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	<title>Federalismo fiscale Archivi - Openpolis</title>
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		<title>Che cosa sono i Lep, livelli essenziali delle prestazioni</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-lep-livelli-essenziali-delle-prestazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luca giunti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:00:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=159193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tratta dei servizi essenziali che, essendo connessi a diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dalla riforma del 2001 sono previsti dalla costituzione, che assegna allo stato il compito di definirli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-lep-livelli-essenziali-delle-prestazioni/">Che cosa sono i Lep, livelli essenziali delle prestazioni</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content_block" id="custom_post_widget-159871"><div class="dossier-partner mb-40">
<p>Partner</p>
<hr />
<p><a href="https://www.sose.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><amp-img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2021/08/Logo_Sose_-e1630485302898.png" alt="" width="144" height="43"  layout="fixed" ></amp-img></a></p>
</div>
</div>
<h3>Definizione</h3>
<p>I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere <strong>garantiti in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale</strong>. Questo perché riguardano <strong>diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini</strong>.</p>
<p>La <strong>definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti</strong>. Per fare un esempio, la presenza dell’anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani è (con le dovute cautele) assimilabile un livello essenziale delle prestazioni. Si tratta infatti di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza e quindi non sarebbe accettabile se in alcuni territori non venisse erogato.</p>
<p><strong>Esistono quindi una serie di ambiti in cui<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127!vig=" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> la legge dello stato</a> nel corso dei decenni ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti</strong> e questi sono tenuti a garantire il servizio.</p>
<p><strong>In una serie di altri settori invece non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire</strong>. Sono i servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi). La costituzione affida allo stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i Lep:</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (&#8230;) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 117 c. 2, lett. m</a>
									            </div>
        </section>
		
        <section class="blockquote">
							<p>I Lep, pur previsti dalla costituzione, non sono stati ancora definiti.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>Al netto di quelli già impliciti nelle normative vigenti, <strong>sono ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti</strong>, dai servizi sociali al trasporto locale. Ciò rappresenta una questione istituzionale di primaria importanza, perché significa che il dettato costituzionale resta inattuato su un punto dirimente. Il motivo, come approfondiremo, è che <strong>dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni consegue necessariamente un aggravio di spesa per le casse dello stato</strong>.</p>
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					Povertà educativa                </label>
				                <p>Presenza e qualità dei servizi nei comuni su scuola, cultura, sport e servizi sociali.</p>
            </div>
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					Governo e Parlamento                </label>
				                <p>Covid, leggi, attuazioni, voti rilevanti, cambi di gruppo, assenze e presenze.</p>
            </div>
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					Pnrr                </label>
				                <p>Approvazione e attuazione delle riforme, allocazione e avanzamento degli investimenti.</p>
            </div>
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					Abruzzo                </label>
				                    <i class="fs-15"> - Ogni mese</i>
				                <p>Osservatorio basato sui dati dedicato alla regione Abruzzo.</p>
            </div>
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</div>
<p>Come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale (<a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-05-06&amp;atto.codiceRedazionale=009G0053&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.861907097577749&amp;title=lbl.dettaglioAtto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">42/2009</a>), c&#8217;è infatti un <strong>rapporto diretto tra la definizione dei Lep e la determinazione di costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali</strong>.</p>
        <section class="blockquote">
							<p>Definire i Lep significa stabilire quali servizi e prestazioni devono essere offerte in tutto il paese, per garantire i diritti sociali e civili dei cittadini.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>In concreto, significa che <strong>se lo stato definisce un livello essenziale delle prestazioni, poi deve anche garantire a comuni, province, città metropolitane e regioni le risorse sufficienti per poterli erogare</strong>. In particolare a quelli meno dotati di risorse (ad esempio perché con bassa capacità fiscale).</p>
<p>Altrimenti solo i comuni con maggiori risorse proprie potrebbero essere in grado di garantire i servizi previsti dai Lep, entrando di fatto contraddizione con il dettato costituzionale.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.<br />
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 3</a>
									            </div>
        </section>
		
<h3>Dati</h3>
<p>La definizione dei Lep rappresenta quindi una <strong>partita cruciale per il nostro paese e per i cittadini, perché risponde a 2 esigenze fondamentali:</strong></p>
<ol>
<li>individuare, per ciascuna materia (salute, istruzione, assistenza sociale, trasporti), uno <strong>standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale</strong>;</li>
<li>dove necessario, <strong>garantire a comuni, province, città metropolitane e regioni le risorse necessarie per erogare i servizi oggetto di Lep</strong>.</li>
</ol>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">2 </span>le esigenze a cui rispondono i Lep: fissare uno standard adeguato e garantire le risorse per raggiungerlo.</p>
			        </section>
		
<p>A ciò si aggiunga che <strong>anche da un punto di vista metodologico non è affatto semplice tradurre i diritti civili e sociali da garantire ai cittadini in indicatori e livelli di prestazioni effettivamente misurabili</strong>.</p>
<p>Si tratta infatti di un processo che comporta una serie di passaggi non banali:</p>
<ol>
<li><strong>mappatura dei servizi</strong> erogati sul territorio da ciascun ente;</li>
<li>identificazione dei <strong>servizi in cui è necessaria la determinazione dei Lep</strong>;</li>
<li><strong>valutazione dei livelli di spesa e dei servizi erogati</strong> per i settori interessati dai Lep;</li>
<li><strong>determinazione dei costi e dei fabbisogni standard</strong>, in modo da stabilire se le risorse a disposizione dell&#8217;ente sono sufficienti per erogare il servizio in questione. In caso contrario, per calcolare a quanto ammontino le risorse aggiuntive.</li>
</ol>
<p>Il punto chiave è che <strong>per lo stato non basta stabilire delle soglie adeguate sui servizi</strong> (ad esempio, se parliamo di servizi prima infanzia, il numero di posti offerti ogni 100 bambini residenti). Deve <strong>anche verificare che le risorse a disposizione degli enti siano sufficienti, e in caso contrario riconoscerne di aggiuntive</strong>. Introdurre i Lep è infatti necessario anche per garantire l’offerta di un adeguato livello di servizi.</p>
<p>Ciò ha evidentemente un costo: si pensi ai <strong>servizi con maggiore disomogeneità sul territorio nazionale</strong>, come gli asili nido e i servizi socio-educativi per la prima infanzia.</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">89,6% </span>i comuni dell&#8217;Emilia Romagna che offrono servizi prima infanzia nel 2020. In Calabria nello stesso anno sono il 19,3%.</p>
			        </section>
		
