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	<title>Elezioni e sistemi elettorali Archivi - Openpolis</title>
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	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 08:32:14 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Come funziona la legge elettorale nei comuni</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=247521</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge elettorale utilizzata per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali è la stessa in quasi tutta Italia. Anche nelle regioni a statuto speciale i sistemi elettorali sono di solito molto simili. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/">Come funziona la legge elettorale nei comuni</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tutti i cittadini di paesi appartenenti all&#8217;Unione europea residenti in un comune hanno diritto di voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197!vig=2023-04-26" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D.Lgs. 197/1996</a>). Le norme che stabiliscono il meccanismo elettorale sono disciplinate dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=2023-04-26" target="_blank" rel="noreferrer noopener">testo unico sugli enti locali</a> (Tuel).</p>


        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nota-come-rosatellum/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum
<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		





<p>Leggendo il testo unico emergono innanzitutto due distinzioni da tenere presenti. <strong>Intanto le sue norme non si applicano alle regioni e alle province autonome</strong> (art. 1 comma 2). Inoltre la disciplina elettorale è diversa per<strong> i comuni con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le elezioni nei comuni maggiori</h3>



<p><strong>Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti </strong>le elezioni del sindaco avvengono congiuntamente all&#8217;elezione del consiglio e <strong>prevedono la possibilità di un turno di ballottaggio </strong>(art. 72 Tuel).</p>



<p><strong>A ciascun candidato sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, </strong>contenenti i candidati alla carica di consigliere. In ciascuna lista <strong>nessun genere può essere rappresentato per oltre i 2/3.</strong></p>



<p><strong>Le modalità di espressione del voto possono essere di diverso tipo e rappresentano scelte ben diverse</strong> che l&#8217;elettore dovrebbe valutare attentamente.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata.</strong> In questo modo l&#8217;elettore sceglie il sindaco nonché la formazione politica a lui collegata che preferisce vedere avvantaggiata in consiglio. Con gli stessi identici effetti, si può votare anche solo la lista e il voto va automaticamente al sindaco collegato.</li>



<li><strong>Si può esprimere il voto disgiunto.</strong> Ovvero votare un candidato sindaco e una lista non collegata a questo. Il voto dell&#8217;elettore sarà dunque diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali.</li>



<li><strong>Si può votare solo il sindaco.</strong> In questo caso l&#8217;elettore rinuncia a esprimere un voto per il consiglio comunale (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132!vig=2023-04-26" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dpr. 132/1993</a>, art. 6).</li>
</ul>



<p>In aggiunta l&#8217;elettore può anche esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi. Nel caso in cui si decida di esprimere due preferenze queste dovranno riguardare candidati di sesso diverso. Questo meccanismo è noto come <strong>doppia preferenza di genere</strong>.</p>



<p><strong>Se un candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi è subito proclamato eletto.</strong></p>


        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">50%+1 </span>la quota di voti necessari a un candidato sindaco per risultare eletto al primo turno nei comuni con più di 15mila abitanti.</p>
			        </section>
		


<p><strong>In caso contrario i due candidati che hanno ottenuto più voti passano al turno di ballottaggio</strong> che si terrà la seconda domenica successiva. Entro 7 giorni dal primo turno inoltre liste appartenenti a candidati che non sono andati al secondo turno <strong>possono accordarsi</strong> con uno dei candidati ancora in corsa, sostenendolo ufficialmente per il secondo turno.</p>



<p><strong>Arrivati al secondo turno gli elettori sono tenuti a scegliere solo per il candidato sindaco che preferiscono</strong>, e non per le liste che lo sostengono, che saranno comunque riportate sulla scheda per conoscenza.<strong> Il candidato che ha ricevuto più voti è eletto sindaco</strong>, determinando in aggiunta un premio di maggioranza per le liste a lui collegate.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La ripartizione dei seggi in consiglio nei comuni maggiori</h3>



