>



<p>A seconda della fase politica attraversata dal paese la nomina del presidente del consiglio da parte del capo dello stato può essere una scelta ovvia oppure in qualche misura discrezionale.</p>



<p><strong>Se una maggioranza parlamentare esprime una chiara indicazione i margini di manovra del capo dello stato si riducono fino a quasi annullarsi</strong>. </p>



<p><strong>Al contrario lo spazio discrezionale si amplia se il presidente si trova a scegliere senza che i partiti gli abbiano fornito un&#8217;indicazione chiara.</strong> </p>



<p>Una situazione di questo tipo si è verificata ad esempio nei casi dei governi Monti e Draghi. Bisogna ricordare però che un&#8217;ipotesi del genere è stata possibile solo perché le forze parlamentari non sono state in grado di esprimere un proprio candidato. Peraltro, affinché quest&#8217;ipotesi si concretizzi, <strong>i partiti devono accettare l&#8217;opzione proposta dal presidente in due diverse occasioni</strong>. Prima informalmente, durante le consultazioni, e poi ufficialmente, votando la fiducia in parlamento.</p>



<p>In tutti i casi che si pongono tra questi due estremi <strong>la scelta del presidente deriva dalle informazioni fornite dai partiti durante le consultazioni</strong>. È bene chiarire che non esiste nessun obbligo costituzionale o di prassi che imponga al presidente della repubblica una scelta predefinita. Conferire l&#8217;incarico al leader del primo partito o al leader della prima coalizione sono ovviamente <strong>le ipotesi più probabili ma non obbligate.</strong> Si tenga presente, infatti, che quando Spadolini ricevette l&#8217;incarico il Partito repubblicano italiano (Pri) aveva appena 16 seggi alla camera e 6 al senato. Questo però fu possibile perché la maggioranza che gli votò la fiducia si espresse favorevolmente sulla sua figura, nonostante i modesti numeri parlamentari.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come funziona il giuramento del presidente della repubblica e il suo insediamento</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-il-giuramento-del-presidente-della-repubblica-e-il-suo-insediamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 13:28:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=177335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pochi giorni dopo l'elezione del nuovo presidente della repubblica, avviene il giuramento e l'insediamento del capo dello stato. Una giornata di cerimonie formali che segnano un passaggio importante per le istituzioni italiane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-il-giuramento-del-presidente-della-repubblica-e-il-suo-insediamento/">Come funziona il giuramento del presidente della repubblica e il suo insediamento</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La cerimonia di giuramento e l’insediamento del presidente della repubblica rappresentano <strong>momenti formali ma comunque importanti nella vita delle istituzioni repubblicane</strong>.</p>
<p>Nel corso degli anni le cerimonie che accompagnano questo momento sono in parte variate pur seguendo una struttura che si ripete in maniera piuttosto precisa.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://archivio.quirinale.it/aspr/diari/EVENT-002-022991/presidente/giorgio-napolitano#n" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il diario storico dei presidenti della repubblica<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p><strong>Una differenza nel protocollo può riguardare, a seconda dei casi, il ruolo del presidente del senato, in quanto seconda carica dello stato</strong>. Infatti nel caso in cui il mandato del presidente della repubblica sia già giunto al termine o che questi abbia per qualsiasi ragione rassegnato le dimissioni, è proprio il presidente del senato ad assumere il ruolo di supplenza. In questo caso dunque le funzioni del presidente emerito sono esercitate, almeno nei passaggi più formali, dal presidente del senato che a sua volta viene sostituito da un suo vice.</p>
<p>Casi come questi si sono verificati ad esempio durante le cerimonie di insediamento di Sergio Mattarella e <a href="https://archivio.quirinale.it/aspr/diari/presidente/carlo-azeglio-ciampi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Carlo Azeglio Ciampi</a>. Nel primo caso perché Napolitano si era dimesso dopo 2 anni dall&#8217;inizio del suo secondo mandato. Nel secondo perché Scalfaro si <a href="https://www.repubblica.it/online/fatti/procedura/procedura/procedura.html">dimise</a> subito dopo l&#8217;elezione di Ciampi, in modo da velocizzarne l&#8217;insediamento.</p>
<h3>Dalla residenza privata al giuramento</h3>
<p>Il giorno in cui è previsto il giuramento del neo eletto capo dello stato, questi viene rilevato presso la sua abitazione privata dal segretario generale della camera dei deputati.</p>
<p>A bordo di una vettura presidenziale (solitamente la Lancia Flaminia 335) i due si recano alla camera, dove li attende il parlamento riunito in seduta comune. Dalla partenza fino all&#8217;arrivo al palazzo suona la campana di Montecitorio.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-177703" src="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Auto_presidenziale.jpeg" alt="" width="1920" height="1271" /></p>
<p><strong>All&#8217;arrivo, il presidente è ricevuto dai presidenti della camera e del senato</strong>. Qui un reparto dei carabinieri in grande uniforme gli rende gli onori. <strong>Entrato in aula il nuovo capo dello stato prende posizione alla destra del presidente della camera dei deputati, alla sinistra del quale siede invece il presidente del senato.</strong></p>
<p>A questo punto <strong>il presidente della camera dichiara aperta la seduta invitando il presidente della repubblica a prestare giuramento</strong> come previsto dall&#8217;<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-91" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 91</a> della costituzione.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4EXFjpOfMuA" target="_blank">- Il giuramento di Sergio Mattarella</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Questa prassi è stata seguita quasi sempre nella storia repubblicana, con un&#8217;eccezione. Nel corso dell&#8217;insediamento di <a href="https://archivio.quirinale.it/aspr/diari/EVENT-002-003426/presidente/antonio-segni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antonio Segni</a> infatti il testo venne letto dal presidente della camera Leone che in seguito chiese a Segni di pronunciare &#8220;Lo giuro&#8221;.</p>
<p>In ogni caso, l&#8217;avvenuto giuramento viene annunciato da 21 salve di artiglieria e dalla campana di Montecitorio. <strong>Dopodiché il presidente della camera cede il posto al nuovo capo dello stato che, rimanendo in piedi, rivolge il messaggio alla nazione.</strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/4EXFjpOfMuA?start=254" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h3>Dalla camera dei deputati a palazzo del Quirinale</h3>
<p><strong>Congedatosi dall&#8217;aula il presidente raggiunge il presidente del consiglio</strong>. <span style="font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;">Dopo aver preso in rassegna il reparto d&#8217;onore<strong> i due salgono sull&#8217;auto presidenziale e raggiungono l&#8217;altare della patria.</strong></span></p>
<p>Qui il presidente viene ricevuto dal capo di stato maggiore della difesa e dopo alcuni momenti cerimoniali sale le scale, in cima alle quali osserva un minuto di raccoglimento. Al termine la pattuglia acrobatica delle frecce tricolori sorvola l&#8217;area.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-177695" src="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi.jpeg" alt="" width="1920" height="1262" srcset="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi.jpeg 1920w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-768x505.jpeg 768w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-1536x1010.jpeg 1536w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-129x86.jpeg 129w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-96x64.jpeg 96w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-414x272.jpeg 414w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-635x417.jpeg 635w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-1026x674.jpeg 1026w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/Vittoriano-Ciampi-350x230.jpeg 350w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p><strong>Dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di Roma, il capo dello stato torna all&#8217;auto presidenziale, con la quale raggiunge piazza del Quirinale</strong> dove sono schierati alcuni reparti di presidio interforze.</p>
<p>Arrivato a palazzo il presidente viene accolto dal capo del cerimoniale e da vari alti funzionari della presidenza della repubblica nonché dal presidente emerito.</p>
<p><strong>Nello studio alla Vetrata il presidente emerito consegna al nuovo capo dello stato le insegne di cavaliere di gran croce decorato di gran cordone dell&#8217;Ordine al merito della repubblica.</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-177694" src="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/OGC_Napolitano.jpg" alt="" width="725" height="500" srcset="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/OGC_Napolitano.jpg 725w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/OGC_Napolitano-414x286.jpg 414w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/OGC_Napolitano-635x438.jpg 635w, https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2022/01/OGC_Napolitano-350x241.jpg 350w" sizes="(max-width: 725px) 100vw, 725px" /></p>
<p>Il capo dello stato e il presidente emerito della repubblica, accompagnati dai presidenti delle aule parlamentari, dal capo del governo e dal presidente della corte costituzionale, fanno ingresso nel salone dei corazzieri, dove li aspettano le alte cariche dello stato.</p>
<h3>Il congedo del presidente emerito e la firma dei primi atti presidenziali</h3>
<p>Arrivati alla fine delle cerimonie il presidente emerito passa in rassegna un reparto di formazione interforze che rende gli onori e riceve dal comandante del reggimento corazzieri uno stendardo presidenziale. Dopo essersi congedato quindi il presidente emerito lascia il palazzo.</p>
<p><span style="font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;"><strong>Da questo momento il nuovo presidente può iniziare a firmare i primi decreti presidenziali, tra i quali la nomina il nuovo segretario generale del Quirinale</strong>. Non è tuttavia necessario che questo passaggio avvenga immediatamente. <a href="https://www.quirinale.it/elementi/1429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mattarella</a> ad esempio chiese al segretario generale in carica di mantenere provvisoriamente la propria posizione lasciandogli il tempo di assumere una decisione definitiva.</span></p>
<p>Foto: <a href="https://www.quirinale.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Quirinale</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-il-giuramento-del-presidente-della-repubblica-e-il-suo-insediamento/">Come funziona il giuramento del presidente della repubblica e il suo insediamento</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;influenza del presidente della repubblica sul processo legislativo</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/linfluenza-del-presidente-della-repubblica-sul-processo-legislativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:08:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=167673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre al potere di rinviare una legge alle camere, il presidente della repubblica può ricorrere alla moral suasion per incidere sulle scelte del governo e della maggioranza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/linfluenza-del-presidente-della-repubblica-sul-processo-legislativo/">L&#8217;influenza del presidente della repubblica sul processo legislativo</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Definizione</h3>