<p>La <strong>diffusione del servizio comune per comune è fortemente eterogenea</strong>, come è visibile anche dalla mappa. In base ai dati Istat relativi al 2020, vi sono infatti comuni che superano ampiamente i 50 posti ogni 100 bambini. Altri invece dove il servizio non è presente o molto più limitato.</p>
            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/offerta-di-posti-nido-ancora-limitata-nelle-aree-interne-e-nel-mezzogiorno/">Offerta di posti nido ancora limitata nelle aree interne e nel mezzogiorno</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/offerta-di-posti-nido-ancora-limitata-nelle-aree-interne-e-nel-mezzogiorno/">Posti in asili nido e servizi prima infanzia per 100 residenti 0-2 anni nei comuni italiani (2020)</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-1">
                    <div id="chart_203204_tab1" role="tab" aria-controls="chart_203204_tabpanel1"
                         class="tabButton tabButton-1" option="a" selected>GRAFICO</div>
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                    </div>
			        			                                <div id="chart_203204_tab3" role="tab"  aria-controls="chart_203204_tabpanel3"
                             class="tabButton tabButton-3" option="c">DA SAPERE</div>
                        <div id="chart_203204_tabpanel3" role="tabpanel" class="tabContent tabContent-3"
                             aria-labelledby="chart_203204_tab3"><p>Il dato misura l’offerta di asili nido e di servizi integrativi per la prima infanzia, nel settore pubblico e in quello privato.</p>
<p>A causa della natura associativa del fenomeno, come specificato nei metadati di Istat, la disaggregazione dei dati a livello comunale ha richiesto l’introduzione di una componente di stima. Va inoltre osservato che vi sono forme di associazione, meno strutturate, che non sono rappresentate dai dati a livello comunale.</p>
</div>
			                        </amp-selector>
                <div class="opmag-chart-source">
                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis - Con i Bambini su dati Istat                                                                <br>(ultimo aggiornamento: giovedì 14 Luglio 2022)
                                        </p>
                </div>
                <div class="opmag-chart-actions">
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			
        <section class="blockquote">
							<p>Un primo passo verso i Lep è rappresentato dagli obiettivi di servizio.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>Questo caso esemplifica bene come l'<strong>individuazione di un Lep da garantire sull'intero territorio nazionale implichi la necessità di ridurre i divari sul territorio. Con risorse aggiuntive da riconoscere da parte dello stato.</strong></p>
<p>Anche se ancora i Lep non sono stati definiti, è per colmare questo tipo di divari che, nel 2019, è stata realizzata una prima normalizzazione e nel 2021, sono stati introdotti gli obiettivi di servizio (Os).  Se in passato poteva capitare che un comune si vedesse riconosciuto un fabbisogno pari a 0, ad esempio sui servizi prima infanzia, adesso, grazie alle revisioni metodologiche approvate dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, tutti i comuni si vedono riconosciuti dei livelli di copertura minimi. Dapprima sugli asili nido, poi sui servizi sociali comunali (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legge di bilancio 2021, art. 1 commi 791 e 792</a>). Successivamente, con la legge di bilancio per il 2022 (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234" target="_blank" rel="noopener">legge 234/2021, art. 1 comma 174</a>), sono state stanziate le risorse per consentire l'istituzione dell'obiettivo di servizio sul trasporto scolastico per gli alunni con disabilità.</p>
<p>In tutti i casi citati, si tratta di un <a href="https://www.opencivitas.it/sites/default/files/Allegati/SOSE_FPA_Audizione%20Commissione%20parlamentare%20Federalismo%20Fiscale_2022_07_06.pdf#29" target="_blank" rel="noopener">percorso di avvicinamento</a> ai livelli essenziali delle prestazioni, in modo da arrivare a questo traguardo avendo già fissato<strong> un livello minimo che tutti i comuni dovrebbero conseguire nell'erogazione di un servizio</strong>. Per raggiungerlo, il <strong>fondo di solidarietà comunale è stato incrementato di conseguenza</strong> (in particolare con il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234" target="_blank" rel="noopener">comma 172 art. 1 della legge 234/2021</a>). Da ultimo su questo fondo è intervenuta anche la legge di bilancio 2023 (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197" target="_blank" rel="noopener">legge 197/2022, art. 1 comma 774</a>).</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0517300100010110001&amp;dgu=2021-09-01&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-01&amp;art.codiceRedazionale=21A05173&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il decreto per gli obiettivi di servizio 2021 sulla funzione sociale<br />
<br><strong>Consulta</strong></a>.</p>
        </section>
		
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">1,1 miliardi € </span>annui di incremento del Fsc a decorrere dall'anno 2027 per il potenziamento degli asili nido. Tra 2023 e 2026 l'incremento sarà in media di quasi 300 milioni all'anno.</p>
			        </section>
		
<h3>Analisi</h3>
<p>A oggi, la <strong>definizione dei Lep resta uno degli aspetti più rilevanti che mancano per l'attuazione del federalismo fiscale</strong>. Un'urgenza rilevata anche nel corso del monitoraggio sull'attuazione della legge sul federalismo fiscale, in sede parlamentare.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Il mancato esercizio del potere di delegazione legislativa e dei decreti legislativi ha riguardato alcuni importantissimi settori: la definizione dei Lep per i beni e servizi pubblici comunali ai fini della relativa perequazione integrale; la definizione dei fabbisogni standard e dei Lep per le regioni (...)</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&amp;anno=2019&amp;mese=10&amp;giorno=24&amp;view=filtered&amp;commissione=62#data.20191024.com62.allegati.all00010" target="_blank">- Relazione parlamentare sull'attuazione della legge 42/2009, 24/10/2019 (p. 89)</a>
									            </div>
        </section>
		