<p><strong>Se un candidato sindaco viene eletto al primo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi in consiglio</strong> (art. 73 Tuel). Questo a patto che non ne abbiano ottenuti di più attraverso la ripartizione proporzionale oppure se hanno ottenuto meno del 40% dei voti. Questa ipotesi può verificarsi nel caso in cui la maggioranza assoluta degli elettori abbia votato per un candidato sindaco, e che allo stesso tempo molti di questi abbiano espresso un voto disgiunto oppure non abbiano votato affatto per il consiglio.</p>


        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">60% </span>la quota di seggi assegnata come premio di maggioranza al gruppo di liste a sostegno del candidato sindaco risultato eletto.</p>
			        </section>
		


<p><strong>Anche nel caso in cui un candidato è eletto al secondo turno, le liste che lo sostengono ricevono il 60% dei seggi.</strong> Sempre che non ne abbiano ottenuti comunque di più. Inoltre <strong>in questo caso alla ripartizione parteciperanno anche le liste che si sono apparentate al candidato solo al secondo turno.</strong> La ripartizione interna alle liste vincitrici comunque avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.</p>



<p><strong>Dopo aver definito il numero di seggi spettanti alle liste collegate al sindaco eletto si procede ad attribuire proporzionalmente i rimanenti seggi alle altre liste.</strong> A patto che al primo turno queste abbiano raggiunto <strong>almeno il 3%</strong> oppure facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto tale soglia.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le elezioni nei comuni minori</h3>



<p><strong>Nei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti </strong>il sistema adottato (art. 71 Tuel) per eleggere il consiglio è di tipo maggioritario e, come nel resto dei comuni, avviene contestualmente all&#8217;elezione del sindaco. </p>



<p>Devono infatti essere presentati il nome del candidato sindaco, una sola lista collegata, con i nomi dei candidati consiglieri, e il programma amministrativo.</p>



<p><strong>In tutte le liste devono essere espressi candidati di entrambi i sessi e nel caso dei comuni con più di 5mila abitanti il genere più rappresentato non può superare i due terzi.</strong></p>



<p>Per votare l&#8217;elettore deve indicare il contrassegno relativo al sindaco e alla lista che intende sostenere. Inoltre può esprimere <strong>un voto di preferenza</strong> scrivendo il cognome del candidato alla carica di consigliere che preferisce. <strong>Nei comuni con più di 5mila abitanti i voti di preferenza possono essere 2 ma in questo caso vale la doppia preferenza di genere.</strong></p>


<div id="strillo-testo-block_a81236ed0070d938d2947fefce8df5c2" class="strillo-testo">
        <section class="blockquote">
							<p>Nei comuni minori basta la maggioranza semplice per essere eletti sindaco.</p>
			        </section>
		</div>



<p><strong>Viene dichiarato eletto il sindaco che ha ricevuto più voti</strong> e si procede a ballottaggio solo nell&#8217;eventualità di un pareggio. <strong>Alla lista del candidato sindaco che è risultato eletto sono attribuiti 2/3 dei seggi in consiglio.</strong> Alle altre liste i rimanenti seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. I candidati sindaco sconfitti vengono eletti in consiglio, a patto che la lista collegata abbia ottenuto un numero di voti sufficiente ad assicurare almeno un seggio.</p>



<p><strong>Nel caso alle elezioni si presenti un solo candidato sindaco</strong> (e quindi una sola lista a sostegno), vengono eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri. A patto che questa sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che questi rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Una soglia quest&#8217;ultima abbassata al 40% per il 2023 (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-04;41" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dl 41/2022</a>).</p>



<p><strong>Una volta definito il numero di seggi spettante a ogni lista si procede a stabilire quali dei consiglieri che ciascuna di queste ha candidato saranno effettivamente eletti in consiglio. </strong>La scelta dipenderà dunque dal numero di <strong>preferenze</strong> ottenute da ciascun candidato, mentre a parità di preferenze il seggio sarà attribuito seguendo<strong> l&#8217;ordine in lista.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le regioni a statuto speciale</h3>