<p>La firma del presidente della repubblica su un disegno di legge approvato dal parlamento rappresenta il passaggio finale dell&#8217;iter legislativo. In base all’<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-73" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 73 della costituzione</a>&nbsp;infatti le disposizioni contenute in una legge entrano effettivamente in vigore dopo la <strong>promulgazione da parte del Quirinale</strong> e la conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale.</p>



<p>Questo atto presidenziale tuttavia non rappresenta una mera formalità e non può essere dato per scontato. Stando ai poteri che gli sono formalmente attribuiti dalla costituzione infatti, <strong>il presidente può rifiutarsi di firmare un Ddl e rinviarlo alle camere.</strong></p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.<br />
2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=127&amp;articolo_numero_articolo=74" target="_blank">&#8211; Costituzione italiana, art. 74</a>
									            </div>
        </section>
		


<p>Tale prerogativa però <strong>non può essere reiterata</strong>. Infatti se il parlamento decide di riapprovare il testo senza modifiche il presidente della repubblica è tenuto a firmare e promulgare il Ddl.</p>



<p>Il capo dello stato inoltre può intervenire sui <strong>decreti legge</strong> (Dl). La costituzione infatti prevede che il governo possa emanare questo tipo di atti solo in casi di <strong>necessità e urgenza</strong>. Nel caso in cui il decreto del governo non risponda a questi requisiti quindi il presidente della repubblica può rifiutarsi di firmare.</p>


        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/linfluenza-del-quirinale-sul-processo-legislativo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cosa sono i decreti legge.
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		




<div id="strillo-testo-block_3c6e9aabe3747cb0274842a2ce4b7fa6" class="strillo-testo">
        <section class="blockquote">
							<p>Il Quirinale può esercitare la propria influenza anche attraverso messaggi informali.</p>
			        </section>
		</div>



<p>Ma l&#8217;influenza del Quirinale sul processo legislativo può avvenire anche attraverso strumenti cosiddetti di <em>moral suasion,</em> sia formali che informali. In base all&#8217;<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 87 della costituzione</a> infatti <strong>il capo dello stato può inviare messaggi alle camere</strong>. Inoltre, almeno a partire dal settennato di Pertini, è diventata prassi comune (ormai generalmente accettata) che il presidente della repubblica ricorra alle cosiddette &#8220;<strong>esternazioni</strong>&#8220;. Ovvero dichiarazioni pubbliche con cui il capo dello stato esprime la sua posizione.</p>


        <section class="download">
            <div class="dw-content">
				                    <div class="intro"><p>Le esternazioni del capo dello stato.</p></div>
								                    <div class="files"><p><a href="https://bpr.camera.it/bpr/allegati/show/10642_261_t" target="_blank" rel="noopener">Leggi</a></p>
</div>
				            </div>
        </section>
		



<p>A queste poi si deve aggiungere il dialogo riservato tra il presidente e gli altri attori istituzionali. D&#8217;altronde il capo dello stato è il garante della costituzione ed è quindi suo dovere esercitare una funzione di equilibrio. In particolare se questo è utile a ridurre le tensioni tra poteri e organi dello stato.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Dati</h3>



<p>Analizzando i <a href="https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Statistiche/Stato/DDLConclusi.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dati</a> delle ultime 7 legislature possiamo osservare che i 4 presidenti della repubblica che si sono succeduti (Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella) hanno rinviato alle camere complessivamente 12 disegni di legge. Il picco si è registrato nella XIV legislatura (2001-2006) con 7 Ddl rinviati. Nella scorsa legislatura invece non si sono registrati casi di questo tipo, così come nei primi mesi di quella attuale.</p>


            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/nella-xiv-legislatura-rinviati-7-disegni-di-legge-alle-camere/">Nella XIV legislatura rinviati 7 disegni di legge alle camere</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/nella-xiv-legislatura-rinviati-7-disegni-di-legge-alle-camere/">I Ddl rinviati alle camere dai presidenti della repubblica a partire dalla XIII legislatura (1996-2021)</a></h3>
                                    </div>
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati <a href="https://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Statistiche/Stato/DDLConclusi.html" target="_blank" rel="noopener">parlamento</a>.                                                                <br>(ultimo aggiornamento: lunedì 15 Novembre 2021)
                                        </p>
                </div>
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			


<p>Nello stesso periodo invece non è mai successo che un presidente della repubblica si rifiutasse di firmare un decreto legge. Tuttavia è accaduto in più di un&#8217;occasione che esecutivo e parlamento venissero “richiamati” all’ordine su questo tema. Anche tramite <a href="https://archivio.quirinale.it/aspr/comunicati/PRESSRELEASE-001-009738/presidente/giorgio-napolitano/testo-della-lettera-che-presidente-napolitano-ha-inviato-al-presidente-berlusconi-precedentemente-all-approvazione-del-decreto#n" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lettere pubbliche</a> che anticipavano un eventuale rinvio nel caso in cui il governo non si fosse persuaso ad accogliere le osservazioni del colle.</p>


        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/il-nuovo-richiamo-di-mattarella-a-governo-e-parlamento-sulla-decretazione-durgenza/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il nuovo richiamo di Mattarella a governo e parlamento sulla
<br><strong>decretazione d’urgenza</strong></a>.</p>
        </section>
		





<h3 class="wp-block-heading">Analisi</h3>



<p>La costituzione non prevede limiti specifici al potere di intervento del presidente della repubblica sul processo legislativo. Data la struttura del nostro ordinamento però è generalmente ritenuto che <strong>il rinvio di un Ddl alle camere non possa essere motivato da &#8220;ragioni politiche&#8221;</strong>. Una <a href="http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Bett/Bettinelli---Presidente-della-Repubblica.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte della dottrina</a> infatti definisce il ruolo del presidente della repubblica come di &#8220;estrema garanzia&#8221;. In base a questa impostazione le fattispecie in cui <strong>il capo dello stato può esercitare le sue prerogative sarebbero nel caso in cui una legge non abbia le necessarie coperture di bilancio oppure risulti manifestamente incostituzionale</strong>. Questa interpretazione è stata esplicitamente teorizza dal presidente Ciampi.</p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>[&#8230;] secondo la Costituzione, la decisione, la valutazione, il giudizio sulla rispondenza alla stessa da parte delle leggi compete alla Corte costituzionale. Il Presidente della Repubblica, solo in caso di manifesta non costituzionalità delle leggi, rinvia quelle leggi al parlamento, che può riapprovarle e in quel caso il capo dello Stato è tenuto a promulgarle.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/06/Casanova.-Il-rinvio-presidenziale-delle-leggi.pdf" target="_blank">&#8211; Il presidente Ciampi, 26/06/2003 via Nomos</a>
									            </div>
        </section>
		


<p><strong>Questa dottrina sembra essere stata accolta anche dai successori Ciampi</strong> (Napolitano e Mattarella). Sempre durante la presidenza Ciampi si sono poi intensificati gli <strong>interventi informali del presidente su alcuni aspetti dei Ddl ancora in discussione in parlamento</strong>. <strong>Una prassi con cui si cerca di evitare un rinvio formale alle camere</strong>, che rappresenta un passaggio comunque traumatico da un punto di vista istituzionale. </p>


        <section class="download">
            <div class="dw-content">
				                    <div class="intro"><p>Il rinvio presidenziale delle leggi nell’esperienza</p></div>
								                    <div class="files"><p><a href="https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/06/Casanova.-Il-rinvio-presidenziale-delle-leggi.pdf" target="_blank" rel="noopener">costituzionale italiana</a></p>
</div>
				            </div>
        </section>
		



<p>Talvolta il capo dello stato ha anche tenuto a <strong>motivare la decisione di promulgare una legge.</strong> Un passaggio non richiesto dalla costituzione legato alla volontà di <strong>spiegare all&#8217;opinione pubblica le motivazioni di questa decisione.</strong></p>



<p><strong>Esternazioni di questo tipo <strong>però</strong></strong> <strong>presentano anche dei rischi</strong> e per questo, in alcune occasioni, sono state criticate da ampia parte della <a href="https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Romboli.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dottrina</a>. È il caso ad esempio del messaggio con il quale il presidente Napolitano ha accompagnato la promulgazione del cosiddetto lodo Alfano. In quell&#8217;occasione infatti il capo dello stato precisò che, a suo parere, la norma avrebbe rispettato i limiti posti in precedenza dalla corte costituzionale. <strong>Un&#8217;affermazione che secondo molti rappresenta un&#8217;indebita influenza nei confronti dei giudici delle leggi.</strong></p>


<div id="strillo-testo-block_0c39cf7801761864de627b6b4b5bbff8" class="strillo-testo">
        <section class="blockquote">
							<p>Il presidente deve bilanciare attentamente la sua azione a seconda dei casi e del contesto politico.</p>
			        </section>
		</div>