        <section class="blockquote">
							<p>Lo strumento degli obiettivi di servizio può velocizzare l'attuazione del federalismo e favorire la convergenza nell'erogazione di servizi.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>Da questo punto di vista, la <strong>scelta di procedere sull'implementazione degli obiettivi di servizio attuata di recente può essere vista come un passo verso l'adozione dei Lep</strong>.</p>
<p>Tale metodo, come abbiamo visto applicato dapprima ai servizi sociali, poi agli asilo nido e al trasporto per gli alunni disabili, realizza una serie di obiettivi. In primo luogo, quello di <strong>velocizzare la transizione verso un compiuto federalismo fiscale</strong> che, <a href="https://www.openpolis.it/parole/cose-e-a-che-punto-e-la-riforma-del-federalismo-fiscale" target="_blank" rel="noopener noreferrer">come già approfondito</a>, <strong>per funzionare ha bisogno di meccanismi di perequazione tra territori diversi</strong>. A maggior ragione in un paese caratterizzato da forti divari interni come il nostro.</p>
<p>In secondo luogo, <strong>gli obiettivi di servizio aiutano la convergenza tra gli enti.</strong> Si tratta di un aspetto cruciale, perché <strong>solo avvicinando gli standard diventerà concreta la possibilità di individuare dei livelli essenziali delle prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale</strong>.</p>
<p>Ovviamente <strong>questo percorso di convergenza</strong> (oggi con gli Os, domani con i Lep) <strong>per funzionare ha bisogno di risorse</strong>. L'incremento del fondo di solidarietà comunale con la legge di bilancio 2021 - in collegamento diretto con gli obiettivi di servizio - ha introdotto un meccanismo che potrà essere reso strutturale attraverso i Lep.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sono-i-lep-livelli-essenziali-delle-prestazioni/">Che cosa sono i Lep, livelli essenziali delle prestazioni</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è e a che punto è la riforma del federalismo fiscale</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/cose-e-a-che-punto-e-la-riforma-del-federalismo-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[luca giunti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 07:40:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=155404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da 20 anni il principio di autonomia finanziaria degli enti locali è stato inserito nella costituzione. Una riforma partita dalle modifiche al titolo V, nel 2001, e tutt'ora in corso di attuazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/cose-e-a-che-punto-e-la-riforma-del-federalismo-fiscale/">Cos&#8217;è e a che punto è la riforma del federalismo fiscale</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content_block" id="custom_post_widget-159871"><div class="dossier-partner mb-40">
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</div>
</div>
<h3>Definizione</h3>
<p>Il principio guida del federalismo fiscale è <strong>spostare le funzioni e i servizi pubblici, così come l&#8217;imposizione fiscale, dallo stato agli enti territoriali</strong>. In concreto ciò significa decentrare alcune funzioni dello stato alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni.</p>
        <section class="blockquote">
							<p>Il federalismo fiscale attribuisce agli enti più vicini al cittadino (come i comuni) maggiori funzioni e politiche di entrata e spesa.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>In parallelo, <strong>viene attribuita a questi enti maggiore autonomia finanziaria</strong>, in particolare nella possibilità di stabilire entrate e spese proprie. L&#8217;obiettivo di questo modello è <strong>avvicinare al cittadino la sede politica in cui vengono prese le decisioni</strong>.</p>
<p>Allo stesso tempo, devono essere previste delle <strong>compensazioni per evitare che solo i comuni che raccolgono più tasse </strong>(ad esempio perché il reddito medio dei cittadini è più elevato) <strong>possano garantire maggiori servizi</strong>. In assenza di tali compensazioni, il rischio è un ulteriore allargamento dei divari territoriali.</p>
<p>Questi principi sono entrati a far parte del nostro ordinamento con la <strong>riforma del <a href="https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf#page=58" target="_blank" rel="noopener noreferrer">titolo V della costituzione</a>, approvata nel 2001</strong>. Si tratta della sezione della nostra carta fondamentale che si occupa dei rapporti tra lo stato e le autonomie locali. Nei rapporti economici e finanziari tra centro e periferia infatti l&#8217;assetto istituzionale del paese è profondamente mutato nell&#8217;ultimo ventennio.</p>
<p>Vediamo con quali atti il federalismo fiscale è stato progressivamente introdotto in Italia, in che tempi e con quali modalità.</p>
<h3>Dati</h3>
<p>Storicamente, il sistema italiano di finanza locale era basato sui <strong>trasferimenti erariali attribuiti dallo stato agli enti territoriali</strong>. In questa concezione, è lo stato centrale a raccogliere le risorse (ad esempio con imposte e tasse) e successivamente a distribuirle tra i vari livelli di governo. Con l’approccio alla base del federalismo fiscale invece <strong>il flusso viene invertito: sono comuni, province, città metropolitane e regioni a finanziare in autonomia le proprie attività</strong>.</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">7 </span>le funzioni fondamentali esercitate dai comuni, dalla raccolta dei rifiuti alla gestione dei servizi sociali.</p>
			        </section>
		
<p>Un <strong>cambio totale di paradigma che ha richiesto molteplici interventi normativi e amministrativi, tutt&#8217;ora in corso di attuazione</strong>. A partire dalla riforma della costituzione su questi aspetti.</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">2 </span>le modifiche all’articolo 119 della costituzione che regola l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, nel 2001 e nel 2012.</p>
			        </section>
		