<p>Come accennato nelle regioni a statuto speciale non si applicano le norme previste dal Tuel. Questo però a patto che siano state votate specifiche leggi alternative. </p>



<p>Cosa che non è avvenuta <strong>in Sardegna dove si applicano le stesse identiche regole del resto dei comuni italiani.</strong> </p>



<p><strong>Le altre regioni </strong>invece hanno stabilito il proprio sistema elettorale per le elezioni amministrative, anche se nella gran parte dei casi questo risulta<strong> molto simile al sistema in vigore nel resto dei comuni italiani.</strong></p>



<p>In <strong>Friuli-Venezia Giulia</strong> (<a href="https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2013&amp;legge=19" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.r. 19/2013</a>) e <strong>Sicilia</strong> (<a href="https://w3.ars.sicilia.it/home/cerca/201.jsp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.r. 35/1997</a>) in effetti le rispettive leggi elettorali stabiliscono un <strong>sistema del tutto identico a quello previsto dal Tuel, almeno nelle sue componenti principali. </strong></p>



<p>Anche qui nei comuni piccoli viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto più voti, anche se in Sicilia i comuni piccoli sono considerati quelli fino a 10mila abitanti, anziché 15mila. </p>



<p>Allo stesso modo nei comuni maggiori il sindaco è eletto al primo turno solo se raggiunge la maggioranza assoluta. Altrimenti si procede a un secondo turno a cui accedono i due candidati che hanno ottenuto più voti che possono stringere accordi di apparentamento con liste che al primo turno avevano sostenuto un altro candidato. Anche in queste regioni è previsto il meccanismo della doppia preferenza di genere e alle liste vincitrici è attribuito un premio di maggioranza pari al 60% dei seggi, proprio come nel sistema nazionale.</p>



<p>Anche la <strong>Valle d&#8217;Aosta</strong> ha adottato un sistema simile (<a href="https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&amp;numero_legge=4%2F95&amp;versione=V%20)" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.r. 4/1995</a>), seppure con qualche differenza in più rispetto ai casi di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Innanzitutto in questa regione <strong>a essere eletto direttamente non è solo il sindaco ma anche il vicesindaco</strong>. Inoltre <strong>non è previsto né il voto disgiunto</strong> <strong>né la possibilità di apparentamenti al secondo turno</strong>. Il sistema delle preferenze prevede un meccanismo di riequilibrio di genere ma differente. L&#8217;elettore infatti può esprimere <strong>fino a 3 preferenze e in quel caso almeno una deve essere attribuita a un genere diverso.</strong> Infine anche <strong>il premio di maggioranza attribuito alle liste collegate al candidato sindaco vincente è diverso </strong>rispetto alla disciplina nazionale e cambia a seconda che il sindaco vinca al primo o al secondo turno.</p>



<p>La <a href="https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi/Legge-regionale-3-5-2018-n.-2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legge regionale 2/2018</a> infine disciplina nello stesso testo, le diverse norme previste per le elezioni amministrative nelle <strong>province autonome di Trento e di Bolzano.</strong></p>



<p><strong>Nel caso della provincia di Trento le regole per i piccoli comuni si applicano solo a quelli con meno di 3mila abitanti. Per il resto il sistema è molto simile a quello nazionale</strong> pur <strong>non prevedendo la possibilità di voto disgiunto</strong> e applicando delle regole particolari agli apparentamenti al secondo turno. <strong>Le preferenze sono sempre 2 ma non è prevista la doppia preferenza di genere</strong>.</p>