<p>Le varie forme di <em>moral suasion</em>, formali o informali, sono state quindi utilizzate in modo diverso, dai vari presidenti, a seconda della fase politica. Insomma,<strong> come per le altre funzioni presidenziali, anche questo potere può estendersi o restringersi a seconda della fase politica e di come il capo dello stato ritiene di doverla gestire.</strong></p>



<p><strong>Una rinuncia a interventi di questo tipo, in momenti di particolare frizione istituzionale, può portare infatti a un peggioramento della situazione.</strong> Inoltre l&#8217;azione del presidente può <strong>evitare che leggi manifestamente incostituzionali entrino e restino in vigore</strong> fino a un&#8217;eventuale intervento della consulta.</p>



<p>Al contrario <strong>un interventismo eccessivo da parte del capo dello stato può esso stesso produrre una crisi istituzionale</strong> tra il Quirinale e la maggioranza. Una situazione che produrrebbe  <strong>l&#8217;effetto indesiderato di rendere meno efficaci le pratiche di moral suasion.</strong> Oppure, come abbiamo visto, comportamenti di questo tipo potrebbero porre la <strong>corte costituzionale nella spiacevole situazione di dover contraddire il capo dello stato. Una situazione che avrebbe inevitabilmente l&#8217;effetto di screditare il ruolo del presidente.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/linfluenza-del-presidente-della-repubblica-sul-processo-legislativo/">L&#8217;influenza del presidente della repubblica sul processo legislativo</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cos’è il semestre bianco del presidente della repubblica</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-semestre-bianco-del-presidente-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Dal Poggetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=123351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per semestre bianco si intende la parte conclusiva del mandato del capo dello stato. In questo periodo il presidente non può esercitare il potere di sciogliere le camere a meno che questo non coincida con la fine della legislatura.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-semestre-bianco-del-presidente-della-repubblica/">Che cos’è il semestre bianco del presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definizione</h3>
<p>Per <strong>semestre bianco</strong> si intende la parte conclusiva del mandato settennale del presidente della repubblica. In questo periodo le sue prerogative subiscono delle limitazioni. In base al dettato costituzionale infatti, il capo dello stato uscente non può sciogliere le camere a meno che queste non siano già entrate negli ultimi 6 mesi della legislatura.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&articolo_numero_articolo=88#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Repubblica%20pu%C3%B2,ultimi%20sei%20mesi%20della%20legislatura." target="_blank">- Articolo 88 costituzione</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p><strong>Nelle fasi ordinarie il presidente della repubblica può sciogliere le camere anche prima della loro fine naturale</strong>. Proprio per questo motivo, con l&#8217;istituto del semestre bianco, i padri costituenti vollero porre un limite alle prerogative del presidente della repubblica. Questi infatti potrebbe sciogliere le camere con il fine di formare un nuovo parlamento più favorevole ad una sua eventuale rielezione.</p>
<p>        <section class="blockquote">
							<p>Durante il semestre bianco il presidente della repubblica non può sciogliere le camere.</p>
<p>
			        </section>
		</p>
<p>La disciplina di questo istituto è stata rivista da una modifica inserita nella <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-11-08&amp;atto.codiceRedazionale=91G00405&amp;elenco30giorni=false" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge costituzionale 1 del 1991</a>. In precedenza infatti la regola aveva una validità assoluta ma nel 1992 stavano per scadere nello stesso periodo sia la legislatura che il mandato come capo dello stato  di <strong>Francesco Cossiga</strong>. Il presidente quindi si sarebbe trovato nell’impossibilità di sciogliere le camere mentre il parlamento non avrebbe potuto eleggere un nuovo capo dello stato senza violare l&#8217;<a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&amp;articolo_numero_articolo=85#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Repubblica%20%C3%A8,della%20Camera%20dei%20deputati%20%5Bcfr.&amp;text=Se%20le%20Camere%20sono%20sciolte,riunione%20delle%20Camere%20nuove%20%5Bcfr." target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 85 comma 3 della costituzione</a>. Tale articolo infatti prevede l&#8217;impossibilità per le camere di eleggere un nuovo presidente nel caso in cui manchino meno di tre mesi alla fine della legislatura.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-si-elegge-il-presidente-della-repubblica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi anche<br><strong>Come si elegge il presidente della repubblica</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<h3>Dati</h3>
<p>Il presidente della repubblica resta incarica per 7 anni (salvo eventuali dimissioni), ma <strong>raramente gli inquilini del Quirinale rimangono al loro posto fino all’ultimo giorno di mandato</strong>. Generalmente infatti la scelta del loro successore avviene prima della scadenza naturale dell&#8217;incarico. Questo determina che anche il <strong>semestre bianco possa avere una durata più o meno lunga, in media 166,9 giorni cioè 5 mesi e mezzo.</strong></p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/in-media-il-semestre-bianco-dura-meno-di-167-giorni/">In media il semestre bianco dura meno di 167 giorni</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/in-media-il-semestre-bianco-dura-meno-di-167-giorni/">I giorni effettivi in regime di "semestre bianco" del presidente della repubblica</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-0">
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>dati ed elaborazione openpolis                                                                <br>(ultimo aggiornamento: venerdì 12 Febbraio 2021)
                                        </p>
                </div>
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p>Il semestre bianco più lungo è stato quello di <strong>Giuseppe Saragat</strong> (183 giorni, dal 29 giugno al 29 dicembre 1971) mentre il più breve quello di <strong>Francesco Cossiga</strong> (116 giorni, dal 3 gennaio al 28 aprile 1992). In tre casi (Segni, Leone e Napolitano nel suo secondo incarico) i presidenti della repubblica non sono arrivati agli ultimi 6 mesi di mandato poiché si sono dimessi prima.</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>Fin dall'entrata in vigore della costituzione, la dottrina si è interrogata sull'istituto dello scioglimento delle camere e, di conseguenza, anche sul semestre bianco. Non c'è una visione comune tra gli studiosi. Alcuni ritengono che il potere di scioglimento sia una prerogativa esclusiva del presidente della repubblica, altri invece che sia un potere che appartiene sostanzialmente a governo e parlamento dove il capo dello stato svolgerebbe essenzialmente un ruolo notarile.</p>
<p>        <section class="blockquote">
							<p>Lo scioglimento delle camere è un atto complesso che richiede la collaborazione di più istituzioni.</p>
<p>
			        </section>
		</p>
<p>Il punto su cui tutti concordano è il fatto che si tratti di un<strong> istituto complesso e che richiede il dialogo e la collaborazione di diverse istituzioni</strong>. La dottrina infatti ha categoricamente escluso che l'istituto, così com'è configurato, possa rappresentare uno strumento a disposizione del presidente della repubblica per imporre i propri interessi.</p>
<p>Allo stesso tempo, governo e parlamento non possono autonomamente decidere lo scioglimento delle camere per fini politici. <strong>Il capo dello stato infatti deve evitare che eventuali disfunzioni del sistema politico possano bloccare i meccanismi istituzionali</strong>: nel far ciò, può anche optare per opzioni che consentano la prosecuzione della legislatura, inclusi i cosiddetti<strong> "governi tecnici".</strong></p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0285_de_girolamo.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi<br><strong>De Girolamo, Lo scioglimento anticipato delle camere: una ricognizione della dottrina e della prassi</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>        <section class="blockquote">
							<p>Lo scioglimento anticipato delle camere rappresenta uno degli strumenti di moral suasion più efficaci nelle mani del capo dello stato.</p>
<p>
			        </section>
		</p>
<p>Tuttavia secondo una parte della dottrina la minaccia di scioglimento anticipato delle camere rappresenta uno degli strumenti di <em>moral suasion</em> più efficaci nelle mani del presidente della repubblica, specie quando ci si trova di fronte a situazioni politiche complesse come quella attuale. Da questo punto di vista dunque,<strong> l'istituto del semestre bianco può rappresentare un ostacolo al corretto funzionamento delle istituzioni democratiche</strong>.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.costituzionalismo.it/lo-scioglimento-anticipato-tra-difesa-della-democrazia-e-tradimenti-di-massimo-villone/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi<br><strong>Villone, Lo scioglimento anticipato tra democrazia e tradimenti</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Lo stesso presidente <strong>Mattarella</strong>, citando <a href="http://legislature.camera.it/_dati/leg04/lavori/stampati/pdf/012_001001.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antonio Segni</a>, ha sottolineato che se l'obiettivo del semestre bianco era quello di evitare che il capo dello stato possa sciogliere le camere per agevolare una sua riconferma, l'introduzione della <strong>non rieleggibilità</strong> potrebbe rappresentare una soluzione più efficace.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>[Il semestre bianco è] una disposizione che - a giudizio del presidente Segni - altera il difficile e delicato equilibrio tra poteri dello stato e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.agi.it/politica/news/2021-02-02/quirinale-mattarella-cita-segni-e-spiega-il-no-al-bis-11251269/" target="_blank">- Sergio Mattarella, 2 febbraio 2021</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Una soluzione, peraltro, che era già stata avanzata nel corso della X legislatura (proposta S.845-bis) ma che all'epoca <a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/272861.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">non venne poi portata avanti dal parlamento</a>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-semestre-bianco-del-presidente-della-repubblica/">Che cos’è il semestre bianco del presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si elegge il presidente della repubblica</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/come-si-elegge-il-presidente-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Dal Poggetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:14:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=128946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento in seduta comune a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione. Il voto è segreto e ai primi scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-si-elegge-il-presidente-della-repubblica/">Come si elegge il presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Definizione</h3>