<p>Queste modifiche della carta fondamentale in particolare hanno previsto:</p>
<ul>
<li>nel 2001, all&#8217;interno della complessiva riforma del titolo V, l&#8217;<strong>attribuzione di autonomia finanziaria</strong> a regioni, province, città metropolitane e comuni;</li>
<li>nel 2012, nell&#8217;ottica del contenimento della spesa pubblica, è stato inserito un riferimento all&#8217;<strong>osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea</strong>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="tablepress-3026-name" class="tablepress-table-name tablepress-table-name-id-3026">Come è cambiata l'autonomia finanziaria dal 1948</h2>

<table id="tablepress-3026" class="tablepress tablepress-id-3026 w-100" aria-labelledby="tablepress-3026-name" aria-describedby="tablepress-3026-description">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1"><b>Dal 1948 al 2001</b></th><th class="column-2"><b>Dal 2001 al 2012</b></th><th class="column-3"><b>Dal 2012 a oggi</b></th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1"><i>Le  Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.</i></td><td class="column-2"><i>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le  Regioni  hanno<br />
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</i></td><td class="column-3"><i>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi  bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</i></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span id="tablepress-3026-description" class="tablepress-table-description tablepress-table-description-id-3026">Nella tabella sono presentate le modifiche successive al primo comma dell'articolo 119 della costituzione.</span>
<!-- #tablepress-3026 from cache -->
<p>&nbsp;</p>
<p>La riforma del 2001 è quella che ha<strong> introdotto nell&#8217;ordinamento i due principi cardine del federalismo: autonomia fiscale e solidarietà tra gli enti territoriali</strong>.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Riforma del titolo V<br />
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		
<p>Da un lato, è stata attribuita autonomia finanziaria agli enti territoriali. <strong>Imposte e tasse locali sono diventate infatti la prima gamba su cui si regge il sistema del federalismo fiscale</strong>.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&atto.codiceRedazionale=047U0001&tipoDettaglio=multivigenza&qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&tabID=0.6557264413975545&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 119, comma 2</a>
									            </div>
        </section>
		
<p>Dall’altro lato, come già sottolineato, era necessario prevedere un <strong>meccanismo che frenasse l’allargamento delle disparità</strong>. Esso è stato individuato in un fondo perequativo destinato ai territori “più poveri”, ed è la <strong>seconda gamba dell’attuale assetto dei rapporti economico-finanziari tra stato e autonomie</strong>.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 119, comma 3</a>
									            </div>
        </section>
		
<p>È sempre la costituzione a stabilire che <strong>questi 2 canali di finanziamento devono essere sufficienti a finanziare tutte le funzioni di competenza dell’ente</strong>.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank">- Costituzione italiana, art. 119, comma 4</a>
									            </div>
        </section>
		
<p>Su questi aspetti la <strong>costituzione fissa dei principi guida, ma è la legge dello stato a dover stabilire la disciplina di dettaglio</strong>. Nello specifico il ridisegno delle norme sul federalismo fiscale è stato avviato con la <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-05-06&amp;atto.codiceRedazionale=009G0053&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.861907097577749&amp;title=lbl.dettaglioAtto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge 42 del 2009</a>.</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">8 </span>anni tra la riforma del titolo V e l’approvazione della legge delega sul federalismo fiscale.</p>
			        </section>
		
<p><strong>La legge 42/2009 ha dato corpo ai principi del federalismo fiscale con diverse previsioni</strong>. Tra le più importanti, quella che ha portato all’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio comunale, successivamente sostituito dal <strong>fondo di solidarietà comunale</strong>, per attuare la perequazione prevista dalla riforma. E la progressiva sostituzione dei trasferimenti basati sulla spesa storica con il criterio dei costi e dei fabbisogni standard.</p>
        <section class="blockquote">
							<p>La legge del 2009 non è immediatamente operativa: servono i decreti legislativi per attuarla.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>In prospettiva, si tratta di un <strong>passaggio fondamentale per la finanza pubblica nel nostro paese</strong>. Perché significa passare da una attribuzione delle risorse vincolata alle spese sostenute in passato (che quindi penalizza chi ha meno servizi, oppure spende meglio) ad un criterio più qualitativo, legato alle effettive esigenze e condizioni sul territorio. Tuttavia <strong>questo processo è ancora in corso di attuazione, ed è lontano dall&#8217;essere concluso</strong>.</p>
<p>Va infatti sottolineato che <strong>la norma approvata nel 2009 sul federalismo fiscale era una legge delega</strong>. Significa che non contiene norme direttamente attuative, ma una serie di deleghe al governo per intervenire con proprio decreto, nei limiti di quanto deciso in sede parlamentare.</p>
        <section class="glossary">
            <div>
                <mark>
																		Con la legge delega il parlamento attribuisce al governo la facoltà di disciplinare, tramite i decreti legislativi, una materia.</br>
											                </mark>
                <span class="read-more">Vai a <a href="https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&amp;p=37916">
                "Cosa sono legge delega e decreto legislativo"</a></span>

            </div>
        </section>
		
<p>Dal 2009 sono stati 11 i <strong>decreti legislativi emanati in attuazione della legge sul federalismo fiscale</strong>. Il 70% dei quali approvati tra 2010 e 2011, cioè nel primo triennio di implementazione. Tra i principali, vanno ricordati quello relativo all&#8217;attribuzione di patrimonio demaniale agli enti locali (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-05-28;85" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dlgs 85/2010</a>), la definizione dei fabbisogni standard per comuni e province (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dlgs 216/2010</a>) e l&#8217;armonizzazione dei bilanci locali (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dlgs 118/2011</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="tablepress-3042-name" class="tablepress-table-name tablepress-table-name-id-3042">A che punto è l’attuazione della legge 42/2009 sul federalismo fiscale</h2>