<p>Le regole sull&#8217;apparentamento e il voto disgiunto sono le medesime anche nella provincia di <strong>Bolzano</strong> dove però l&#8217;elettore può esprimere <strong>fino a 4 preferenze, sempre senza necessità di distinguere per genere.</strong> Ma, mentre il meccanismo di elezione del sindaco è analogo a quello in vigore nel resto d&#8217;Italia, nel caso dei consiglieri si procede con <strong>metodo proporzionale</strong> senza che siano assegnati premi di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nei-comuni/">Come funziona la legge elettorale nei comuni</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum</title>
		<link>https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nota-come-rosatellum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[michele vannucchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 13:00:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.openpolis.it/?post_type=opmag_glossary&#038;p=204105</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge elettorale comunemente chiamata rosatellum è stata adattata per essere applicabile anche con il taglio dei parlamentari. Conoscere il suo funzionamento è importante per esprimere il proprio voto in modo consapevole.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nota-come-rosatellum/">Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia le norme che disciplinano le elezioni parlamentari sono contenute in due testi unici, uno per la camera (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dpr 361/1957</a>) e uno per il senato (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dlgs 533/1993</a>). L&#8217;approvazione di una nuova legge elettorale perciò si sostanzia nella modifica di questi due testi unici.</p>
<p>Questo è certamente il caso della <strong>legge elettorale nota come rosatellum</strong> (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165!vig=2022-08-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l. 165/2017</a>). Il nome giornalistico di questa norma deriva da un lato dall&#8217;allora capogruppo del Partito democratico Ettore Rosato (Italia viva nella XVIII legislatura). Dall&#8217;altro da un latinismo introdotto inizialmente dal politologo <a href="https://www.agi.it/cronaca/italicum_mattarellum_a_legalicum_lirrinunciabile_tentazione_del_latinorum-1419002/news/2017-01-26/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Giovanni Sartori</a> che aveva ribattezzato mattarellum la disciplina elettorale approvata nel 1993 (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;276!vig=2022-08-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l. 276/1993</a> e <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277!vig=2022-08-01">l. 177/1993</a>).</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://blog.openpolis.it/2017/10/25/abbiamo-un-problema-con-il-primo-firmatario-dei-testi-unificati/16979" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il problema del primo firmatario nei testi unificati.<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<p>Tra l&#8217;altro <strong>l&#8217;attuale disciplina elettorale riprende in buona parte proprio lo schema previsto dal mattarellum. Questo infatti per la prima volta introdusse una formula mista per cui una parte dei seggi erano attribuiti con sistema uninominale e una parte con quello proporzionale</strong>. La differenza principale tra queste leggi tuttavia sta nella quota di seggi attribuiti con i due sistemi. Infatti il mattarellum prevedeva che il 75% dei seggi fosse assegnato con il sistema uninominale e solo il restante 25% con il proporzionale. <strong>La legge in vigore oggi invece, come vedremo meglio più avanti, inverte sostanzialmente le proporzioni. Ad essere assegnati con sistema uninominale infatti sono solo i 3/8 dei seggi.</strong></p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
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                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/i-seggi-elettorali-previsti-dal-rosatellum-regione-per-regione/">I seggi elettorali previsti dal rosatellum regione per regione</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/i-seggi-elettorali-previsti-dal-rosatellum-regione-per-regione/">La legge elettorale rosatellum prevede che sia alla camera che al senato 3/8 dei seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario uninominale e i rimanenti con il sistema proporzionale</a></h3>
                                    </div>
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati <a href="https://www.istat.it/it/archivio/251370" target="_blank" rel="noopener">Istat</a>                                                                <br>(ultimo aggiornamento: lunedì 1 Agosto 2022)
                                        </p>