<p>Il presidente della repubblica rappresenta la massima carica istituzionale del nostro paese. Per questo motivo, la procedura per la sua elezione è particolarmente complessa. In base all&#8217;<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 83 della costituzione</a> infatti, il capo dello stato viene eletto dal <strong>parlamento in seduta comune</strong> a cui si aggiungono <strong>3 delegati per ogni regione</strong> (scelti dai rispettivi consigli regionali), fatta eccezione per la Valle d&#8217;Aosta che ne esprime uno solo.</p>



<p>Con l&#8217;approvazione della <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">riforma costituzionale 1/2020</a> e l&#8217;inizio della nuova legislatura, le camere hanno visto ridursi il numero complessivo di parlamentari. Di conseguenza anche il consesso chiamato a eleggere il presidente della repubblica si è ridimensionato. La seconda elezione di Sergio Mattarella è stata dunque l&#8217;ultima cui hanno partecipato oltre mille tra parlamentari e delegati regionali. Quelli che in gergo giornalistico sono spesso chiamati &#8220;grandi elettori&#8221;.</p>


        <section class="dossier">
            <div>
															<p>Leggi</p>
									                <span class="read-more"><a href="https://www.openpolis.it/esercizi/il-mandato-di-sergio-mattarella-e-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica/">&#8220;Tutti gli uomini del Quirinale 2022&#8221;</a></span>
            </div>
        </section>
		


<p>Quindi, fino a eventuali ulteriori modifiche, il parlamento riunito in seduta comune per eleggere il capo dello stato è composto da <strong>400 deputati</strong>, <strong>200 senatori</strong> <strong>elettivi</strong>, i <strong>senatori a vita</strong> (attualmente 6) e <strong>58 delegati regionali</strong>.</p>


        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">664 </span>gli attuali elettori del presidente della repubblica.</p>
			        </section>
		


<p>Non è affatto detto comunque che nei prossimi anni questo numero non varierà di nuovo. Almeno parzialmente. Infatti dopo l’approvazione della&nbsp;<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">riforma costituzionale</a>&nbsp;con sui è stato tagliato il numero dei parlamentari è stata da più parti considerata necessaria l&#8217;introduzione di una serie di&nbsp;<a href="https://www.openpolis.it/perche-i-correttivi-sono-importanti-anche-per-disciplinare-i-cambi-di-gruppo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">correttivi</a>. Tra questi si trovava anche la riduzione del numero di delegati regionali da 3 a 2. Su questo tuttavia non si è fino a oggi intervenuti.</p>



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<p>L&#8217;articolo 83, che ad oggi risulta dunque immutato, disciplina anche la <strong>modalità di elezione</strong>. Ovvero a scrutinio<strong>&nbsp;segreto</strong> e con una maggioranza qualificata dei due <strong>terzi dell&#8217;assemblea</strong>. Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede a una nuova votazione. Dopo i primi tre scrutini se ancora non si riesce a eleggere un candidato, diventa sufficiente la <strong>maggioranza assoluta </strong>(la metà più uno degli aventi diritto al voto).</p>



<p>Durante la seduta comune non sono ammessi interventi volti a proporre candidature o a esprimere dichiarazioni di voto. Lo scrutinio avviene in seduta pubblica. <strong>Allo spoglio procede il presidente della camera</strong> (in quanto presidente del parlamento in seduta comune) che dà lettura di tutte le schede, tranne quelle identificabili come nulle. Per prassi si considerano &#8220;dispersi&#8221; i voti a quei candidati che raccolgano un numero di preferenze inferiore a due.</p>



<p>La seduta per l&#8217;elezione del presidente della repubblica è unica. Ciò significa che finché non viene eletto il successore al Quirinale l&#8217;assemblea non si scioglie. Ma tra una votazione e l&#8217;altra sono previste delle interruzioni. Ciò anche per favorire il dialogo tra i partecipanti al voto e trovare un<strong>&nbsp;accordo su un possibile candidato</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Dati</h3>



<p>I presidenti della repubblica sinora sono stati 12, se si considera anche il capo provvisorio dello stato Enrico De Nicola. Gli ultimi 2, Sergio Mattarella e Giorgio Napolitano, sono gli unici a essere eletti per 2 mandati. È vero che il secondo mandato di Napolitano è durato poco più di 2 anni, ma nulla lascia intendere che lo stesso debba avvenire anche per Mattarella.</p>


        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">12 </span>i presidenti della repubblica, tra cui 2 eletti anche per un secondo mandato.</p>
			        </section>
		


<p>La necessità di raggiungere una maggioranza dei due terzi ha determinato il fatto che <strong>raramente si sia riusciti a scegliere il nuovo presidente entro i primi tre scrutini</strong>. Gli unici due casi di questo tipo sono stati <strong>Francesco Cossiga</strong> (1985) e <strong>Carlo Azeglio Ciampi</strong> (1999). L&#8217;elezione più complessa è stata invece quella di <strong>Giovanni Leone</strong> (1971) che ha richiesto ben 23 votazioni.</p>


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                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-mattarella-bis-deciso-allottavo-scrutinio/">Il Mattarella bis deciso all&#8217;ottavo scrutinio</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-mattarella-bis-deciso-allottavo-scrutinio/">Numero di scrutini necessari per eleggere il presidente della repubblica</a></h3>
                                    </div>
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati presidenza della repubblica.                                                                <br>(ultimo aggiornamento: sabato 29 Gennaio 2022)
                                        </p>
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                            </div>

			


<p>A conferma di come le elezioni del 1971 siano state forse le più difficili, Giovanni Leone risulta essere anche il presidente della repubblica eletto con la maggioranza più ristretta (52%). Il presidente che ha raccolto più consensi è stato invece <strong>Sandro Pertini</strong> che nel 1978 fu eletto con l&#8217;83,6% delle preferenze ma dopo ben <strong>16 votazioni</strong>. Enrico<strong> De Nicola</strong> è stato il capo dello stato eletto con la più alta percentuale di preferenze, ma la sua elezione è avvenuta nell&#8217;ambito dell&#8217;assemblea costituente e dunque con caratteristiche del tutto diverse da quelle dei suoi successori. De Nicola poi è rimasto in carica solo per pochi mesi, fino all&#8217;elezione di <strong>Luigi Einaudi </strong>da parte del primo parlamento repubblicano.</p>


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                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/la-conferma-di-matterella-decisa-dal-77-dei-votanti/">La conferma di Matterella decisa dal 77% dei votanti</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/la-conferma-di-matterella-decisa-dal-77-dei-votanti/">Percentuale dei voti favorevoli sul totale dei presenti e votanti per l&#8217;elezione del presidente della repubblica</a></h3>
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                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati presidenza della repubblica e parlamento in seduta comune                                                                <br>(ultimo aggiornamento: sabato 29 Gennaio 2022)
                                        </p>
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						                                                <div title="Scarica dati CSV" class="opmag-chart-action-data-btn" data-param-filename="la-conferma-di-matterella-decisa-dal-77-dei-votanti"></div>
						                        
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                </div>

                            </div>

			


<p>L&#8217;elezione per il secondo mandato di Giorgio Napolitano, così come la prima elezione di Mattarella si collocano nella parte bassa della classifica. <strong>Napolitano</strong> nel 2006 fu eletto con il 54,3% dei consensi, mentre nel 2015<strong> Mattarella</strong> con il 66,8%. Diverso invece il caso della seconda elezione dell&#8217;attuale capo dello stato che, con il 77% dei voti, si posiziona al terzo posto nella storia repubblicana. Segno forse di quanto sia stato apprezzato il primo mandato.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Analisi</h3>



<p>Alcuni <a href="http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Bett/Bettinelli---Presidente-della-Repubblica.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">studiosi</a>, definiscono il ruolo del presidente della repubblica come di “<strong>estrema garanzia</strong>”. Egli infatti ha il compito di ripristinare l’ordine costituzionale violato o minacciato da indebite alterazioni. L&#8217;inquilino del Quirinale svolge quindi un fondamentale ruolo di controllo sull&#8217;operato delle altre istituzioni e di tutela nei confronti dei cittadini.</p>


        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l&#8217;unità nazionale</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-87#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Repubblica%20%C3%A8,inviare%20messaggi%20alle%20Camere%20%5Bcfr." target="_blank">&#8211; Articolo 87 costituzione</a>
									            </div>
        </section>
		

        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/linfluenza-del-quirinale-sul-processo-legislativo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L’influenza del quirinale sul processo legislativo.
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		





<p>Per svolgere questo ruolo il presidente della repubblica dispone di <strong>poteri sia formali che sostanziali</strong>. Solo per citarne alcuni, <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=130&amp;articolo_numero_articolo=92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nomina il presidente del consiglio dei ministri</a> e <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=138&amp;articolo_numero_articolo=135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">un terzo dei membri della corte costituzionale</a>. Può <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=127&amp;articolo_numero_articolo=74" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rinviare una legge alle camere</a> con messaggio motivato per chiedere una nuova deliberazione. Può inoltre <strong>rifiutarsi di firmare un <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-decreti-legge/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decreto legge</a></strong> che non presenti le caratteristiche di<strong> necessità e di urgenza</strong>. Inoltre presiede il <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-csm-consiglio-superiore-della-magistratura/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consiglio superiore della magistratura</a> e il consiglio supremo di difesa.</p>