<table id="tablepress-3042" class="tablepress tablepress-id-3042 w-100" aria-labelledby="tablepress-3042-name" aria-describedby="tablepress-3042-description">
<thead>
<tr class="row-1">
	<th class="column-1">Data approvazione</th><th class="column-2">Decreto legislativo</th><th class="column-3">Cosa prevede</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-striping row-hover">
<tr class="row-2">
	<td class="column-1">28 maggio 2010</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-05-28;85"target="_blank" >Dlgs n. 85/2010</a></td><td class="column-3">Federalismo demaniale, con attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio</td>
</tr>
<tr class="row-3">
	<td class="column-1">17 settembre 2010</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-17;156"target="_blank" >Dlgs n. 156/2010</a></td><td class="column-3">Disposizioni sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale, in attuazione dell'articolo 24 della legge 42/2009</td>
</tr>
<tr class="row-4">
	<td class="column-1">26 novembre 2010</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-11-26;216"target="_blank" >Dlgs n. 216/2010</a></td><td class="column-3">Disposizioni per determinare dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province</td>
</tr>
<tr class="row-5">
	<td class="column-1">14 marzo 2011</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23"target="_blank" >Dlgs n. 23/2011</a></td><td class="column-3">Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale</td>
</tr>
<tr class="row-6">
	<td class="column-1">6 maggio 2011</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68"target="_blank" >Dlgs n. 68/2011</a></td><td class="column-3">Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario; Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province; Ricognizione livello delle prestazioni erogate e affidamento a Sose di queste attività</td>
</tr>
<tr class="row-7">
	<td class="column-1">31 maggio 2011</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;88"target="_blank" >Dlgs n. 88/2011</a></td><td class="column-3">Disposizioni su risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali</td>
</tr>
<tr class="row-8">
	<td class="column-1">23 giugno 2011</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118"target="_blank" >Dlgs n. 118/2011</a></td><td class="column-3">Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009</td>
</tr>
<tr class="row-9">
	<td class="column-1">6 settembre 2011</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149"target="_blank" >Dlgs n. 149/2011</a></td><td class="column-3">Meccanismi sanzionatori e premiali relativi per regioni, province e comuni</td>
</tr>
<tr class="row-10">
	<td class="column-1">18 aprile 2012</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-18;61"target="_blank" >Dlgs n.61/2012</a></td><td class="column-3">Ordinamento di Roma Capitale, ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 24 della legge 42/2009. Poi corretto con Dlgs 51/2013 (v. oltre)</td>
</tr>
<tr class="row-11">
	<td class="column-1">26 aprile 2013</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-26;51"target="_blank" >Dlgs n.51/2013</a></td><td class="column-3">Prevede modifiche al decreto legislativo n. 61 del 2012, rispetto all'ordinamento di Roma Capitale</td>
</tr>
<tr class="row-12">
	<td class="column-1">10 agosto 2014</td><td class="column-2"><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126"target="_blank" >Dlgs n. 126/2014</a></td><td class="column-3">Modifiche ed integrazioni al Dlgs 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span id="tablepress-3042-description" class="tablepress-table-description tablepress-table-description-id-3042">Clicca sul link del decreto legislativo per leggere il testo completo. La <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-05-06&amp;atto.codiceRedazionale=009G0053&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=&amp;tabID=0.861907097577749&amp;title=lbl.dettaglioAtto"target="_blank" >legge sul federalismo fiscale (42/2009) </a> è una legge delega. Significa che non contiene norme direttamente attuative, ma una serie di deleghe al governo per intervenire con proprio decreto, nei limiti di quanto deciso in sede parlamentare. È l'esecutivo che, tramite i decreti legislativi, deve disciplinare la materia.</span>
<!-- #tablepress-3042 from cache -->
<p>&nbsp;</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">11 </span>i decreti legislativi finora adottati in attuazione della legge 42 del 2009.</p>
			        </section>
		
<h3>Analisi</h3>
<p>L’obiettivo del federalismo fiscale è <strong>avvicinare al livello locale la decisione su come reperire e utilizzare il denaro pubblico</strong>. Ciò dovrebbe contribuire a <strong>responsabilizzare le singole amministrazioni</strong>, perché i soldi provengono direttamente dai cittadini del comune stesso. <strong>Allo stesso tempo, si pone il tema di come non allargare i divari territoriali</strong>. Un comune con poche risorse proprie (ad esempio perché i residenti hanno bassi redditi) si troverebbe svantaggiato, quindi è necessario prevedere adeguati meccanismi di perequazione.</p>
<p>Questo processo è stato avviato prima con la riforma costituzionale del 2001 e successivamente con la legge delega del 2009, e i relativi decreti legislativi. Tuttavia, <strong>a distanza di oltre 10 anni dall&#8217;approvazione della legge, sono molti gli aspetti che devono ancora trovare attuazione</strong>. Un aspetto messo in luce nelle relazioni di monitoraggio della commissione parlamentare competente.</p>
        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Per altra parte la legge n. 42/2009 è rimasta largamente inattuata, sia per il mancato esercizio di parte del potere di delega, sia per una legislazione sopravvenuta successiva, con il perdurare di una fase di transizione, che ha mantenuto il carattere di finanza di trasferimento da parte dello stato.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2019&mese=10&giorno=24&view=filtered&commissione=62#data.20191024.com62.allegati.all00010" target="_blank">- Relazione parlamentare sull'attuazione della legge 42/2009, 24/10/2019 (p. 90)</a>
									            </div>
        </section>
		