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                            <p><label for="embed-chart-204235"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-204235" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p><strong>In Valle d'Aosta non sono previsti collegi plurinominali</strong> e la regione elegge solo un senatore e un deputato, entrambi con sistema uninominale. Inoltre <strong>per gli 8 deputati e i 4 senatori eletti nella circoscrizione estero è previsto un apposito sistema elettorale</strong> su base proporzionale.</p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0337.pdf?_1659687273654" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il sistema di elezione del Parlamento nazionale.<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<h3>La componente uninominale</h3>
<p><strong>Come accennato 3/8 dei seggi sono attribuiti con sistema maggioritario attraverso collegi uninominali.</strong> Escludendo dal calcolo i parlamentari eletti all'estero si tratta dunque di <strong>147 deputati</strong> (su 392) e <strong>74 senatori</strong> (su 196).</p>
<p>        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">37,5% </span>i seggi attribuiti alla camera e al senato usando il sistema maggioritario uninominale.</p>
			        </section>
		</p>
<p>Il sistema maggioritario noto come uninominale, tipico di paesi anglosassoni come il Regno Unito o gli Stati Uniti, è molto semplice e <strong>prevede che in ciascun collegio (ovvero ciascuno dei territori in cui è stato diviso il paese) venga eletto esclusivamente il candidato che riceve più voti</strong>. Il sistema dunque <strong>tende a favorire le forze politiche maggiori</strong>, in grado competere in ciascun collegio, <strong>ma anche i gruppi politici fortemente radicati in specifici territori</strong>. Questi infatti potranno essere competitivi almeno in alcuni collegi. <strong>Ad essere svantaggiate invece sono le forze che hanno un consenso omogeneamente distribuito sul territorio che tuttavia non è sufficiente per arrivare primi nei collegi.</strong></p>
<p>Non è un caso se nei paesi di tradizione uninominale solitamente il parlamento è composto da 2 o 3 partiti con l'aggiunta talvolta di alcuni seggi attribuiti a partiti regionali (come per esempio il partito nazionale scozzese).</p>
<p><strong>In Italia però la legge elettorale e la pratica politica prevedono la possibilità che i candidati nei collegi uninominali possano essere espressi da coalizioni invece che da singoli partiti.</strong></p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali [...] ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361" target="_blank">- Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>In questo modo dunque <strong>anche un candidato espressione di un partito minore può, se sostenuto dal resto della coalizione, competere per aggiudicarsi il seggio</strong>. I partiti principali di ciascuna coalizione possono avere un vantaggio ad adottare questo tipo di strategia, sia per essere più competitivi nei confronti delle coalizioni avversarie, sia perché, come vedremo, il sostegno di liste anche molto piccole può essere di notevole aiuto per quanto riguarda i seggi attribuiti con sistema proporzionale.</p>
<h3>La componente plurinominale</h3>
<p>I restanti seggi (245 alla camera e 122 al senato) sono invece attribuiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.</p>
<p>Qui si inserisce una distinzione tra le due aule parlamentari. Infatti <strong>alla camera la ripartizione avviene prima su base nazionale e poi nelle 28 circoscrizioni regionali o infraregionali previste</strong>. <strong>Al senato invece la ripartizione è su base regionale, in applicazione dell'<a href="https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-i/articolo-57" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articolo 57 della costituzione</a>, e le circoscrizioni sono quindi 20.</strong></p>
<p>            <div class="opmag-chart-selector-panel">
                                <div class="title_subtitle">
                                            <h2><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-rosatellum-e-il-numero-di-rappresentati-eletti-in-ciascuna-circoscrizione/">Il rosatellum e il numero di rappresentati eletti in ciascuna circoscrizione</a></h2>
                    	                                        <h3><a href="https://www.openpolis.it/numeri/il-rosatellum-e-il-numero-di-rappresentati-eletti-in-ciascuna-circoscrizione/">Le circoscrizioni previste dalla legge elettorale rosatellum, alla camera e al senato, per l'elezione della IX legislatura</a></h3>
                                    </div>
                                <amp-selector role="tablist" layout="container" class="ampTabContainer amp-tabs-0">
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                    <p>
                                            <strong>FONTE: </strong>elaborazione openpolis su dati <a href="https://www.istat.it/it/archivio/273443" target="_blank" rel="noopener">Istat</a>                                                                <br>(ultimo aggiornamento: giovedì 4 Agosto 2022)
                                        </p>
                </div>
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                            <p><label for="embed-chart-204497"><strong>Incorpora grafico</strong></label></p>
                            <textarea id="embed-chart-204497" class="chart-embed" rows="6" cols="50"
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                    </div>
                </div>