<p>È anche per questi motivi che per l&#8217;elezione del capo dello stato è stata adottata una procedura così complessa. L&#8217;attuale assetto costituzionale tuttavia presenta alcune <strong>criticità</strong>. Con la <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">riforma</a> del 2020, come già anticipato,<strong> il numero dei parlamentari è stato ridotto mentre è rimasto invariato quello dei delegati regionali</strong> che partecipano all&#8217;elezione. Se nel parlamento che ha eletto per un secondo mandato Sergio Mattarella il &#8220;peso&#8221; dei delegati rappresentava meno del 6% dei voti, con i nuovi numeri si avvicinerebbe al 10%.</p>


        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/gli-organi-presieduti-dal-presidente-della-repubblica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli organi presieduti dal presidente della repubblica.
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		




<div id="strillo-testo-block_d7f4982a3dceac5374dff863ec743b33" class="strillo-testo">
        <section class="blockquote">
							<p>La riforma costituzionale ha determinato una sproporzione tra i parlamentari e i rappresentanti regionali.</p>
			        </section>
		</div>



<p><strong>Questo problema è stato al centro del dibattito politico per una parte della scorsa legislatura</strong>, in particolare quando si avviava a conclusione il primo mandato di Sergio Mattarella. Un&#8217;eventuale crisi di governo prima dell&#8217;inizio del semestre bianco infatti avrebbe reso la questione d&#8217;immediata attualità. Ma <strong>la nascita del governo Draghi prima e la rielezione di Mattarella poi hanno reso meno urgente la questione, di cui al momento si sente parlare ben poco.</strong></p>



<p><strong>Regole costituzionali così importanti però dovrebbero essere sempre pronte, nel caso in cui si riveli necessario farne uso.</strong> Bisognerebbe dunque evitare di ridursi all&#8217;ultimo minuto per modificarle. D&#8217;altronde esiste sempre il rischio che, in caso di necessità, non si faccia in tempo ad approvare le modifiche trovandosi così a dover utilizzare regole che non sono state il frutto di una scelta meditata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-si-elegge-il-presidente-della-repubblica/">Come si elegge il presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come funziona la messa in stato d’accusa del presidente della repubblica</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-messa-in-stato-daccusa-del-presidente-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniele De Bernardin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 14:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpolis.it/?p=25707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un iter lungo e complesso che coinvolge due principali attori: parlamento e corte costituzionale. Dal bisogno di una larga maggioranza, alle difficoltà di provare le accuse.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definizione</h3>
<p>All&#8217;interno della nostra costituzione gli articoli che riguardano il presidente della repubblica vanno dall&#8217;83 all&#8217;91. In maniera particolare quello sulla messa in stato d&#8217;accusa è il numero 90.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf" target="_blank">- Art. 90 - Costituzione Italiana</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Per assicurare una piena autonomia di azione, libera da pressioni e influenze esterne, il capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni. <strong>A questa regola generale però esistono due eccezioni, che possono dare il via all&#8217;iter per la messa in stato d&#8217;accusa del presidente della repubblica, quello che mediaticamente viene definito <em>impeachment.</em></strong></p>
<p>L&#8217;iter è molto lungo, e coinvolge numerosi attori, ed è stato stabilito a giugno del 1989, con l&#8217;approvazione da parte di entrambi i rami del &#8220;<a href="http://www.parlamento.it/parlam/bicam/14/accusa/Documenti/REGOLAMENTO%20PARLAMENTARE.pdf" target="_blank" rel="noopener">Regolamento parlamentare per i procedimenti d&#8217;accusa</a>&#8220;. Le denunce di alto tradimento o attentato alla costituzione nei confronti del presidente della repubblica vengono presentate al presidente della camera, che le trasmette ad un apposito<strong> comitato formato dai componenti della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare del senato, e da quelli della giunta per le autorizzazioni a procedere della camera.</strong> Una volta esaminata la documentazione il comitato vota a maggioranza una relazione, che poi viene presentata al parlamento in seduta comune. Oltre alla relazione approvata, è possibile presentare all&#8217;aula anche una relazione di minoranza.</p>
<p>A questo punto comincia la deliberazione dell&#8217;aula che si conclude, qualora il comitato abbia presentato una relazione che propone l&#8217;effettiva messa in stato d&#8217;accusa del presidente, con una votazione a scrutinio segreto. <strong>La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del parlamento.</strong></p>
<p><strong>In caso di approvazione l&#8217;atto viene trasmesso alla corte costituzionale, non prima dell&#8217;elezione di uno o più commissari per sostenere l&#8217;accusa.</strong> Nei giudizi d’accusa intervengono, oltre ai giudici ordinari della corte, sedici membri (i cosiddetti giudici aggregati) estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il parlamento compila ogni nove anni.</p>
<p>Dopo le apposite indagini viene formato un collegio giudicante, composto da almeno 21 giudici, in cui i giudici aggregati devono essere la maggioranza. Per ogni accusa viene formulata apposita sentenza, su cui i membri votano. Non sono ammesse astensioni, e in caso di parità prevale l&#8217;opinione favorevole all&#8217;accusato. <strong>La sentenza è irrevocabile</strong>, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova.</p>
<h3>Dati</h3>
<p>L&#8217;iter per la messa in stato d&#8217;accusa del presidente è particolarmente lungo e complesso. Proprio per questo motivo, nonostante in varie occasioni sia stato invocato l&#8217;utilizzo dello strumento, nessun presidente è stato mai &#8220;destituito&#8221;. <strong>Il primo caso risale al 1978, quando l&#8217;allora presidente Giovanni Leone</strong> fu &#8220;minacciato&#8221; di impeachment in quanto accusato di essere coinvolto nel caso Lockheed. Situazione che si risolse con le dimissioni di Leone quando il Pci annunciò di aver avviato la procedura di messa in stato d&#8217;accusa. <strong>Nel 1991 fu la volta di Francesco Cossiga</strong>, accusato da Pds, Rete e Rifondazione comunista di avere un ruolo nell&#8217;organizzazione segreta Gladio. Camera e senato però respinsero la richiesta. <strong>Nel 1993 invece fu Oscar Luigi Scalfaro</strong> al centro delle polemiche, coinvolto indirettamente nella crisi istituzionale dei fondi neri al Sisde. Nonostante le pressioni, la messa in stato d&#8217;accuso non fu mai formalizzata, e il presidente terminò regolarmente il suo mandato. <strong>Ultimo caso in ordine di tempo ha visto come protagonista Giorgio Napolitano</strong>. Nel 2014 il Movimento 5 stelle depositò una richiesta di impeachment, che non andò a buon fine, contro il capo dello stato con ben 6 capi d&#8217;imputazione: i) espropriazione della funzione legislativa del parlamento e abuso della decretazione d&#8217;urgenza, ii) riforma della costituzione e del sistema elettorale, iii) mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale, iv) la seconda elezione del presidente della Repubblica, v) improprio esercizio del potere di grazia, vi) rapporto con la magistratura: processo Stato-mafia.</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>La complessità di questo strumento è data proprio dalla specificità delle accuse che giustificherebbero un suo eventuale utilizzo. Provare l&#8217;alto tradimento, o persino l&#8217;attentato alla costituzione, è molto difficile, e soprattutto complicato.<strong> Motivi per cui la messa in stato d&#8217;accusa è diventato ormai principalmente uno strumento di pressione politica</strong>. Non solo, proprio per come è stato scritto il regolamento, e a difesa della figura del presidente della repubblica, è necessaria una maggioranza molto ampia tra le forze politiche del parlamento, una soglia ardua da raggiungere.</p>
<p>Fare un confronto tra i diversi casi elencati, specialmente quelli della prima repubblica, e l&#8217;attuale situazione politica appare problematico. <strong>Lo scontro tra Mattarella e l&#8217;accoppiata M5s-Lega rappresenta però un&#8217;anomalia rispetto agli esempi più recenti: con una messa in stato d&#8217;accusa invocata da forze politiche che avrebbero potenzialmente la maggioranza in parlamento.</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nomine del presidente della repubblica</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/le-nomine-del-presidente-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:26:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=22765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre al governo, il presidente della repubblica nomina anche 5 membri della corte costituzionale e i senatori a vita, oltre che gli alti funzionari dello stato quando previsto dalle leggi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/le-nomine-del-presidente-della-repubblica/">Le nomine del presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definizioni</h3>
<p>Nel nostro ordinamento i poteri del capo dello stato si configurano a volte come solo formali, altre volte come sostanziali, o infine come poteri complessi.</p>
<p>Tra i <strong>poteri formali</strong> del presidente della repubblica si trova la nomina di alcuni funzionari dello stato (<a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&amp;articolo_numero_articolo=87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 87 cost.</a>). Si tratta infatti di un atto <strong>sostanzialmente governativo</strong> in cui il ruolo del capo dello stato si limita alla firma dell’atto.</p>
<p>Il <strong>potere di nomina del governo</strong> è invece uno dei cosiddetti <strong>poteri complessi</strong> del presidente della repubblica. Si tratta in breve di atti su cui il presidente decide tenendo conto della volontà di altri organi costituzionali.</p>
<p>        <section class="glossary">
            <div>
                <mark>
																		Il potere di domina del presidente della repubblica può essere a seconda dei casi formale, sostanziale o complesso come nel caso della nomina del governo.</br>
											                </mark>
                <span class="read-more">Vai a <a href="https://www.openpolis.it/parole/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica-nella-nomina-del-governo/">
                "Il ruolo del presidente della repubblica nella nomina del governo"</a></span>