        <section class="blockquote">
							<p>La definizione dei Lep è cruciale per l&#8217;attuazione del federalismo fiscale.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>Sono così rimasti in sospeso aspetti molto importanti, come la<strong> mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) su cui attuare una effettiva perequazione delle risorse. </strong>Si tratta dei livelli essenziali delle prestazioni, riguardanti i<strong> diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale</strong>. In altre parole, dei servizi minimi che devono essere offerti senza divari sul territorio. Questi<strong> dovrebbero essere definiti con legge statale</strong>, come stabilito dall’<a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 117 della costituzione</a>.</p>
<p>Una volta definiti degli standard minimi nei servizi da garantire su tutto il territorio nazionale, sarebbe infatti possibile definire sulla base di questi ultimi i <strong>fabbisogni e i costi standard che ogni amministrazione deve sostenere. </strong> Significherebbe passare da una attribuzione delle risorse vincolata alle spese sostenute in passato (che quindi penalizza chi ha meno servizi, oppure spende meglio) ad un <strong>criterio più qualitativo, legato alle effettive esigenze e condizioni sul territorio</strong>.</p>
        <section class="blockquote">
							<p>Gli obiettivi di servizio sono il primo passo verso i Lep.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>Oggi infatti i <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fabbisogni standard</a> sono definiti in base alla spesa media per i servizi di comuni simili per caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche. Un’evoluzione recente, in questo senso (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge di bilancio 2021, art. 1, commi 791 e 792</a>), è stata quella di prevedere degli <strong>obiettivi di servizio rispetto ai servizi sociali e agli asili nido erogati dai comuni</strong>. Parametrare anche su questi ultimi la definizione dei fabbisogni standard va nella direzione di rendere più efficace ed equo il sistema di federalismo fiscale, in prospettiva della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/cose-e-a-che-punto-e-la-riforma-del-federalismo-fiscale/">Cos&#8217;è e a che punto è la riforma del federalismo fiscale</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i fabbisogni standard</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:27:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=59259</guid>

					<description><![CDATA[<p>I fabbisogni standard sono indicatori che stimano il fabbisogno finanziario necessario ai comuni per svolgere le proprie funzioni fondamentali. Dal trasporto pubblico ai servizi sociali, dagli asili nido alla polizia locale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard/">Cosa sono i fabbisogni standard</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content_block" id="custom_post_widget-159871"><div class="dossier-partner mb-40">
<p>Partner</p>
<hr />
<p><a href="https://www.sose.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><amp-img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2021/08/Logo_Sose_-e1630485302898.png" alt="" width="144" height="43"  layout="fixed" ></amp-img></a></p>
</div>
</div>
<h3>Definizione</h3>
<p>I fabbisogni standard sono indicatori che <strong>stimano il fabbisogno finanziario di cui necessitano i comuni per erogare alcuni fondamentali servizi, </strong>quali:</p>
<ul>
<li>funzioni di amministrazione generale,</li>
<li>viabilità e il territorio,</li>
<li>gestione dei rifiuti,</li>
<li>servizi sociali</li>
<li>asili nido</li>
<li>polizia locale</li>
<li>istruzione pubblica</li>
</ul>
<p>A ognuno di questi servizi corrisponde un fabbisogno, mentre <strong>il fabbisogno standard totale rappresenta la quota complessiva necessaria a finanziare la totalità dei servizi</strong>.</p>
<p>Tale indicatore<strong> viene calcolato in base all’ammontare complessivo del fondo perequativo </strong>&#8211; che costituisce una parte delle risorse destinate ai comuni &#8211;<strong> e determinato in base alla spesa media per i servizi, di comuni simili a quello considerato</strong> <strong>per caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche</strong>. Variabili di questo tipo influenzano il livello di spesa di un ente per i servizi e sono dunque le stesse a influenzare il calcolo dei fabbisogni standard. Sono 70 in tutto e, tra queste, alcune delle più rilevanti comprendono:</p>
<ul>
<li>numero di abitanti,</li>
<li>superficie del comune e densità abitativa,</li>
<li>quantità dei servizi offerti,</li>
<li>indice di deprivazione socio-economica,</li>
<li>classi climatiche,</li>
<li>quantità di rifiuti prodotti,</li>
<li>numero di scuole e loro caratteristiche,</li>
<li>costo del lavoro interno ed esterno.</li>
</ul>
<p>Viene individuato un fabbisogno minimo per ognuno dei servizi considerati, fatta eccezione per quelli a domanda individuale, considerati non obbligatori. Tra questi lo scuolabus, la mensa, altri servizi legati all&#8217;istruzione pubblica e gli asili nido. Per i primi viene assegnato un fabbisogno solo ai comuni che erogano tali servizi, mentre per gli asili nido non è più così. Dal 2019 infatti, viene riconosciuto per tale servizio un fabbisogno minimo a tutti i comuni che hanno una popolazione residente tra gli 0 e 2 anni di età.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42!vig=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delega al Governo in materia di federalismo fiscale<br />
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		
<p><strong>La funzione principale dei fabbisogni standard è quella di guidare i meccanismi di redistribuzione delle risorse economiche ai comuni</strong>. In particolare questo indicatore definisce, insieme alla capacità fiscale, la ripartizione della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-prevede-il-federalismo-fiscale-per-i-comuni/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vai al glossario<br />
<br><strong>Cosa prevede il federalismo fiscale per i comuni</strong></a>.</p>
        </section>
		