                            </div>

			</p>
<p>        <section class="numberquote">
							<p><span class="number">3% </span>la soglia di sbarramento prevista per le singole liste. Che siano coalizzate o meno.</p>
			        </section>
		</p>
<p><strong>In entrambi i casi tuttavia per accedere alla ripartizione le coalizioni devono raggiungere almeno il 10% dei voti, mentre le singole liste, coalizzate o meno, il 3%.</strong> Norme specifiche sono poi previste per i partiti che rappresentano minoranze linguistiche. Inoltre al senato sono ammesse alla ripartizione anche le liste che in almeno una regione abbiano ottenuto il 20%.</p>
<p><strong>Venendo alla ripartizione vera e propria, alla camera come accennato questa avviene prima a livello nazionale tra le liste e le coalizioni che hanno superato le soglie di sbarramento</strong>. <strong>Poi, per ciascuna coalizione, tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Una volta stabilito il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista e coalizione a livello nazionale si procede a suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione.</strong> In questo modo si va a determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione. <strong>Al senato il metodo seguito è lo stesso ma, come detto, su base regionale.</strong></p>
<p>Con questo sistema dunque <strong>una lista che fa parte di una coalizione, se non raggiunge la soglia del 3%, non ottiene seggi nella parte plurinominale. Tuttavia, se ha ricevuto almeno l'1% dei voti validi, questi non vengono dispersi</strong> ma ripartiti tra gli altri componenti della coalizione che abbiano superato lo sbarramento.</p>
<p>        <section class="blockquote">
							<p>Il sistema prevede le liste bloccate. Gli elettori quindi non possono esprimere preferenze per singoli candidati.</p>
<p>
			        </section>
		</p>
<p>        <section class="download">
            <div class="dw-content">
				                    <div class="intro"><p>Liste bloccate e voto di preferenza.</p>
<p></p></div>
								                    <div class="files"><p><a href="https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Liste_112013.pdf" target="_blank" rel="noopener">Leggi</a></p></div>
				            </div>
        </section>
		</p>
<p>Un altro aspetto molto importante del sistema elettorale vigente, nella sua componente proporzionale, riguarda l'<strong>assenza delle preferenze</strong>. Infatti una volta determinato il numero di seggi ottenuto da ciascuna lista in ciascun collegio, i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione stabilito dalla lista stessa. <strong>All'elettore dunque non è data la possibilità di scegliere tra i diversi candidati di ciascuna lista.</strong></p>
<p>        <section class="blockquote">
							<p>Non è possibile esprimere un voto disgiunto.</p>
<p>
			        </section>
		</p>
<p>Infine è importante considerare che, nonostante la compresenza di due diversi sistemi, la scheda elettorale è unica e <strong>non è possibile optare per il voto disgiunto.</strong> L'elettore può quindi <strong>esprimere il proprio voto in due modi</strong>: o <strong>tracciando un segno su una lista</strong>, e in questo modo esprimerà automaticamente anche il voto al candidato uninominale collegato, <strong>oppure tracciando un segno sul candidato uninominale</strong>, e in questo caso il voto sarà ripartito tra le varie liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l. 351/1957</a> art. 31).</p>
<h3>Norme sull'equilibrio di genere</h3>
<p><strong>Come abbiamo visto dunque, sono i vertici dei partiti e delle coalizioni a stabilire sia i candidati uninominali sia l'ordine con cui ciascun candidato è inserito nelle liste proporzionali.</strong> Da questo punto di vista però una limitazione è posta a garanzia dell'<strong>equilibrio di genere</strong>.<strong> I candidati dei collegi plurinominali infatti devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso.</strong></p>
<p><strong>Inoltre nella selezione dei capilista nessun genere può essere rappresentato per più del 60%. Lo stesso vale per le candidature uninominali.</strong></p>
<p>        <section class="pullquote">
            <div class="quote">
									<p>Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.</p>
				            </div>