            </div>
        </section>
		</p>
<p>Infine ci sono i cosiddetti <strong>poteri sostanziali, cioè gli atti di competenza esclusiva del presidente,</strong> di cui fanno parte le nomine dei <strong>senatori a vita</strong> e dei <strong>giudici costituzionali</strong>.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=138&articolo_numero_articolo=135" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 135</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>La costituzione è chiara per quanto riguarda la nomina dei giudici costituzionali. Proprio perché i componenti della consulta sono eletti o nominati da tre diversi organi dello stato è pacifico che la scelta del presidente debba in questo caso essere autonoma e indipendente. Detto ciò visto il ruolo di garante delle istituzioni, di solito si considera che il presidente effettui le sue scelte in funzione di riequilibrio rispetto alle nomine degli altri organi.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2012.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi il volume della consulta<br><strong>Che cosa è la Corte Costituzionale</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Più complicato invece è il tema della <strong>nomina dei senatori a vita.</strong> Si può diventare senatori a vita in due modi, o di diritto in qualità di ex presidenti della repubblica, oppure per nomina del presidente della repubblica in carica.<strong> </strong></p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=59" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 59 comma 2</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Negli anni i vari inquilini del Quirinale hanno però inteso in maniera diversa questa prerogativa, anche perché su questo punto la costituzione (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~Art59!vig=2020-10-19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ex articolo 59</a>) poteva essere interpretata in due modi diversi. Un&#8217;incertezza che è stata però superata con la legge costituzionale <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1!vig=2022-01-17" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1/2020</a>.</p>
<h3>Dati</h3>
<p>Il problema interpretativo nasceva dal termine &#8220;può&#8221; all&#8217;interno della norma. Secondo l&#8217;interpretazione estensiva infatti il presidente poteva nominare cinque senatori a vita indipendentemente dal numero in carica in quel momento.</p>
<p>L’interpretazione più comune prevedeva invece che i senatori a vita di nomina presidenziale fossero cinque in totale e che i presidenti della repubblica si limitassero a sostituirli quando uno di questi veniva a mancare. Con la recente modifica costituzionale proprio questa interpretazione è stata formalmente inserita all&#8217;interno della carta.</p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-numero-di-senatori-a-vita-in-carica-dal-1949-a-oggi/">Il numero di senatori a vita in carica dal 1949 a oggi</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-numero-di-senatori-a-vita-in-carica-dal-1949-a-oggi/">I senatori a vita di nomina presidenziale e i presidenti emeriti della repubblica in carica al 31 dicembre di ciascun anno</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-0">
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati del <a href="https://www.senato.it/leg/ElencoSenatoriAVita/SenatoriAVita.html" target="_blank" rel="noopener">senato della repubblica</a>                                                                <br>(ultimo aggiornamento: lunedì 6 Dicembre 2021)
                                        </p>
                </div>
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                            <p><label for="embed-chart-171056"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p>Einaudi, primo capo dello stato, nominò ben otto senatori a vita ma rispettando il principio per cui non dovessero essere più di cinque alla volta. Negli anni successivi i vari presidenti della repubblica continuarono a interpretare la norma in termini restrittivi fino all'arrivo al Quirinale del presidente Pertini.</p>
<p><strong>Sia Pertini che Cossiga infatti interpretarono la norma in maniera estensiva,</strong> nominando cinque senatori a vita ciascuno, indipendentemente dal loro numero complessivo.</p>
<p>Questa interpretazione durò quindi per due mandati presidenziali consecutivi, e sarebbe potuta diventare dominante se non fosse stata smentita da Scalfaro. Quando questi venne eletto capo dello stato trovò già nove senatori a vita di nomina presidenziale in carica e, forse per ripristinare la consuetudine precedente, decise di non nominarne nessuno.</p>
<p>Anche Ciampi e Napolitano hanno nominato cinque senatori ciascuno, senza comunque superare il massimo di cinque in carica contemporaneamente. Mattarella invece ha nominato solo Liliana Segre. La decisione di modificare l'articolo 59 della costituzione è probabilmente legata alla parte più nota della riforma costituzionale introdotta nel 2020, ovvero la riduzione del numero di parlamentari. Con meno senatori elettivi infatti, cresce proporzionalmente il peso dei senatori a vita. Con questa modifica dunque si è voluto evitare che un ritorno all'interpretazione estensiva della norma sbilanciasse eccessivamente gli equilibri interni al senato.</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>Come abbiamo visto dunque sono molte le nomine in cui è coinvolto in misura diversa il capo dello stato. In ogni caso sono sempre due gli elementi da tenere a mente, la cui importanza varia a seconda del tipo di nomina. Da un lato infatti il presidente deve sempre tenere in considerazione gli equilibri presenti nel paese. Dall'altro però gli altri attori istituzionali devono comunque tenere in considerazione il peso morale delle posizioni espresse dal capo dello stato.</p>
<p>Per quanto riguarda le nomine sostanzialmente presidenziali (giudici costituzionali e senatori a vita) questo vuol dire ad esempio che il presidente ha il diritto di compiere la propria scelta in modo autonomo, ma nel farlo dovrà valutare gli effetti politico istituzionali che le nomine produrranno.</p>
<p>Di converso rispetto alle nomine solo formalmente presidenziali (gli alti funzionari dello stato) è utile ricordare come la stessa <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&amp;numero=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">corte costituzionale</a> abbia riconosciuto al capo dello stato il cosiddetto “potere di persuasione”, o <em>moral suasion</em>. Si tratta della funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi. È  bene tenere a mente dunque l'influenza che il Quirinale esercita sugli altri poteri dello stato, anche per quanto riguarda nomine che in termini sostanziali competono ad altri organi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/le-nomine-del-presidente-della-repubblica/">Le nomine del presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli organi presieduti dal presidente della repubblica</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/gli-organi-presieduti-dal-presidente-della-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:25:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=22910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il capo dello stato presiede il consiglio superiore della magistratura e il consiglio supremo di difesa, due organi di rilievo costituzionale di fondamentale importanza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/gli-organi-presieduti-dal-presidente-della-repubblica/">Gli organi presieduti dal presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diversamente da quanto accade nei paesi con forme di governo presidenziali, in Italia il capo dello stato non è il capo del governo. Infatti <strong>nel nostro ordinamento il presidente non è il vertice del potere esecutivo ma dello stato nel suo complesso</strong>. Al contrario che in altri paesi dove vige un sistema parlamentare però il presidente della repubblica italiana mantiene alcuni poteri piuttosto rilevanti.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/glossari/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il presidente della repubblica<br><strong>Leggi i nostri glossari</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>La costituzione infatti prevede che eserciti anche dei poteri sostanziali (come quello di nominare una parte dei giudici costituzionali e dei senatori a vita, o quello di emanare provvedimenti di grazia), alcune <a href="https://archivio.quirinale.it/aspr/atti#n" target="_blank" rel="noopener noreferrer">competenze complesse</a> (come la <a href="https://www.openpolis.it/parole/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica-nella-nomina-del-governo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nomina dei governi</a>), in cui è previsto il concorso di altri organi costituzionali, e una più generale attività di <em>moral suasion</em>. Con questo termine inglese si intende quello che la corte costituzionale (<a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&amp;numero=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sentenza 1/2013</a>) ha definito “potere di persuasione”, <a href="https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892179479.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ovvero</a> <strong>la funzione di moderare, persuadere e stimolare gli altri poteri costituzionali, al fine di garantire l’equilibrio fra gli stessi.</strong></p>
<p><strong>È in questo quadro quindi che va letto il compito, attribuito al capo dello stato dalla costituzione, di presiedere il consiglio superiore della magistratura (Csm) e il consiglio supremo di difesa.</strong></p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l&#8217;unità nazionale. [&#8230;]<br />
9. [&#8230;] presiede il Consiglio supremo di difesa [&#8230;].<br />
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&amp;articolo_numero_articolo=87" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 87</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<h3>Il consiglio superiore della magistratura</h3>
<p>Il consiglio superiore della magistratura è <strong>l&#8217;organo di autogoverno dell&#8217;autorità giudiziaria</strong>. Se al Csm è attribuita l&#8217;amministrazione della giustizia, è al <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-organizzato-il-ministero-della-giustizia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministero della giustizia</a> che spetta l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi (<a href="https://www.senato.it/1025?sezione=134&amp;articolo_numero_articolo=110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 110 della costituzione</a>).</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.csm.it//" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Consulta il sito del<br />
<br><strong>Csm</strong></a>.</p>
        </section>
		<br />
        <section class="glossary">
            <div>
                <mark>
																		La giurisdizione strettamente intesa spetta esclusivamente alla magistratura, la gestione dei servizi relativi alla giustizia spetta al ministero, mentre l’amministrazione della giurisdizione spetta al Csm.</br>
											                </mark>
                <span class="read-more">Vai a <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-csm-consiglio-superiore-della-magistratura/">
                "Che cos’è il Csm, consiglio superiore della magistratura"</a></span>