<h3>Dati</h3>
<p>La determinazione dell&#8217;indicatore è affidata a <a href="https://www.sose.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sose</a>, società partecipata dal ministero economia e finanze e dalla banca d&#8217;Italia. Allo stato attuale, <strong>i fabbisogni vengono calcolati solo per i comuni delle regioni a statuto ordinario</strong>.</p>
            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/?post_type=opmag-charts&p=158776">Livelli più alti di fabbisogno nei comuni del centro Italia</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/?post_type=opmag-charts&p=158776">Fabbisogno standard pro capite nei comuni italiani delle regioni a statuto ordinario (2017)</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-0">
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                         class="tabButton tabButton-1" option="a" selected>GRAFICO</div>
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                <div class="opmag-chart-source">
                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati Sose                                                                <br>(ultimo aggiornamento: sabato 18 Settembre 2021)
                                        </p>
                </div>
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                            <p><label for="embed-chart-158776"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-158776" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
                                      readonly="readonly">&lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;https://www.openpolis.it/?post_type=opmag-charts&amp;p=158776&amp;preview=true&amp;opmag-charts-bare-view&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;                                      &lt;script&gt;function op_rcvMsg(e){if(&quot;embed-size&quot;===e.data.type&amp;&amp;e.data.height)for(var t=document.getElementsByTagName(&quot;iframe&quot;),a=0;a&lt;t.length;a++)if(t[a].contentWindow===e.source){t[a].height=e.data.height;break}}window.addEventListener(&quot;message&quot;,op_rcvMsg,0);&lt;/script&gt;                            </textarea>
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			
<p>&nbsp;</p>
<p>I comuni del <strong>centro-nord Italia</strong>, in particolare quelli di Emilia Romagna, Toscana e Umbria hanno i maggiori livelli di fabbisogno standard. Lo stesso vale per le <strong>grandi città</strong> come Torino, Milano, Roma e Napoli. È interessante notare che quote elevate si registrano anche in <strong>piccoli comuni del nord</strong>, che corrispondono perlopiù a territori montani.</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>L'obiettivo dei fabbisogni standard è quello di rappresentare - in modo obiettivo - le necessità finanziarie effettive di ciascun ente locale. Così da parametrare le risorse da attribuire <strong>non più sulla spesa storica, ma sulla base di dati maggiormente accurati</strong> e più rispondenti alle necessità di ciascuna comunità. Come le caratteristiche del territorio e gli aspetti socio-demografici della popolazione residente.</p>
<p>Si tratta di un <strong>cambio di paradigma per il sistema della finanza locale italiano, che tuttavia ha bisogno della definizione dei Lep per realizzarsi completamente</strong>. Lep è l'acronimo di livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta dei servizi connessi ai <strong>diritti civili e sociali minimi che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale, senza disparità</strong>, e sono previsti dall'<a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1947-12-27&amp;atto.codiceRedazionale=047U0001&amp;tipoDettaglio=multivigenza&amp;qId=f1bd3e6d-0492-477e-98c7-5c5c11f80434&amp;tabID=0.6557264413975545&amp;title=Atto%20multivigente&amp;bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true">articolo 117 della costituzione</a>. È la legge statale a doverli stabilire ma, come rilevato nelle <a href="https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&amp;anno=2019&amp;mese=10&amp;giorno=24&amp;view=filtered&amp;commissione=62#data.20191024.com62.allegati.all00010" target="_blank" rel="noopener noreferrer">relazioni</a> della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, resta un aspetto ancora inattuato.</p>
        <section class="glossary">
            <div>
                <mark>
																		Da 20 anni il principio di autonomia finanziaria degli enti locali è stato inserito nella costituzione. Una riforma partita dalle modifiche al titolo V, nel 2001, e tutt&#039;ora in corso di attuazione.</br>
											                </mark>
                <span class="read-more">Vai a <a href="https://www.openpolis.it/parole/cose-e-a-che-punto-e-la-riforma-del-federalismo-fiscale/">
                "Cos&#8217;è e a che punto è la riforma del federalismo fiscale"</a></span>

            </div>
        </section>
		
        <section class="blockquote">
							<p>In attesa della definizione dei Lep, gli obiettivi di servizio sono un primo passo per rendere più efficace ed equo il sistema.</p>
<p>
			        </section>
		
<p>La definizione dei Lep è cruciale perché <strong>una volta stabiliti degli standard minimi nei servizi da garantire su tutto il territorio nazionale, sarebbe infatti possibile definire sulla base di questi ultimi i fabbisogni e i costi standard che ogni amministrazione deve sostenere</strong>.</p>
<p>In attesa della definizione dei Lep, i fabbisogni standard sono definiti in base alla spesa media per i servizi di comuni simili per caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche. Tuttavia <strong>uno sviluppo recente verso l'adozione di livelli essenziali delle prestazioni è stato introdotto con gli obiettivi di servizio.</strong></p>
<p>Un esempio significativo in questo senso è dato dalla previsione di specifici obiettivi di servizio rispetto ai <strong>servizi sociali e agli asili nido erogati dai comuni</strong> (<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge di bilancio 2021, art. 1, commi 791 e 792</a>). Parametrare anche su questi ultimi la definizione dei fabbisogni standard va nella direzione di rendere più efficace ed equo il sistema di federalismo fiscale, in prospettiva della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard/">Cosa sono i fabbisogni standard</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosa prevede il federalismo fiscale per i comuni</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/cosa-prevede-il-federalismo-fiscale-per-i-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:27:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=60088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla riforma del titolo V della costituzione al fondo di solidarietà comunale, ricostruiamo i passaggi principali del federalismo fiscale nell'unico campo in cui è stato realizzato: gli enti locali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-prevede-il-federalismo-fiscale-per-i-comuni/">Cosa prevede il federalismo fiscale per i comuni</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Definizione</h3>
<p><strong>Il federalismo fiscale in Italia si basa sulla riforma del titolo V della costituzione</strong>. Introdotta nel 2001, aveva lo scopo di dare maggiore autonomia alle regioni e agli altri livelli di amministrazione locale. Tra le novità introdotte, erano previste delle misure per ridurre la disparità tra i comuni in tema di servizi.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br><strong>Riforma titolo V della costituzione</strong></a>.</p>
        </section>
		
<ul>
<li>L&#8217;<strong>articolo 117</strong> stabilisce che lo stato definisca le <strong>funzioni fondamentali dei comuni e i livelli essenziali di prestazione</strong> con cui devono essere esercitate su tutto il territorio nazionale.</li>
<li>Per garantire tali condizioni, l&#8217;<strong>articolo 119</strong> della riforma prevede che lo stato metta a disposizione un <strong>fondo perequativo</strong>, da distribuire ai comuni in base a criteri di equità. Risorse destinate ad <strong>aiutare i territori più svantaggiati</strong>, cioè quelli che non riescono a svolgere le proprie funzioni fondamentali ai livelli di prestazione definiti.</li>
</ul>
<p>Successivamente <strong>sono state stabilite le 7 funzioni fondamentali degli enti locali</strong>. Tra queste l&#8217;organizzazione e la gestione dei seguenti servizi: trasporto pubblico comunale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizi sociali comprensivi di asili nido.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica<br />
<br><strong>Decreto legge del 2010</strong></a>.</p>
        </section>
		