            <div class="source">
									                        <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361" target="_blank">- Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Articolo 18 bis</a>
									            </div>
        </section>
		</p>
<p>Questo metodo, che certamente favorisce una maggiore rappresentanza di genere, non è però privo di inconvenienti. Come avevamo osservato con le elezioni del 2018, con cui è stato per la prima volta utilizzato il rosatellum, <strong>questa legge elettorale consente che i candidati siano presentati più volte in diversi collegi plurinominali</strong>, se pur con alcune limitazioni (alla camera ad esempio è previsto un limite di 5 candidature). <strong>Una previsione attraverso cui si apre all'eventualità che la norma sulla parità di genere sia, almeno in parte, aggirata.</strong></p>
<p>        <section class="link_ext">
	                            <p>
		            <a href="https://www.openpolis.it/quando-le-pluricandidature-limitano-la-parita-di-genere/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Quando le pluricandidature limitano la parità di genere.<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
        </section>
		</p>
<h3>La riduzione del numero dei parlamentari e altre novità</h3>
<p>Come accennato <strong>il rosatellum è stato utilizzato per eleggere deputati e senatori della XVIII legislatura</strong>. In quell'occasione tuttavia i deputati da eleggere erano 630 e i senatori 315. <strong>Con la <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1!vig=2022-08-03" target="_blank" rel="noopener noreferrer">riforma costituzionale</a> con cui è stato ridotto di un oltre terzo il numero dei parlamentari dunque è stato necessario intervenire per adattare la norma al nuovo contesto</strong>. Infatti già prima che la riforma costituzionale fosse definitivamente adottata è stata introdotta una legge (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-05-27;51!vig=2022-08-01">l. 51/2019</a>) che garantisce l'applicabilità dei sistemi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Subito dopo la modifica della costituzione poi è stata approvata un'altra norma <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-12-23;177!vig=2022-08-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(l. 177 2020)</a> che determina di conseguenza la distribuzione dei collegi uninominali e plurinominali.</p>
<p>L'applicabilità della legge è stata dunque garantita. Da un punto di vista politico tuttavia alcune perplessità possono permanere rispetto alla nuova distribuzione dei collegi. <strong>Dovendo eleggere meno parlamentari infatti, i collegi devono essere molto più grandi, abbracciando territori a volte disomogenei e creando maggiore distanza tra l'elettore e l'eletto.</strong></p>
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		            <a href="https://www.openpolis.it/si-possono-tagliare-i-costi-della-politica-senza-ridurre-la-rappresentanza/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Si possono tagliare i costi della politica senza ridurre la rappresentanza.<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
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<p><strong>Un'altra novità poi riguarda gli elettori che potranno votare per il senato.</strong> <strong>Infatti se fino alle scorse elezioni potevano votare per la camera alta solo coloro che avevano raggiunto i 25 anni di età, con la <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1!vig=2022-08-03" target="_blank" rel="noopener noreferrer">legge costituzionale 1/2021</a> questa distinzione è stata eliminata e oggi i maggiorenni possono votare per i rappresentanti di entrambe le aule parlamentari.</strong></p>
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		            <a href="https://www.openpolis.it/perche-i-correttivi-sono-importanti-anche-per-disciplinare-i-cambi-di-gruppo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Perché i correttivi sono importanti.<br><strong>Leggi</strong></a>.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-la-legge-elettorale-nota-come-rosatellum/">Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum</a> proviene da <a href="https://www.openpolis.it">Openpolis</a>.</p>
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