            </div>
        </section>
		</p>
<p>Visto che il presidente della repubblica non rappresenta né il vertice del potere esecutivo né tanto meno di quello legislativo potrebbe sorprendere che la costituzione gli attribuisca la presidenza del Csm.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-104" target="_blank">- Costituzione italiana, articolo 104 comma 2</a>
									            </div>
        </section>
		<br />
        <section class="download">
            <div class="dw-content">
				                    <div class="intro"><p>Il consiglio superiore della magistratura e gli altri poteri dello stato.</p>
<p></p></div>
								                    <div class="files"><p><a href="https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0010_salazar.pdf" target="_blank" rel="noopener">Forum Costituzionale</a></p></div>
				            </div>
        </section>
		</p>
<p>In realtà <strong>la presidenza del capo dello stato ha la funzione di garantire dal &#8220;triplice rischio della dipendenza dell’ordine giudiziario dall’esecutivo, del controllo partitico-parlamentare sui giudici, e della gestione separata e corporativa dell’autogoverno dei giudici&#8221;</strong>.</p>
<p>La <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195!vig=2021-11-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge 195 del 1958</a> stabilisce alcuni compiti del presidente in seno al Csm. Tra questi il fatto che i provvedimenti assunti nell’esercizio della funzione di “amministrazione della giurisdizione” siano deliberati con decreto del presidente della repubblica e il potere del presidente di sciogliere il consiglio nel caso ne sia impossibile il funzionamento.</p>
<p><a href="https://www.senato.it/1025?sezione=134&amp;articolo_numero_articolo=104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L&#8217;articolo 104 della costituzione</a> disciplina a grandi linee la composizione del consiglio. A parte il ruolo del presidente della repubblica questo articolo stabilisce che siano <strong>componenti di diritto del consiglio anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione</strong>. Ci sono poi 24 membri elettivi (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge n. 195/1958</a>) eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari (componenti togati), e per un terzo dal parlamento in seduta comune (componenti laici). I membri elettivi durano in carica 4 anni e non possono essere rieletti immediatamente.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/come-affrontare-la-riforma-del-csm-dati-alla-mano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Come affrontare la riforma del Csm, dati alla mano<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		<br />
            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/1-3-dei-membri-del-csm-viene-eletto-dalla-politica/">1/3 dei membri del Csm viene eletto dalla politica</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/1-3-dei-membri-del-csm-viene-eletto-dalla-politica/">Composizione del Csm in base alla modalità di elezione</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-1">
                    <div id="chart_79559_tab1" role="tab" aria-controls="chart_79559_tabpanel1"
                         class="tabButton tabButton-1" option="a" selected>GRAFICO</div>
                    <div id="chart_79559_tabpanel1" role="tabpanel" class="tabContent tabContent-1 tabChart"
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                        <amp-iframe src="https://embed.openpolis.it/numeri/1-3-dei-membri-del-csm-viene-eletto-dalla-politica/?opmag-charts-bare-view" width="1010" height="732" layout="responsive" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-modals allow-forms allow-downloads" allowfullscreen resizable frameborder="0" class="custom-loader opmag-chart opmag-chart-iframe"><amp-img width="1010" height="732" layout="fixed" src="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/06/csm1.png" placeholder ></amp-img><div overflow tabindex=0 role=button aria-label="Visualizza">Visualizza</div></amp-iframe>                        <div class="opmag-chart-action-link-btn"><a href="https://www.openpolis.it/numeri/1-3-dei-membri-del-csm-viene-eletto-dalla-politica/">1/3 dei membri del Csm viene eletto dalla politica - Composizione del Csm in base alla modalità di elezione</a></div>
                    </div>
			        			                                <div id="chart_79559_tab3" role="tab"  aria-controls="chart_79559_tabpanel3"
                             class="tabButton tabButton-3" option="c">DA SAPERE</div>
                        <div id="chart_79559_tabpanel3" role="tabpanel" class="tabContent tabContent-3"
                             aria-labelledby="chart_79559_tab3"><p>Per <strong>giudici di merito</strong> si intendono quei magistrati che si esprimono sui fatti concreti che vengono loro sottoposti (quelli operanti nei tribunati di primo grado e nelle corti d&#8217;appello).<br />
Per <strong>giudici di legittimità</strong> si intendono invece i magistrati che limitano la loro valutazioni alle questioni procedurali e di diritto (i giudici della cassazione).<br />
I 3 <strong>membri di diritto del Csm</strong> sono il presidente della repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.</p>
</div>
			                        </amp-selector>
                <div class="opmag-chart-source">
                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis in base alla legge 44/2002                                                                <br>(ultimo aggiornamento: giovedì 4 Giugno 2020)
                                        </p>
                </div>
                <div class="opmag-chart-actions">
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	                                            <a title="Scarica immagine" class="opmag-chart-action-image-btn" href="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2020/06/csm1.png" target="_blank" download></a>
						                                                
	                                        </div>
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                        <div>
                            <p><label for="embed-chart-79559"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-79559" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
                                      readonly="readonly">&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;732&quot; frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;https://embed.openpolis.it/numeri/1-3-dei-membri-del-csm-viene-eletto-dalla-politica/?opmag-charts-bare-view&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;                                      &lt;script&gt;function op_rcvMsg(e){if(&quot;embed-size&quot;===e.data.type&amp;&amp;e.data.height)for(var t=document.getElementsByTagName(&quot;iframe&quot;),a=0;a&lt;t.length;a++)if(t[a].contentWindow===e.source){t[a].height=e.data.height;break}}window.addEventListener(&quot;message&quot;,op_rcvMsg,0);&lt;/script&gt;                            </textarea>
                        </div>

                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p>Visto che a presiedere l'organo è il capo dello stato la costituzione prevede che il consiglio elegga un vicepresidente. Questo deve essere scelto tra i componenti laici, esercita tutte le funzioni che il presidente gli attribuisce e lo sostituisce in caso di impedimento. Il vicepresidente inoltre presiede il comitato di presidenza del Csm che oltre a lui è composto dal procuratore e dal presidente della corte di cassazione.</p>
<h3>Il consiglio supremo di difesa</h3>
<p>Il capo dello stato inoltre <strong>presiede il consiglio supremo di difesa,</strong> l'organo preposto all’esame dei problemi generali relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>[Il presidente della repubblica] Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&amp;articolo_numero_articolo=87" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 87 comma 9</a>
									            </div>
        </section>
		<br />
        <section class="download">
            <div class="dw-content">
				                    <div class="intro"><p>Il Presidente e le Forze Armate.</p>
<p></p></div>
								                    <div class="files"><p><a href="https://www.affarinternazionali.it/2011/09/il-presidente-e-le-forze-armate/" target="_blank" rel="noopener">Istituto affari internazionali</a></p></div>
				            </div>
        </section>
		</p>
<p>È interessante notare come la costituzione non si limiti ad attribuirgli questo ruolo. La disposizione infatti si spinge oltre conferendogli il comando delle forze armate e il compito di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle camere. Ovviamente la catena di comando nel settore delle forze armate è articolata e complessa ed è al governo che spetta l'effettivo comando. Tuttavia si può dire che <strong>il capo dello stato ha comunque un ruolo fondamentale in termini di coordinamento e di garanzia.</strong></p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Sull'effettivo comando delle Forze Armate [...] la dottrina [...] riconosce comunque come il comando costituzionalmente conferito al Presidente della Repubblica non possa avere un carattere puramente cerimoniale e simbolico, anche in funzione del fondamentale ruolo di controllo e garanzia, riconosciuto al Capo dello Stato, dell'impiego delle Forze Armate.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20060816165432.pdf" target="_blank">- Libro bianco della difesa. 2002</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>È in questa sede infatti che il presidente della repubblica viene informato sulle questioni di sicurezza e difesa dai vari organi dello stato, in modo da poter esercitare le sue funzioni di garanzia e controllo. Inoltre questa è la sede in cui i vari organi si coordinano dando una linea coerente alla politica di sicurezza.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="http://www.quirinale.it/qrnw/attivita/csd/csd.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La pagina del consiglio supremo di difesa sul sito del&nbsp;Quirinale
</a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Oltre al presidente della repubblica, che lo presiede, il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66!vig=2021-11-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D.Lgs. 66/2010</a> stabilisce che fanno parte dell'organo il <strong>presidente del consiglio</strong> e i <strong>ministri degli esteri</strong>, della <strong>difesa</strong>, dell'<strong>interno</strong>, delle <strong>finanze</strong> e dello <strong>sviluppo economico</strong> oltre che il <strong>capo di stato maggiore della difesa</strong> e il <strong>segretario del consiglio</strong> supremo stesso. Per prassi partecipano anche il <strong>sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio </strong>e il <strong>segretario generale del Quirinale.</strong></p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa/">La composizione del consiglio supremo di difesa</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa/">Com'è composto l'organo di rilievo costituzionale preposto all’esame dei problemi generali relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-0">
                    <div id="chart_169174_tab1" role="tab" aria-controls="chart_169174_tabpanel1"
                         class="tabButton tabButton-1" option="a" selected>GRAFICO</div>
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                        <amp-iframe src="https://embed.openpolis.it/numeri/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa/?opmag-charts-bare-view" width="1010" height="569" layout="responsive" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-modals allow-forms allow-downloads" allowfullscreen resizable frameborder="0" class="custom-loader opmag-chart opmag-chart-iframe"><amp-img width="1010" height="569" layout="fixed" src="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/12/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa.png" placeholder ></amp-img><div overflow tabindex=0 role=button aria-label="Visualizza">Visualizza</div></amp-iframe>                        <div class="opmag-chart-action-link-btn"><a href="https://www.openpolis.it/numeri/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa/">La composizione del consiglio supremo di difesa - Com'è composto l'organo di rilievo costituzionale preposto all’esame dei problemi generali relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale</a></div>
                    </div>
			        			                        </amp-selector>
                <div class="opmag-chart-source">
                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>openpolis                                                                <br>(ultimo aggiornamento: martedì 23 Novembre 2021)
                                        </p>
                </div>
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	                                            <a title="Scarica immagine" class="opmag-chart-action-image-btn" href="https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/12/la-composizione-del-consiglio-supremo-di-difesa.png" target="_blank" download></a>
						                                                