<p>Tuttavia, nonostante a oggi siano passati quasi 20 anni dalla riforma, <strong>lo stato non ha ancora individuato i livelli essenziali di prestazione (Lep)</strong> di queste funzioni fondamentali. Senza i Lep è stato necessario trovare un <strong>diverso metodo di redistribuzione del fondo perequativo</strong>. In assenza di criteri di qualità, si è deciso di incentrare il sistema sulle risorse e sulla spesa dei comuni per i servizi.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42!vig=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delega al Governo in materia di federalismo fiscale<br />
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		
<h3>Dati</h3>
<p>Il metodo usato per la ripartizione del fondo perequativo <strong>riguarda solo i 6.700 comuni delle 15 regioni a statuto ordinario</strong> ed è basato su un calcolo che considera fabbisogni standard e capacità fiscali. I <strong>fabbisogni standard</strong> sono indicatori che stimano per ogni ente locale, il fabbisogno finanziario necessario per svolgere le proprie funzioni fondamentali. <strong>Sono definiti in base alla spesa media per i servizi di comuni simili a quello considerato</strong>, per caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche. La <strong>capacità fiscale</strong>, invece, è la <strong>stima delle risorse</strong> che un ente locale ricava dalle sole entrate tributarie del proprio territorio.</p>
        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/cosa-sono-i-fabbisogni-standard" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vai al glossario<br />
<br><strong>Cosa sono i fabbisogni standard</strong></a>.</p>
        </section>
		
<p>Per decidere come distribuire il fondo perequativo, viene calcolata per ogni comune la<strong> differenza tra il suo fabbisogno standard totale e la sua capacità fiscale</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>se la differenza è positiva</strong> il fabbisogno è superiore alla capacità. Ciò significa che l&#8217;ente considerato non riesce con le proprie risorse a soddisfare il fabbisogno di servizi del proprio territorio. Per questo motivo, il comune<strong> riceverà risorse dal fondo</strong>.</li>
<li><strong>se la differenza è negativa</strong>, il fabbisogno è inferiore alla capacità. Ciò significa che l&#8217;ente riesce con le entrate che ricava dal territorio a coprire il fabbisogno di servizi. Di conseguenza, <strong>verserà risorse al fondo</strong>, invece di riceverle.</li>
</ul>
            <div class="opmag-chart-selector-panel">
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                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/i-comuni-che-versano-o-ricevono-dal-fondo-perequativo/">I comuni che versano o ricevono dal fondo perequativo</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/i-comuni-che-versano-o-ricevono-dal-fondo-perequativo/">I comuni delle regioni a statuto ordinario che versano o ricevono risorse dal fondo perequativo (2016)</a></h3>
                                    </div>
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati Sose                                                                <br>(ultimo aggiornamento: giovedì 23 Maggio 2019)
                                        </p>
                </div>
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                            <p><label for="embed-chart-61112"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-61112" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			
<p>La maggior parte dei comuni italiani riceve risorse, tuttavia <strong>la totalità del fondo non è sufficiente a coprire il fabbisogno di tutti i comuni</strong>. Infatti, confrontando il totale dei fabbisogni dei comuni con il totale delle capacità fiscali, è evidente che i primi non possono essere interamente finanziati dai secondi.</p>
        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">8 mld </span>di euro circa, la differenza tra il fabbisogno totale e la capacità fiscale di tutti i comuni italiani, nel 2016.</p>
			        </section>
		
<p>Inoltre, allo stato attuale, <strong>i comuni ricevono o versano solo il 45% della differenza tra fabbisogno e capacità</strong>, limitando ulteriormente il sistema di ripartizione.</p>
<h3>Analisi</h3>
<p>Il fondo perequativo costituisce solo una parte minoritaria del più ampio <strong>fondo di solidarietà comunale</strong>. Un insieme di risorse che viene alimentato, oltre che dalla <strong>parte perequativa</strong>, da <strong>quote che i comuni versano e ricevono in base a calcoli legati alle loro spese e risorse storiche. </strong></p>
<p>Considerando che, come abbiamo visto prima, anche i fabbisogni standard sono il risultato di calcoli legati alla spesa, possiamo dire che <strong>l'attuale sistema di finanziamento ai comuni si basa interamente su logiche di spesa e risorse</strong>. Questo va in <strong>contrapposizione con quanto previsto dalla costituzione</strong>. Cioè che le risorse siano distribuite in base ai livelli essenziali di prestazione.</p>
        <section class="blockquote">
							<p>Senza i Lep manca una definizione dei diritti dei cittadini in tema di servizi.</p>
<p>
			        </section>
		
<p><strong>Non aver definito i livelli essenziali di prestazione delle funzioni fondamentali è una grave mancanza. </strong>Una lacuna che ha impedito di elaborare un sistema di finanziamento basato sulla reale necessità di servizi sul territorio. Definire i Lep avrebbe infatti permesso di determinare quali comuni non riescono a garantirli e indirizzare le risorse nei territori più svantaggiati. Così da permettere a tutti i cittadini, a prescindere dal territorio in cui vivono, di accedere a dei servizi con un determinato livello di qualità.</p>
<p>Inoltre, <strong>un'altra criticità dell'attuale sistema riguarda l'origine dei finanziamenti.</strong> Colmare il vuoto di risorse nei territori svantaggiati attingendo a un <strong>fondo finanziato dagli stessi enti locali non è sufficiente</strong>. E anche in questo caso, non ha fondamento nella costituzione, che parla di un fondo messo a disposizione dallo stato, non dai comuni.</p>
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<p>È necessario un fondo di origine statale.</p>
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<p>Dovrebbe quindi essere lo stato, a questo punto, a mettere a disposizione un fondo nazionale esterno alle casse dei comuni, per colmare il vuoto necessario a coprire il fabbisogno in tutto il territorio. In questo modo verrebbe garantita alla totalità dei comuni di svolgere le proprie funzioni fondamentali e fornire dei servizi essenziali ai cittadini, a un livello base di qualità.</p>
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