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                            <p><label for="embed-chart-169174"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-169174" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p>La legge inoltre attribuisce al presidente alcuni compiti specifici. Tra questi quello di convocare riunioni straordinarie, oltre alle due previste annualmente, e d'invitarvi, se ne ravvisi la necessità, anche ministri o i capi di stato maggiore che non fanno parte di diritto del consiglio.</p>
<p>Infine è utile ricordare che le <strong>nomine delle alte cariche miliari</strong> sono attribuite con decreto del presidente della repubblica e che <strong>il segretario del consiglio è nominato</strong> dal consiglio stesso <strong>su proposta del presidente</strong> della repubblica. Un elemento importante anche considerando che questa figura svolge il compito aggiuntivo di <strong>consigliere per gli affari militari</strong> del presidente della repubblica, e fa quindi parte del <a href="https://www.openpolis.it/i-collaboratori-di-mattarella-nel-corso-dei-suoi-sette-anni-di-mandato/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">segretariato generale</a> del Quirinale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/gli-organi-presieduti-dal-presidente-della-repubblica/">Gli organi presieduti dal presidente della repubblica</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi può sciogliere le camere</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/chi-puo-sciogliere-le-camere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 10:24:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=22718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il potere di sciogliere il parlamento appartiene al presidente della repubblica, ma di solito la decisione di tornare alle elezioni nasce dal governo o dalle forze parlamentari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/chi-puo-sciogliere-le-camere/">Chi può sciogliere le camere</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definizioni</h3>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=60" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 60</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Le camere restano in carica di norma cinque anni, tuttavia in alcuni casi possono essere sciolte anticipatamente. Nei primi anni la costituzione prevedeva che i senatori restassero in carica per 6 anni, tuttavia nelle prime tre legislature il senato è sempre stato sciolto anticipatamente, facendo sostanzialmente combaciare la durata delle due camere, e poi nel 1963 una <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2!vig=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">riforma costituzionale</a> è intervenuta a uniformare i tempi del senato a quelli della camera.</p>
<p>Il potere di sciogliere le camere spetta al presidente della repubblica, ma <strong>è discusso se si tratti di un potere solo formalmente o anche sostanzialmente presidenziale</strong>.</p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il Presidente della Repubblica puo`, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.<br />
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.senato.it/1025?sezione=128&amp;articolo_numero_articolo=88" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 88</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p><strong>Il divieto di scioglierle nel cosiddetto semestre bianco, </strong>contenuto nel<strong> </strong>secondo comma dell&#8217;articolo 88 della costituzione, lascia intendere che quello di sciogliere le camere sia un potere sostanziale del capo dello stato. Si tratta cioè di impedire che un presidente della repubblica che voglia essere rieletto per un secondo mandato, sciolga le camere nella speranza che le elezioni portino a una composizione parlamentare favorevole alla sua rielezione. Bilanciare il potere di nomina con una limitazione come questa non avrebbe avuto senso se non si fosse considerato che il presidente può effettivamente disporre di questo potere.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17578&dpath=document&dfile=15022011152020.pdf&content=Il+potere+di+scioglimento:+formalmente+presidenziale,+sostanzialmente+governativo+-+stato+-+dottrina+-+" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi l&#8217;approfondimento di<br />
<br><strong>Federalismi.it</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Allo stesso tempo, vista la forma di governo parlamentare, <strong>è difficile pensare che il presidente della repubblica possa usare questo strumento per perseguire una sua agenda politica</strong>. Peraltro come tutti gli altri atti presidenziali anche questo deve essere controfirmato, in questo caso dal presidente del consiglio.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0285_de_girolamo.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Leggi l&#8217;approfondimento del<br><strong>Forum di quaderni costituzionali</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Più convincente sembra la tesi secondo cui si tratta di un <strong>potere complesso,</strong> su cui pesano, a seconda del contesto, altri poteri costituzionali. Infatti lo scioglimento anticipato è quasi sempre stato &#8220;funzionale&#8221; ovvero dovuto all&#8217;impossibilità di trovare una <a href="https://www.openpolis.it/quale-maggioranza-nasce-governo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maggioranza parlamentare</a>.</p>
<p>Anche rispetto allo <strong>&#8220;scioglimento funzionale&#8221;</strong> però il ruolo del capo dello stato è cambiato nel tempo. Infatti all&#8217;inizio della <strong>prima repubblica</strong> quando ci si trovava di fronte a uno stallo in parlamento, <strong>il presidente si limitava sostanzialmente a prendere atto della situazione</strong> e ad accogliere la richiesta del governo di sciogliere le camere. Negli anni però il capo dello stato ha assunto un ruolo più centrale in questa materia arrivando al suo massimo con la presidenza <strong>Scalfaro, che nel 1994 sciolse le camere di sua iniziativa</strong> se pur con l&#8217;assenso del governo. Questo rimane però un caso singolo che negli anni successivi non si è ripetuto.</p>
<h3>Dati</h3>
<p>Su 17 legislature, quelle durate (considerevolmente) meno di 5 anni (60 mesi) sono state 8, ovvero quasi la metà. Questo non deve però far pensare che dopo una crisi di governo si vada più o meno automaticamente alle elezioni, anzi. <strong>Negli oltre 70 anni dall&#8217;entrata in vigore della costituzione e attraverso 18 legislature l&#8217;italia ha avuto ben 63 governi</strong> ovvero quasi un governo l&#8217;anno, con una media di 3,5 governi a legislatura.</p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/quanto-durano-le-legislature/">Quanto durano le legislature</a></h2>
                    	                                </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-2">
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                             class="tabButton tabButton-2" option="b">DESCRIZIONE</div>
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                             aria-labelledby="chart_22721_tab2"><p>Su 17 legislature arrivate a conclusione 8, quasi la metà, sono durate considerevolmente meno dei 5 anni previsti dalla costituzione. Non è mai capitato però che il parlamento venisse sciolto subito dopo le elezioni per l&#8217;impossibilità di trovare una maggioranza.</p>
</div>
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                             class="tabButton tabButton-3" option="c">DA SAPERE</div>
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                             aria-labelledby="chart_22721_tab3"><p>Le legislature durano di norma 5 anni. Tuttavia può capitare che le camere vengano sciolte anticipatamente. La costituzione affida questo potere al presidente della repubblica che però lo esercita di norma solo quando le camere si trovano nell&#8217;impossibilità di formare una maggioranza.</p>
</div>
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                <div class="opmag-chart-source">
                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong><a href="http://www.senato.it/sitostorico/home" target="_blank" rel="noopener">Senato della repubblica</a>                                                                <br>(ultimo aggiornamento: venerdì 2 Marzo 2018)
                                        </p>
                </div>
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>Come abbiamo visto, a parte il caso Scalfaro, il presidente della repubblica ha sempre esercitato questo potere in risposta a uno stallo parlamentare. Tuttavia il ruolo del presidente è stato diverso nei vari contesti storici.</p>
<p>Soprattutto con la fine della prima repubblica e l'indebolimento dei partiti, la figura del presidente ha assunto maggior rilievo. Comunque <strong>più che sciogliere anticipatamente le camere il ruolo del presidente si è giocato sulla decisione di non scioglierle</strong>, tentando piuttosto di risolvere l'<em>empasse</em> parlamentare favorendo un accordo tra i partiti, magari proponendo figure indipendenti alla guida del governo.</p>
<p>        <section class="glossary">
            <div>
                <mark>
																		Per evitare lo scioglimento anticipato delle camere il capo dello stato in alcune occasioni ha trovato delle figure indipendenti in grado di raccogliere una maggioranza parlamentare</br>
											                </mark>
                <span class="read-more">Vai a <a href="https://www.openpolis.it/parole/quale-il-ruolo-del-presidente-della-repubblica-nella-nomina-del-governo/">
                "Il ruolo del presidente della repubblica nella nomina del governo"</a></span>

            </div>
        </section>
		</p>
<p>Questa ipotesi venne tentata per la prima volta dal presidente Pertini, contrario allo scioglimento anticipato delle camere. I suoi sforzi comunque non andarono a buon fine, e nel 1979 le camere furono sciolte in anticipo. Come casi opposti possono essere considerati quelli della nomina a presidente del Consiglio di Ciampi, Dini e da ultimo di Monti. È bene ricordare comunque che se il parlamento non avesse votato la fiducia a questi governi difficilmente il presidente avrebbe potuto fare altro che prendere atto della situazione e sciogliere le camere.</p>
<p>Dunque il capo dello stato non può usare questo potere per perseguire una sua agenda politica e, nella prassi, lo ha sempre esercitato in negativo, ovvero rifiutandosi di sciogliere le camere. Tuttavia se si verificasse una situazione di stallo istituzionale, in cui per qualche ragione l'iniziativa di tornare alle urne non dovesse arrivare da altre istituzioni, <strong>nulla toglie che il presidente possa assumere la decisione in autonomia</strong>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/chi-puo-sciogliere-le-camere/">Chi può sciogliere le camere</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
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